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Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 32

Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori
1. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:
a) coordinatore generale;
b) coordinatore di servizio
c) coordinatore di settore.
2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell’amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad un impiegato del ruolo unico dell’Amministrazione regionale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale, che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio effettivamente prestato presso la stessa Amministrazione regionale.
3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta competente nel ramo dell’amministrazione, sentito il Comitato per l’organizazzione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell’Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all’ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.
4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell’Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.
5. La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata avendo riguardo allo stato di servizio, alla capacità professionale e alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione.
6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e, nel corso del triennio, possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.
7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.
8. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell’incarico, un’indennità di coordinamento la cui misura è determinata con i procedimenti e gli accordi contemplati dall’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.


Art.2
Nomina dei sostituti
1. Al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell’amministrazione ed entro trenta giorni dalla relativa nomina, si provvede alla nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso:
a) per il coordinatore generale, tra i coordinatori di servizio del ramo dell’amministrazione;
b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;
c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.
2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.
3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, l’incarico di coordinamento è sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituito e quella in godimento.


Art.3
Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori
1. I coordinatori esercitano le funzioni sotto la direzione politica del componente della Giunta regionale dal quale dipendono, che indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana anche con riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguiti, può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.
2. Compete ai coordinatori, secondo il ramo di amministrazione e nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti ed alle direttive di cui ai precedenti commi, concernenti l’organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi indicati dal componente della Giunta regionale, garantendo l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione secondo i principi della legalità, dell’efficacia, della tempestività e dell’economicità della gestione.


Art.4
Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori
1. Oltre alle attribuzioni loro spettanti ai sensi della presente legge, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutto o in parte, con propri decreti, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori.
2. Non sono comunque delegabili ai coordinatori le attribuzioni che la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, assegna al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, fatta eccezione per quelle indicate dalla lettera h) dell’articolo 2 e dalle lettere e) e h) dell’articolo 6 della legge medesima.
3. Il coordinatore di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) dell’articolo 15 che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del componente della Giunta competente nel ramo della amministrazione.
4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.5
Responsabilità dei coordinatori
1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell’esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell’osservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa emanati dalla Giunta regionale o dall’Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell’organizzazione del lavoro e nell’attività dei servizi e dei settori sono contestati:
a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;
b) ai coordinatori generali dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore, a seconda delle rispettive competenze.


Art.6
Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori
1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta medesima e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto.
2. Fino all’emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al componente della Giunta regionale competente, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell’esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.
3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale del competente ramo dell’amministrazione.


Art.7
Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori
1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno facoltà di disporre d’ufficio, entro 40 giorni dall’emanazione, la revoca o la riforma per motivi di merito, degli atti emananti dai coordinatori. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di procedere all’annullamento degli atti emanati dai coordinatori in ogni tempo per vizi di legittimità. Parimenti hanno facoltà di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.
2. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emesso l’atto.
3. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del suo Presidente.


Art.8
Responsabilità del procedimento
1. Nell’ambito delle attribuzioni indicate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sè, o ad altro funzionario o impiegato addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell’istruttoria del singolo procedimento entro i termini eventualmente fissati ai sensi del comma successivo.
2. Ai fini di una maggiore tempestività dell’azione dell’Amministrazione regionale il Presidente della Giunta o gli Assessori, nell’ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, possono proporre alla Giunta regionale la fissazione di un termine entro il quale deve concludersi uno specifico procedimento, qualora detto termine non sia direttamente fissato per legge, per regolamento o per programma. Nella stessa delibera la Giunta regionale determina anche la dotazione del personale e degli strumenti necessari.
3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgono la competenza di più uffici o branche dell’Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell’Assessore degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell’Amministrazione e lo specifico servizio responsabile della predetta realizzazione e dell’eventuale adozione - nel rispetto dei distinti ambiti di attribuzioni disciplinati dalla presente legge - dei relativi provvedimenti finali, nonché l’ordine generale di priorità dell’istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.
4. Agli interessati che ne facciano richiesta è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento con l’eventuale indicazione del funzionario specificamente preposto. In caso di mancata indicazione del funzionario preposto gli interessati possono rivolgersi direttamente al coordinatore del servizio o del settore competente.
5. Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda è data notizia, a chiunque vi abbia interesse, delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché all’esatta denominazione del servizio o dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito.
6. Nelle more dell’applicazione dei precedente commi, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo il servizio o il settore competenti per materia ed il funzionario ad esso preposto,ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il responsabile del procedimento:
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi o di settori ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora il servizio o il settore procedente debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell’amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici dell’amministrazione regionale convocati ed il provvedimento emanato dall’organo precedente tiene conto degli atti predetti;
d) partecipa alle conferenze di servizi o di settori indette da altre amministrazioni;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al secondo e al terzo comma ovvero, negli stessi termini, propone all’organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L’organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento, In ogni caso l’organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione della istruttoria, con l’obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.
8. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.


