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Legge Regionale 17 novembre 1986, n. 61

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre - ottobre 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le norme di cui alle leggi regionali 7 giugno 1984, n. 29, e 30 dicembre 1985, n. 34, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre - ottobre 1986.

Art.2
L’onere regionale relativo agli interventi sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche non agrarie, il cui costo è previsto in lire 7.000.000.000 graverà sul capitolo 08155 del bilancio per l’anno finanziario 1986 il cui stanziamento è incrementato di una somma di pari importo.
Per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali nonchè le provvidenze di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1984 e dell’articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1985, il cui costo è previsto in lire 25.000.000.000, l’onere sarà sostenuto facendo ricorso al fondo di solidarietà regionale in agricoltura:
- per lire 10.000.000.000 attraverso le disponibilità esistenti nel fondo medesimo;
- per lire 15.000.000.000 mediante incremento dello stanziamento del capitolo 06120 del bilancio per l’anno finanziario 1986.


Art.3
Alla copertura finanziaria della presente legge, i cui oneri ricadono sui citati capitoli 06120 e 08155, si provvede mediante riduzione di una quota di lire 2.000.000.000 delle competenze del capitolo 03016 e di una quota di lire 20.000.000.000 delle competenze del capitolo 03017.
Conseguentemente sono diminuite come segue, le riserve delle sottoelencate voci delle tabelle A) e B) del fondo speciale, rispettivamente di parte corrente e del conto capitale, allegate alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, - Legge finanziaria -:
TABELLA A)
2) Disegno di legge concernente "Riforma dell’assistenza"
lire 1.000.000.000
5) Disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali"
lire 1.000.000.000
TABELLA B)
1) Disegno di legge concernente "Realizzazione dei progetti integrati mediterranei"
lire 2.000.000.000
2) Disegno di legge concernente "Organizzazione del servizio di protezione civile ed antincendi"
lire 5.000.000.000
3) Disegno di legge concernente "Incentivi alla ricerca scientifica"
lire 1.000.000.000
4) Disegno di legge concernente "Istituzione e gestione dei parchi"
lire 4.000.000.000
5) Disegno di legge concernente "Disciplina di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cava"
lire 4.000.000.000
6) Disegno di legge concernente "Finanziamenti alle province per interventi a difesa dell’ambiente e per servizi sociali"
lire 4.000.000.000


Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 novembre 1986

Melis