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Legge Regionale 27 agosto 1986, n. 55

Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, concernente: "Disposizioni transitorie nell’attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
La presente legge adegua la legislazione della Regione ai principi della legge 15 gennaio 1986, n. 4, concernente le disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

Art.2
Soggetti istituzionali
L’unità sanitaria locale è struttura operativa:
1) del comune singolo, quando l’ambito territoriale coincide con il territorio di un singolo comune o con parte del territorio di esso;
2) della comunità montana quando l’ambito territoriale coincide con il territorio della singola comunità montana;
3) dei comuni associati, quando l’ambito territoriale corrisponde a quello complessivo di più comuni ovvero a quello di uno o più comuni e parte del territorio di uno o più comuni.
Negli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali non coincidenti con il territorio della comunità montana o con il territorio di un comune o con parte del territorio di un comune, è costituita, fermi restando gli effetti determinati dall’articolo 4, comma terzo, della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, e al solo fine della gestione dei servizi sanitari, l’associazione dei comuni.
Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali di cui al precedente punto 2, dovranno essere adeguati alle eventuali modificazioni territoriali delle comunità montane. L’adeguamento è disposto, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale modificativa dell’ambito territoriale della comunità montana, con la procedura prevista dall’articolo 33 della legge 16 marzo 1981, n. 13.
Con le stesse procedure previste dal precedente comma si provvede all’adeguamento degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali a seguito di eventuali modificazioni territoriali dei comuni partecipanti o delle loro circoscrizioni, istituite ai sensi della legge 8 aprile 1978, n. 278.
L’eventuale conseguente modifica della composizione degli organi della unità sanitaria locale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.


Art.3
Organi dell’Unità Sanitaria Locale
Sono organi dell’unità sanitaria locale:
1) il comitato di gestione;
2) il presidente del comitato di gestione;
3) il collegio dei revisori, composto ai sensi dell’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.


Art.4
Funzioni del consiglio comunale, del consiglio della comunità montana e dell’assemblea dell’associazione dei comuni
L’assemblea generale della unità sanitaria locale prevista dalle norme della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, è soppressa.
Le relative funzioni sono svolte:
a) dal consiglio comunale nel caso in cui l’ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con il territorio di un singolo comune o con parte del territorio di esso
b) dal consiglio della comunità montana ove l’ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con il territorio della singola comunità montana;
c) dall’assemblea dell’associazione dei comuni in tutti gli altri casi.
Il consiglio comunale, il consiglio della comunità montana, l’assemblea dell’associazione dei comuni, su proposta del comitato di gestione, deliberano in materia di:
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) spese che vincolano il bilancio oltre l’anno
3) adozione delle piante organiche e relative modificazioni;
4) convenzioni di cui all’articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) articolazione dei distretti sanitari di base.
La approvazione anche con modificazione degli atti di cui al comma precedente deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il presidente del comitato di gestione ne dà comunicazione agli organi competenti all’esercizio del controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.
Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti; ove il quorum di cui sopra non venga raggiunto il consiglio comunale, il consiglio della comunità montana, l’assemblea dell’associazione dei comuni si intendono convocati per il giorno successivo alla stessa ora e luogo e si riuniscono validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.


