Legge Regionale 30 ottobre 1986, n. 58
Norme per l’istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità della legge
La presente legge detta inoltre norme per lo svolgimento, nell’ambito di tale procedimento, di referendum consultivi ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Titolo I
(ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI)
Art.2
Condizioni per l’istituzione di nuovi comuni
a) 2.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia compresa fra tre e otto chilometri;
b) 2.000 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia superiore ad otto ed inferiore a quindici chilometri;
c) 1.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia pari o superiore a quindici chilometri.
Non possono costituirsi in comune le frazioni che distino meno di 3 chilometri dal comune capoluogo.
In ogni caso la popolazione residua del Comune o di ciascuno dei comuni di origine non può risultare inferiore, dopo l’istituzione del nuovo comune, a 2.000 abitanti. Lo stesso limite vale in riferimento al Comune di cui si richiede la variazione di circoscrizione.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di fusione o incorporazione di Comuni.
L’istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.
Art.3
Modalità per la misura delle distanze fra frazione e capoluogo
Art.4
Iniziativa
Quando l’iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco secondo le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In ogni caso, il sindaco o il segretario del comune interessato devono certificare che i firmatari dell’istanza rappresentano almeno un quinto degli elettori.
Art.5
Documentazione per il procedimento
il progetto di delimitazione territoriale è composto:
1) da una relazione dettagliatamente descrittiva del territorio e dei confini dell'istituendo comune, con indicazione dell'estensione territoriale nonchè dell'ammontare complessivo della popolazione ivi residente;
2) da due planimetrie, l'una in scala 1: 100.000 e l'altra in scala 1: 25.000, in cui siano chiaramente evidenziati i confini territoriali richiesti che devono essere individuati avendo cura di non dividere i mappali;
3) da eventuali altre planimetrie in scala inferiore a quelle indicate qualora si ritenessero necessarie per una piu' esatta individuazione dei confini richiesti.
La documentazione di cui sopra, insieme alla certificazione delle firme di cui al precedente articolo 4, secondo comma, deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di enti locali.
Art.6
Pubblicità della documentazione
Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre, a proprie spese, copia di detta documentazione.
Art.7
Opposizione all’inclusione nell’erigendo comune
L’assessore, accertata la legittimità dell’istanza, ove non sia d’ostacolo la continuità territoriale dei rispettivi comuni, sentita la commissione di cui all’articolo successivo, con proprio atto dichiara l’esclusione di cui al precedente comma, disponendo la rettifica dei confini.
Art.8
Commissione paritetica
I consigli comunali designano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni comune, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
Qualora il comune sia retto da un commissario, questi designa i tre rappresentanti del comune scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistente tra i diversi gruppi politici.
In ogni caso la relativa deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Assessore competente in materia di enti locali. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
I rappresentanti della frazione o delle frazioni, anch’essi, in numero complessivo di tre, sono nominati dall’Assessore regionale su indicazione dei promotori contenuta nell’istanza.
La commissione, nella sua prima riunione, da fissarsi nel decreto assessoriale di nomina, elegge, nel suo seno, il presidente ed il segretario.
La commissione, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve deliberare sul progetto presentato.
Qualora il termine decorra senza che la commissione giunga ad una deliberazione valida, l’Assessore regionale provvede d’ufficio alla redazione del progetto.
I verbali delle sedute della commissione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere inviati all’Assessorato competente in materia di enti locali, a cura del segretario, entro cinque giorni dalla data di ogni seduta.
Quando l’iniziativa sia stata assunta in modo concorde da tutti i comuni interessati non è necessaria la nomina della commissione paritetica e l’Assessore procede direttamente alla trasmissione della richiesta al Consiglio regionale.
Art.9
Parere del Comune
Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per favorevole.
Il progetto deve essere pubblicato all’albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi. Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione.
Decorsi i termini di cui sopra, il Sindaco restituisce all’Assessorato il progetto munito dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione unitamente alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, se è stata adottata.
Art.10
Deliberazione del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale può a maggioranza semplice respingere l’istanza, ovvero deliberare di dar luogo alla consultazione mediante referendum esteso a tutti gli elettori residenti nelle frazioni o nei comuni interessati, sulla base della proposta di delimitazione deliberata dalla Commissione paritetica o predisposta d’ufficio.
Art.11
Presupposti per la limitazione della consultazione popolare
a) se sulla proposta di delimitazione territoriale del nuovo comune abbiano espresso parere favorevole a maggioranza assoluta tutti i consigli dei comuni interessati;
b) se uno o più consigli comunali abbiano espresso parere sfavorevole sulla delimitazione territoriale proposta dalla Commissione paritetica o dall’Assessore competente in materia di enti locali, senza avere nella stessa delibera indicato una diversa delimitazione territoriale per il nuovo comune, salvo quanto previsto nel successivo terzo comma;
c) se uno o più comuni abbiano indicato una delimitazione territoriale alternativa rispetto a quella proposta dalla commissione paritetica o predisposta d’ufficio e il Consiglio regionale deliberi di porre tale limitazione territoriale ad oggetto della consultazione popolare.