Art.9
Attribuzioni del coordinatore generale
1. Il coordinatore generale garantisce la coerenza dell’azione amministrativa con gli indirizzi politico - programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, quando queste rientrino nell’ambito della sfera politica.
2. In rappresentanza del componenti della Giunta regionale competente nel ramo dell’amministrazione, può essere delegato a presiedere gli organi collegiali dell’amministrazione o a parteciparvi, fatta eccezione per le sedute della Giunta regionale e dei dipartimenti.
3. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal componente della Giunta regionale e delle indicazioni formulate dal medesimo componente in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:
a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell’amministrazione, rientranti nei limiti della competenza per valore superiore a 400.000.000 di lire;
b) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, per valore superiore a lire 400.000.000 e fino all’importo di lire 1.000.000.000 e propone all’Assessore competente le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
c) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’attività dei servizi, l’economicità e l’efficienza dei medesimi, l’imparzialità e regolarità dell’attività amministrativa;
d) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;
e) in caso di inadeguata operatività dei settori nell’espletamento delle proprie attività specifiche e nella attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell’esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione;
f) promuove, secondo motivate valutazioni sul rapporto costo - beneficio, il parere del Comitato per l’organizzazione ed il personale per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative nel ramo dell’amministrazione;
g) provvede all’assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi del ramo dell’amministrazione, avendo riguardo alle esigenze operative delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l’obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al Servizio di organizzazione e metodo e del personale;
h) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio, avuto riguardo alle esigenze operative del ramo dell’amministrazione;
i) formula richieste di parere agli organi consultivi dell’amministrazione e risponde ai rilievi istruttori dell’organo di controllo sugli atti propri e dei dipendenti coordinatori di servizio e di settore;
l) coadiuva il componente della Giunta regionale nella predisposizione delle direttive politico - amministrative alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
m) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
n) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell’attività dell’amministrazione;
o) riferisce periodicamente al componente della Giunta regionale sui risultati dell’azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti politici della programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate negli obiettivi e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli stessi.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.


Art.10
Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Presidenza della Giunta
1. Il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente nell’attività di coordinamento dei dipartimenti di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e nella predisposizione dell’ordine del giorno della Giunta regionale, presenzia alle sedute della Giunta e sovrintende all’attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta, nonché tra i servizi dell’amministrazione anche impartendo idonee disposizioni.

Art.11
Attribuzioni specifiche del coordinatore generale de Servizio legislativo
1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio legislativo quando il valore della controversi sia contenuto in lire 50.000.000 salvo che l’Amministrazione regionale non decida di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato.
2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa o la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all’affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.
3. Nella ipotesi in cui l’Amministrazione in virtù di quanto disposto al primo comma od a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dal Servizio legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore dell’Amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti nella misura del 40 per cento ai componenti del Servizio legislativo. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con apposito regolamento.
4. Il coordinatore generale del Servizio legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti.