Art.5
Composizione ed elezione dell’assemblea dell’associazione dei comuni
L’assemblea è organo deliberativo dell’associazione dei comuni. Il numero dei componenti dell’assemblea è determinato in relazione alla popolazione complessiva dei comuni associati secondo le seguenti proporzioni:
- associazione con popolazione sino a 30.000 abitanti:
n. 30 componenti;
- associazione con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti:
n. 40 componenti;
- associazione con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti:
n. 50 componenti;
- associazione con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti:
n. 60 componenti;
- associazione con popolazione di oltre 500.000 abitanti:
n. 80 componenti.
Ai fini del computo della popolazione dell’associazione dei comuni si tiene conto del numero degli abitanti di ciascun comune risultante dai dati ufficiali dell’ultimo censimento.
I membri della assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati, sulla base di liste di candidati, con votazione segreta.
Ogni consigliere esprime voto di lista; i consiglieri possono esprimere altresì voti di preferenza, nell’ambito della stessa lista, fino ad un massimo di due.
Le liste debbono indicare un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a due terzi dei componenti da eleggere nell’assemblea, debbono essere sottoscritte da almeno tre consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale del comune in cui ha sede la unità sanitaria locale entro il 15o giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
Alle liste deve essere allegata la dichiarazione di accettazione delle candidature.
Non è consentito candidarsi in più liste, nel qual caso il segretario comunale procederà alla cancellazione del candidato dalle liste.
Il segretario comunale, su copia conforme della lista, attesta la avvenuta presentazione ed assegna alla lista stessa un numero d’ordine progressivo.
Scaduto il termine di cui al quinto comma del presente articolo ed entro le ventiquattro ore successive, il segretario comunale verifica la documentazione allegata alle liste, provvede, con atto definitivo, ad ammettere le liste validamente presentate nei termini e ne fa annotazione sulle liste stesse.
Le liste, munite della annotazione di cui al comma precedente, saranno consegnate entro tre giorni, a cura del segretario comunale, ai sindaci dei comuni dell’associazione che le esporranno sugli albi entro l’ottavo giorno antecedente la data delle lezioni.
La votazione è effettuata in seduta congiunta dei consigli comunali, convocati dai rispettivi presidenti nel giorno, ora e luogo fissati dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con proprio decreto.
La votazione è valida se alla stessa partecipa almeno la metà dei consiglieri assegnati ai comuni associati.
L’ufficio elettorale, presieduto dal Sindaco del Comune in cui ha luogo la votazione o suo delegato, è composto da:
- quattro consiglieri del comune, in cui ha luogo la votazione, due dei quali della maggioranza;
- il segretario comunale o suo delegato, con funzioni di segretario.
Al termine delle operazioni di scrutinio l’ufficio elettorale compie le seguenti operazioni preliminari:
a) determina il quoziente elettorale dividendo il numero dei voti espressi (escluse le schede bianche ed i voti nulli) per il numero dei rappresentanti costituenti l’assemblea dell’associazione dei comuni;
b) determina in via provvisoria il numero dei seggi assegnabili alle singole liste calcolando quante volte il numero dei voti riportati da ciascuna lista contiene il quoziente elettorale ed operando la ripartizione dei seggi residui tra le liste che hanno ottenuto i maggiori resti;
c) verifica che il numero dei seggi assegnabili a ciascuna lista rientri nel numero dei candidati iscritti provvedendo in caso contrario all’assegnazione alle altre liste dei seggi eventualmente eccedenti, procedendo con le modalità stabilite nei precedenti punti a) e b).
Il presidente dell’ufficio elettorale provvede, nella stessa seduta, alla proclamazione degli eletti, sottoscrive il verbale della seduta unitamente al segretario comunale incaricato della redazione del verbale stesso e lo invia all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che nomina, entro 20 giorni, l’assemblea e convoca la riunione d’insediamento, presieduta dal consigliere che nella votazione ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.


Art.6
Durata in carica dell’assemblea della associazione dei comuni
L’assemblea della associazione dei comuni si rinnova ogni cinque anni. Si procede al rinnovo ogni qualvolta vengano rinnovati tutti i consigli comunali ed altresì quando vengano rinnovati uno o più consigli comunali dei comuni associati la cui popolazione corrisponda a più della metà della popolazione complessiva dei comuni dell’intera associazione.
L’assemblea resta in carica fino al suo rinnovo che deve comunque avvenire non oltre sei mesi dal rinnovo dei consigli comunali.
La perdita della qualifica di consigliere comunale o circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di componente della assemblea.
In caso di morte, decadenza, dimissione di un componente l’assemblea, vi subentra il candidato primo dei non eletti della stessa lista, sempre che lo stesso conservi la qualità di consigliere comunale.


Art.7
Nomina del presidente dell’associazione del comune
L’assemblea della associazione nella sua prima seduta elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, il presidente della associazione che, oltre a rappresentare la associazione stessa, convoca e presiede la assemblea.
Per l’esercizio delle proprie funzioni il presidente della associazione dei comuni si avvale dei servizi amministrativi della unità sanitaria locale, previa intesa con il presidente del comitato di gestione.
La sede legale della unità sanitaria locale è anche sede legale della associazione dei comuni.