Se anche uno solo dei comuni interessati esprime nella delibera di cui alla precedente lettera b) opposizione alla istituzione del nuovo comune, ovvero nel caso in cui alla precedente lettera c) la limitazione alternativa venga disattesa, il Consiglio regionale può limitare, con la maggioranza dei cinque sesti dei suoi componenti, la consultazione alla popolazione residente nella o nelle frazioni da erigere in comune.
Art.12
Rinuncia alla consultazione popolare
Art.13
Riproposizione del procedimento
- 5 anni in caso di rinuncia di cui al precedente articolo 10 ovvero quando il Consiglio regionale abbia deliberato non doversi dar corso alla richiesta;
- 10 anni nel caso in cui la consultazione della popolazione abbia dato esito negativo.
Art.14
Mutamento di denominazione dei comuni
La richiesta deve essere accompagnata da una motivata relazione.
L’Assessore regionale competente in materia di enti locali provvede ad acquisire il parere del comune che non abbia assunto l’iniziativa. Entro sessanta giorni dall’acquisizione la Giunta regionale trasmette la richiesta al Consiglio regionale.
Il Consiglio, in caso di parere favorevole di iniziativa del consiglio comunale deliberato con la maggioranza di due terzi, può deliberare di non dar corso alla consultazione popolare.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli articoli precedenti ove compatibili.
Art.15
Trasmissione dei disegni di legge
Titolo II
(DETERMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI)
Art.16
Determinazione dei confini
Art.17
Definizione di confini
Art.18
Documentazione per il procedimento
Art.19
Parere dei comuni
Entro sessanta giorni dall’acquisizione dei suddetti pareri la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore, trasmette il relativo disegno di legge al Consiglio regionale.
Titolo III
(FRAZIONI)
Art.20
Denominazione delle frazioni
L’attribuzione della denominazione o la modifica di denominazione delle frazioni è disposta con deliberazione consiliare, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Art.21
Separazione frazionale delle vendite
Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una commissione paritetica da nominarsi con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge.
Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all’articolo 9 della presente legge.
Titolo IV
(CONSULTAZIONE POPOLARE)
Art.22
Modalità della consultazione popolare
La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.
Art.23
Data della consultazione
La data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data stessa.
Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.
La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di enti locali.
L’Assessore provvede alla trasmissione del suddetto decreto al presidente della commissione elettorale mandamentale che entro l’ottavo giorno antecedente alla data della consultazione, trasmette al sindaco del comune interessato un esemplare delle liste di sezione.
Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata dal decreto di indizione, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.
Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute.
Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento del seggio.
Art.24
Avviso agli elettori
Il manifesto deve contenere:
1) l’oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;
2) la data e l’ora di inizio e di chiusura della votazione;
3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali.
Art.25
Sedi elettorali e uffici elettorali
In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di tre membri che fungono da scrutatori. Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari che provvede, altresì, alla designazione di un funzionario di cancelleria che funge da segretario dell’ufficio.
Il presidente sceglie tra gli scrutatori un vice presidente.
In caso di impedimento del presidente, ove il Presidente della Corte di Appello non possa procedere alla sostituzione, assume la presidenza dell’Ufficio il sindaco o un suo delegato.
Art.26
Liste elettorali
Qualora alla consultazione siano chiamati gli elettori di una o più frazioni, il comune o i comuni interessati devono procedere, se non siano già predisposte, alla compilazione delle liste sezionali delle frazioni sulla base delle norme vigenti.
Art.27
Rappresentanti
Il gruppo di elettori si costituisce con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 4.
Alla designazione dei rappresentanti i partiti politici o i gruppi di elettori provvedono mediante la presentazione di elenchi sottoscritti con firma autenticata dal sindaco del comune interessato che, se trattasi di gruppi elettori, ne certificherà l’iscrizione nelle liste elettorali del comune.
Le liste possono essere presentate entro le ore 12 del venerdì precedente la consultazione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti degli uffici elettorali, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purchè prima dell’inizio della votazione.
I rappresentanti designati debbono essere elettori e devono saper leggere e scrivere.
Essi assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse nonchè sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.
Art.28
Operazioni preliminari all’insediamento dell’ufficio elettorale
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione fornito dal Ministero dell’interno per il tramite della competente Prefettura;
2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e una copia o l’estratto della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;
3) il decreto di nomina dei componenti l’ufficio elettorale;
4) tre copie dei manifesti modelli: 1 Cons. Pop., 2 Cons. Pop. e 3 Cons. pop. Di esse una copia dovrà restare a disposizione dell’ufficio elettorale e le altre devono restare affisse nella sala della votazione;
5) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
6) un congruo numero di matite copiative per il voto;
7) il pacco contenente le schede di votazione, tutti gli altri stampati e moduli occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio: schede, stampati e moduli devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale che ne può variare, secondo i casi, le caratteristiche e le dimensioni.