Art.12
Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Ragioneria
1. Al coordinatore generale della Ragioneria generale della Regione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, spetta:
a) apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire.
b) apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa;
c) sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano aver corso;
d) apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare comunque esecuzione ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
e) provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese;
f) promuovere il trasferimento delle quote di giacenza esistenti sui conti di tesoreria, secondo le disposizioni della legge regionale 1 settembre 1977, n. 38, e della legge 29 ottobre 1984, n. 730, nonché l’attuazione delle determinazioni adottate in tal senso dal competente organo regionale.


Art.13
Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale
1. Il coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, oltre alle competenze previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dispone:
a) la nomina in prova, previa deliberazione della Giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge nonché la successiva conferma in ruolo;
b) l’inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l’attribuzione dei profili professionali secondo le prescrizioni della vigente normativa;
c) il riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente;
d) la concessione del congedo straordinario e dell’aspettativa;
e) la cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Restano comunque riservate all’Assessore regionale competente in materia di personale:
a) la concessione del congedo straordinario e dell’aspettativa ai coordinatori generali, per le quali si prescinde dai pareri amministrativi prescritti per il restante personale;
b) i provvedimenti relativi al personale che comportano trasferimenti a diverso ramo dell’amministrazione;
c) l’irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle note di demerito;
d) i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.


Art.14
Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore
1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.
2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell’indirizzo politico - amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.
3. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.


Art.15
Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio
1. Il coordinatore di servizio:
a) collabora con il coordinatore generale nell’esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;
b) assicura l’impiego della struttura per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di priorità dagli stessi indicate;
c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull’andamento dell’azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull’area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di personale addetto, al fine di promuovere l’eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi.
d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell’amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 fino a 400 milioni di lire;
e) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone fino all’importo di lire 400.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
f) provvede all’assolvimento dei compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonche0 all’utilizzazione ottimale del personale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
g) relaziona sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali, da inadempimento, rappresenta l’amministrazione nella stipula o determinazione delle medesime e cura i relativi adempimenti;
h) cura la definizione di tutte le operazioni successive all’approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;
i) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza della Giunta regionale;
l) emana provvedimenti di rilevanza esterna:
1) diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d’urgenza, nei limiti d’impegno della spesa fino a 100 milioni, salvo ratifica da parte dei competenti organi regionali;
2) a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;
m) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale dipendente.


Art.16
Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore
1. Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell’amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all’importo di lire 100.000.000.
2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.


Art.17
Funzioni di ufficiale rogante
1. Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico - amministrativa può essere affidata, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell’amministrazione di cui il settore fa parte, l’incarico di ufficiale rogante dell’amministrazione. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area.

Art.18
Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale
1. Ai coordinatori di settore del servizio della Ragioneria generale della Regione spetta, fino all’importo di 300 milioni di lire:
a) visitare l’assunzione di impegni a carico del bilancio o delle contabilità speciali;
b) sottoscrivere i titoli di spesa emessi a carico del bilancio o della contabilità speciale.


Art.19
Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni
1. I riferimenti della legislazione regionale a qualifiche o funzioni previste dal precedente ordinamento del personale si intendono riferiti alle attuali qualifiche e funzioni secondo le equiparazioni indicate nella allegata tabella A.

Art.20
Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori
1. Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale informandone l’Assessore regionale.
2. Il coordinatore generale dispone l’invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell’aspettativa per i coordinatori di servizio, I coordinatori di servizio dispongono l’invio in missione e esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell’aspettativa per il restante personale.


Art.21
Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell’amministrazione
1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni periferiche dell’organizzazione regionale, oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali del ramo amministrativo di appartenenza.
2. Quando la unicità dell’intervento sia opportuna per esigenze di organicità, l’attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali è attribuita ai servizi centrali anzichè alle strutture periferiche di cui al comma precedente.


