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Legge Regionale 19 agosto 1986, n. 52

Sull’inquadramento straordinario nel ruolo unico dei dipendenti dell’Amministrazione regionale del personale delle Unità Sanitarie Locali della Sardegna comandato ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali delle unità sanitarie locali della Sardegna che, alla data del 1o giugno 1986, presta servizio presso l’amministrazione regionale in posizione di comando ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979 n. 761, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico del personale dell’amministrazione regionale.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall’Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.
Il personale che si avvale di detta facoltà e inquadrato nel ruolo unico regionale, previo accertamento della provenienza dalla pubblica amministrazione in posizione di ruolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, assumendo il criterio desumibile dalla tabella allegata alla legge regionale 25 giugno 1984 n. 33 ai fini previsti dal sesto comma del predetto articolo 10.
Gli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dai precedenti commi, hanno luogo nei limiti delle disponibilità della tabella B, allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 3.
L’Amministrazione regionale è tuttavia autorizzata a disporre gli inquadramenti stessi anche in sovrannumero, limitatamente a 15 unità , salvo il riassorbimento da operarsi in occasione delle normali vacanze.
Nei confronti del personale che sia stato inquadrato a norma dei precedenti commi hanno altresì applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, concernenti le norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente all’Amministrazione regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.


Art.2
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.
Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale ( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1 giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 20 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3 LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20, e art. 20 LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 64.000.000

Cap. 02022 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 20.000.000

Cap. 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 10.000.000

Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 27 agosto 1982, n. 22; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; art. 2 LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 5 novembre 1985, n. 26)
lire 4.000.000

Cap. 02052 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 5 dicembre 1979, n. 62; LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 15, e LR 8 maggio 1984, n. 18)
lire 2.000.000

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a San Teodoro, addì 19 agosto 1986

Melis