Art.8
Composizione del comitato di gestione
Il comitato di gestione è composto:
a) dal presidente e da quattro componenti per le unità sanitarie locali con popolazione sino a 50.000 abitanti;
b) dal presidente e da sei componenti per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Per i fini di cui al precedente comma si tiene conto della popolazione dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale, risultante dai dati ufficiale dell’ultimo censimento.
Il presidente ed i componenti del comitato di gestione sono eletti, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dalla assemblea delle associazioni dei comuni, anche fuori dal proprio seno, a maggioranza assoluta di voti dei componenti assegnati, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum che deve essere depositato a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell’assemblea della associazione dei comuni, cinque giorni prima della elezione.
Qualora l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana.
Gli avvisi di convocazione della riunione del consiglio comunale o dell’assemblea dell’associazione dei comuni, indetta per l’elezione del comitato di gestione, devono essere notificati almeno quindici giorni prima della riunione stessa.


Art.9
Funzioni del comitato di gestione
Il comitato di gestione è organo esecutivo dell’unità sanitaria locale ed opera collegialmente.
Il comitato di gestione si deve riunire almeno una volta ogni trenta giorni.
Ad esso compete:
a) la formulazione delle proposte nelle materie di cui al precedente articolo 4, terzo comma;
b) l’adozione dei regolamenti per le modalità di elezione e composizione di eventuali comitati socio - sanitari dei distretti sanitari di base e per l’attività dei servizi dell’unità sanitaria locale, facendo riferimento a schemi - tipo predisposti dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale;
c) l’adozione di tutti i provvedimenti dell’Unità sanitaria locale non espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi.
Il comitato di gestione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Di tutte le deliberazioni soggette al controllo, compresi i provvedimenti di cui al terzo comma dell’articolo 12 della presente legge, viene inviata copia, contestualmente alla trasmissione agli organi di controllo, ai gruppi consiliari.


Art.10
Durata in carica del comitato di gestione
Il comitato di gestione si rinnova ogni cinque anni. Si procede, comunque, al rinnovo in concomitanza del rinnovo dell’organo che lo ha eletto.
Il presidente ed i componenti del comitato di gestione esercitano le funzioni sino all’elezione del nuovo presidente e del nuovo comitato.
In caso di morte, dimissioni o decadenza di alcuno dei componenti il comitato di gestione, si procede alla relativa surroga nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 8; il sostituto dura in carica per il periodo di tempo residuo fino al termine normale di scadenza del comitato stesso.
Quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà dei componenti assegnati, si procede al rinnovo dell’intero comitato di gestione.
Il presidente ed il comitato di gestione possono essere revocati congiuntamente dal consiglio comunale o dall’assemblea della associazione dei comuni, nei casi previsti dal vigente ordinamento, sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei rispettivi componenti in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei componenti in carica.
La proposta di revoca è portata in discussione entro 15 giorni dalla presentazione.
Il presidente ed il comitato di gestione devono essere rieletti entro 30 giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia.


Art.11
Ineleggibilità ed incompatibilità
I componenti del comitato di gestione devono essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune. Ad essi si applicano le norme relative all’ineleggibilità e decadenza stabilite per i consiglieri comunali.
Non possono assumere la carica di componenti del comitato di gestione:
1) il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, in servizio presso l’unità sanitaria locale, il personale convenzionato di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate con l’unità sanitaria locale presso la quale sono stati eletti;
2) coloro che fanno parte degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e dei relativi uffici;
3) coloro i quali hanno liti pendenti con l’unità sanitaria locale;
4) coloro i quali, direttamente o indirettamente, sono o hanno parte in servizi o somministrazioni nell’interesse dell’unità sanitaria locale e parenti od affini degli stessi fino al secondo grado;
5) coloro che fanno parte del comitato di gestione di altra unità sanitaria locale;
6) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;
7) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l’unità sanitaria locale per contratti di opere o di somministrazioni.
Ove una delle situazioni ipotizzate nel precedente comma si verifichi in capo ad un componente il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, nel corso del mandato, essa produrrà la decadenza dalla carica medesima; tale decadenza avrà efficacia all’atto della sua pronunzia da parte del consiglio comunale o dell’assemblea dell’associazione dei comuni che dovranno adottare i relativi provvedimenti entro quindici giorni dalla proposta di decadenza, avanzata da uno dei rispettivi componenti o dal presidente del comitato di gestione, o dalla segnalazione dell’Assessorato regionale all’igiene e sanità.
Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano ai componenti della giunta della comunità montana nel caso previsto dall’articolo 8, quarto comma, della presente legge. La decadenza è dichiarata, entro il termine di cui al precedente comma, dal consiglio della comunità montana su proposta avanzata da uno dei suoi componenti o dal presidente della comunità montana, o dalla segnalazione dell’Assessorato regionale all’igiene e sanità.
I componenti del comitato di gestione, che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del comitato stesso, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale o dall’assemblea della associazione dei comuni, secondo la rispettiva competenza.


