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Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 71

Modifica degli articoli 114, 115 e 118 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, legge finanziaria 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Provvidenze a favore dei molluschicoltori ed arsellatori
L’articolo 114 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore dei molluschicoltori ed arsellatori singoli od associati operanti nelle acque del golfo del Comune di Olbia e in quelle del demanio marittimo prospiciente, i quali, per effetto della particolare situazione ambientale delle stesse acque, verificatasi nell’estate 1985, abbiano subito nel periodo compreso tra l’1 giugno 1985 ed il 30 gennaio 1986 un danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavato ottenuto nel corrispondente periodo dell’anno precedente, a causa della moria di novellame e di prodotto maturo e/o alla sospensione dell’esercizio dell’attività in seguito a provvedimenti dell’autorità sanitaria.
L’ammontare del contributo non potrà superare il 50 per cento della perdita economica riferito alle imprese singole e sociatarie.
Per le cooperative la misura del contributo non potrà superare l’80 per cento.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese a favore delle imprese di stabulazione, che, in conseguenza della sospensione delle attività di allevamento, abbiano dovuto interrompere l’esercizio degli impianti.
La misura del contributo è fissata in lire 50.000.000 per ogni impianto.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono presentare all’assessorato regionale della difesa dell’ambiente apposita domanda unitamente ad una dichiarazione personale, o del legale rappresentante, sostitutiva dell’atto di notorietà , indicante che l’attività svolta rientra tra quelle per le quali è prevista la concessione del contributo, la sussistenza del danno subito, la misura dello stesso, il periodo in cui si è verificato l’evento dannoso ed il ricavato ottenuto nel corrispondente periodo dell’anno precedente assommato al valore per l’acquisto, la raccolta e la semina del novellame.
Devono essere altresì allegati gli eventuali provvedimenti sanitari contenenti restrizioni all’esercizio dell’attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette.
Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 05096)".


Art.2
Contributo ai molluschicoltori ed arsellatori danneggiati nell’anno 1986
L’articolo 115 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum a favore dei molluschicoltori e degli arsellatori singoli od associati, operanti in zone diverse rispetto a quelle indicate nel precedente articolo 114, che abbiano subito nell’anno 1986, per effetto delle eccezionali ondate di maltempo verificatesi nello stesso anno, un danno non inferiore al 50 per cento rispetto al ricavato conseguito nel corrispondente periodo dell’anno precedente, a causa della moria di novellame e di prodotto maturo e7o della sospensione dell’attività .
L’ammontare del contributo non potrà superare il 50 per cento della perdita economica riferita alle imprese singole e societarie.
Per le coperture la misura del contributo non potrà superare l’80 per cento.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono presentare all’Assessorato della difesa dell’ambiente apposita domanda unitamente ad una dichiarazione personale o del legale rappresentante, sostitutiva dell’atto di notorietà , indicante che l’attività svolta rientra tra quelle per le quali è prevista la concessione del contributo, la sussistenza del danno, la misura dello stesso, il periodo in cui si è verificato l’evento dannoso e il ricavato ottenuto nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 (cap. 05096/01".


Art.3
Interventi per la ripresa dell’attività peschereccia
L’articolo 118 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributo per complessive lire 300.000.000 (cap. 05098) a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Sardegna che abbiano esercitato nell’anno 1986 la pesca del tonno, per l’adeguamento delle necessarie attrezzature".


Art.4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In diminuzione:
Capitolo 05096/01 lire 300.000.000
In aumento:
Capitolo 05096 lire 300.000.000


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1986.

Melis