Legge Regionale 18 dicembre 1987, n. 52
Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I termini previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per l’esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 18 dicembre 1987
Melis
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