Le schede di votazione devono recare, nella parte esterna, l’intestazione "Regione Autonoma della Sardegna" e, nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, la formula stampigliata che viene posta in votazione e a margine o in calce a tale formula, a caratteri rilevanti, i monosillabi "SI" e "NO" per l’espressione del voto.
Art.29
Insediamento dell’ufficio elettorale
Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l’anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, purchè sappiano leggere e scrivere.
Quindi il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, dopo aver apposto in ciascuna di esse la propria firma.
Gli scrutatori avranno cura di controllare che le schede firmate riportino sulla faccia esterna l’intestazione "Regione Autonoma della Sardegna" e su quella interna, negli appositi spazi, la formula posta in votazione ed i monosillabi "SI" e "no" per l’espressione del voto.
Compiute le operazioni di cui sopra, il presidente provvede a chiudere l’urna contenente le schede firmate incollandovi due strisce di carta. Su di esse appongono la firma tutti i componenti dell’ufficio elettorale e gli elettori che lo richiedono.
Infine il presidente rinvia le operazioni.
Art.30
Apertura del seggio
Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell’apposita cassetta.
Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8.
Il presidente dell’ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione.
Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due componenti l’ufficio elettorale oltre al presidente o al vice presidente.
Art.31
Votazione
Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l’elettore risulti iscritto.
Gli elettori che esercitano funzioni in seno all’ufficio elettorale come pure i rappresentanti di cui al precedente articolo 27, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, anche se risultino iscritti nelle liste di un’altra sezione del medesimo comune.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Il voto è dato dall’elettore presentandosi personalmente all’ufficio elettorale.
L’elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identità, o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri dell’ufficio, quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda di votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l’espressione del voto.
L’ufficio elettorale non ammetterà alla votazione l’elettore che rifiuti di entrare in cabina.
L’elettore di cui sia stata constatata l’incapacità di esprimere da solo il proprio voto, può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.
Art.32
Espressione del voto
Espresso il voto l’elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente dell’ufficio elettorale, il quale depone la scheda votata nell’apposita urna sigillata situata alla sua destra.
Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell’avvenuto esercizio del voto da parte dell’elettore, appone la propria firma sulla lista elettorale, nell’apposito spazio riservato a fianco del nome dell’elettore.
Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente fino alle ore 22. A tale ora il presidente ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.
Art.33
Riscontro
Art.34
Spoglio
Egli annuncia da alta voce il voto espresso in ciascuna scheda. Il segretario ed uno dei componenti l’ufficio elettorale, ciascuno per proprio conto e su tabelle separate, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:
1 - voti affermativi;
2 - voti negativi;
3 - schede nulle;
4 - schede bianche.
Sui voti contestati decide il presidente sentiti gli altri membri dell’ufficio elettorale.
Le tabelle riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmate dal presidente e dagli altri componenti il seggio.
Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l’elettore.
Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda decide il presidente sentiti gli altri membri dell’ufficio.
Art.35
Controllo dello spoglio
a) schede con voto affermativo;
b) schede con voto negativo;
c) schede nulle;
d) schede bianche.
Sull’esterno di ogni plico deve essere riportato il numero e il tipo delle schede contenute.
Il numero globale delle schede comprese, quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, integrate ai sensi del precedente articolo 31, quarto comma, controfirmate da uno degli scrutatori.
Art.36
Verbale delle operazioni di votazione
- orario d’inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operatori preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);
- composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all’articolo 27;
- particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).
Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri dell’ufficio elettorale.
Art.37
Formazione dei plichi
1° plico
- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- schede votate comprese quelle bianche e nulle;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente articolo 32;
2° plico
- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente articolo 32.
I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal presidente e dagli altri membri dell’ufficio elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal presidente dell’ufficio o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato e, in caso di più comuni, a quello avente maggiore popolazione.
Nei comuni o frazioni dove esistono più sezioni elettorali il plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.
Art.38
Proclamazione dei risultati
Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle vigenti leggi.
Art.39
Risultato della votazione
Qualora la richiesta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.
Art.40
Norma di rinvio
Titolo V
(NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.41
Separazione patrimoniale
Nelle more di approvazione del riparto di cui al precedente comma, i comuni d’origine sono tenuti ad attribuire ai nuovi comuni, in via provvisoria, un’anticipazione finanziaria e a distaccare presso di essi il personale necessario ad assicurare il normale funzionamento.
I comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro contermine sulla base della presente legge, possono essere autorizzati, a loro richiesta e nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonchè le attività e passività.
Art.42
Procedimenti pendenti
Per le frazioni aventi i requisiti di cui al precedente articolo 2, si applica, ove compatibile, la procedura stabilita dalla presente legge.
In caso di rinuncia di cui al precedente articolo 12, la durata del divieto di riproposizione della richiesta è ridotta di un anno.
Art.43
Abrogazioni
Art.44
Norma finanziaria
"Spese per l’istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all’articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,( LR 17 maggio 1957, n. 20) (spesa obbligatoria)".
Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al sopra citato capitolo 04005 del bilancio della Regione per l’anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi ai quali si farà fronte col maggior gettito della imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 ottobre 1986
Melis