Art.12
Funzioni del presidente del comitato di gestione
Il presidente del comitato di gestione ha la legale rappresentanza dell’unità sanitaria locale.
Convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l’attività, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate ed esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi o regolamenti.
In casi di urgenza, al fine di garantire il buon funzionamento dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone, pena la decadenza degli stessi, alla ratifica del comitato stesso nella prima riunione successiva all’emanazione del provvedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.
Nei provvedimenti di cui al comma precedente la motivazione deve contenere anche la indicazione della causa che ha determinato l’urgenza.
Cura i rapporti con i sindaci dei comuni interessati, che, per l’esercizio delle attribuzioni loro demandate quali autorità sanitarie locali, si avvalgono, previo accordo con il presidente, e salvo i casi di urgenza, degli uffici e dei servizi dell’unità sanitaria locale che agiranno in conformità alle rispettive competenze e responsabilità.
I sindaci devono, in tal caso, trasmettere al presidente dell’unità sanitaria locale, contestualmente all’emanazione dei provvedimenti, copia degli stessi nonchè fornire tempestivamente notizie ed informazioni sull’esito dei provvedimenti medesimi.
Il presidente del comitato delega, nella prima riunione, un componente dello stesso comitato a sostituirlo in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.


Art.13
Indennità di funzione
Al presidente del comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quella massima prevista dalla vigente normativa per il sindaco di un comune di popolazione corrispondente a quella dell’unità sanitaria locale.
Ai componenti il comitato di gestione ed ai componenti il collegio dei revisori, compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente del comitato di gestione.
L’indennità di cui al comma precedente, è maggiorata del 10 per cento per il componente del comitato di gestione delegato dal presidente e per il presidente del collegio dei revisori.
Ai componenti gli organi elettivi dell’unità sanitaria locale compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia per gli amministratori comunali.
Ai componenti il Collegio dei Revisori delle unità sanitarie locali per recarsi dal luogo di residenza alla sede legale della unità sanitaria locale per lo svolgimento dei compiti di istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura prevista dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 aprile 1974, n. 169, e il trattamento economico di missione previsto per l’ultimo livello di coordinamento dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, e successive modificazioni.
Le indennità previste per gli organi elettivi dal primo, secondo e terzo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelle spettanti quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.


Art.14
Prima elezione dell’Assemblea
L’elezione dell’assemblea dell’associazione dei comuni e il rinnovo degli organi dell’unità sanitaria locale in conformità alle disposizioni della presente legge, devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.


Art.15
Disposizioni di rinvio a leggi nazionali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni e le norme della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, nonchè le disposizioni dei rispettivi statuti.

Art.16
Modificazioni degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali
Entro il 31 dicembre 1986 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, sentiti i comuni interessati, sottopone al Consiglio regionale una proposta di modifica degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali anche al fine della riduzione del numero delle stesse.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modificazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali di cui al precedente comma, si procederà al rinnovo degli organi delle medesime in conformità alle disposizioni della presente legge.


Art.17
Norma Finale
La legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 è così modificata:
- all’articolo 23, terzo comma, all’articolo 25 ultimo comma ed all’articolo 31, primo comma, le parole "assemblea generale", son sostituite dalle parole "consiglio comunale, consiglio della comunità montana, assemblea della associazione dei comuni";
- all’articolo 25, sesto comma, le parole "dall’assemblea generale", sono sostituite dalle parole "dal comitato di gestione".
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, e successive modificazioni.
E’ altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì Le 27 agosto 1986

Melis