Art.22
Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio ispettivo.
2. Al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale sono assegnati, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta del Presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico dell’Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale, i quali, per la durata dell’assegnazione al Servizio ispettivo, sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.
3. Con atto del Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, essi sono incaricati di specifici compiti ispettivi, volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo - contabile, nonchè la razionale organizzazione dei servizi e l’adeguata utilizzazione del personale presso l’Amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti. Nell’atto di incarico sono determinati l’ambito dell’indagine ed il termine entro cui l’incaricato deve riferire alla Giunta regionale.
4. L’incaricato ha il potere di verificare e acquisire atti, di ricevere testimonianze per le quali redige processo verbale, evitando, per quanto possibile, d’intralciare l’attività corrente degli uffici.
5. Nell’ipotesi in cui l’ufficio oggetto dell’indagine rifiuti l’esibizione di particolari atti, l’incaricato riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale, se il rifiuto è di ostacolo per i propri adempimenti.
6. Al termine dei propri accertamenti, l’incaricato riferisce alla Giunta regionale l’esito delle ispezioni o inchieste ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunica altresì al Servizio di organizzazione e metodo e del personale copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate, nonchè tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.
7. Il coordinatore con funzioni ispettive che, nell’esercizio o a causa di tali funzioni, accerta fatti che presentano caratteri di reati per la cui punibilità non sia prescritta querela dell’offeso, è obbligato a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 2 del codice di procedura penale.
8. Il coordinatore generale con maggiore anzianità di servizio fra quelli assegnati al Servizio ispettivo svolge le funzioni di coordinamento dell’attività dell’ufficio, fermo restando che degli incarichi loro affidati i coordinatori assegnati al Servizio ispettivo rispondono direttamente alla Giunta regionale.


Art.23
Competenza funzionale
1. La competenza funzionale attribuita ai coordinatori dalla presente legge, prescinde dai limiti per valore nella medesima stabiliti.

Art.24
Modifica dell’articolo 8 della LR 17 agosto 1978, n. 51
1. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:
"A detti servizi sono preposti coordinatori generali".


Art.25
Applicazione agli enti strumentali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione provvedono ad adeguare ad essa i propri regolamenti organici.

Art.26
Compiti degli Uffici di Gabinetto
1. E’ istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico - professionale idoneo ad assicurare l’analisi e il perseguimento degli obiettivi programmativi. L’Ufficio è diretto dal Capo di Gabinetto che può operare su delega dell’Assessore.
2. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale conserva inoltre i compiti di cui all’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
3. Le segreterie particolari sono assorbite negli Uffici di Gabinetto e continuano a svolgere i compiti di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.27
Composizione degli Uffici di Gabinetto
1. Gli Uffici di Gabinetto sono costituiti da:
a) un Capo di Gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) un addetto di Gabinetto di qualifica non inferiore alla settima;
e) un addetto di segreteria;
f) non più di due impiegati per il lavoro di archivio ed il servizio di copia;
g) un autista ed un commesso.
2. Nel Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero delle unità di cui alle precedenti lettere d) e) ed f) è elevato rispettivamente a due, due e quattro, mentre il numero dei commessi può essere elevato a quattro.
3. Il personale addetto al Gabinetto dei componenti della Giunta regionale deve essere scelto fra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell’Amministrazione regionale.
4. Il Capo di Gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l’Amministrazione regionale, o anche fra estranei all’Amministrazione regionale.


Art.28
Trattamento economico dei componenti dell’Ufficio di Gabinetto
1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale, oltre all’indennità di Gabinetto.
2. Ai consulenti compete il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale.
3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari della settima qualifica funzionale oltre alla indennità di Gabinetto.
4. Per il personale di Gabinetto proveniente da altre Amministrazioni il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello in godimento nell’Amministrazione di provenienza.
5. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di Gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di Gabinetto.


Art.29
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l’articolo 7 (Indirizzo politico - amministrativo l’articolo 7 (Indirizzo politico - articolo 15 (Comitato di servizio) e l’intero Capo III (Funzioni di coordinamento) del titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art.30
Norma transitoria
1. Fino a quando non siano state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell’Amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione (LR 25 giugno 1984, n. 33, e LR 15 gennaio 1986, n. 6)", le funzioni di coordinamento possono essere conferite, a parziale modifica di quanto previsto dai comuni secondo, terzo r quarto dell’articolo 1, anche ad impiegati del ruolo unico regionale:
a) con un’anzianità complessiva di servizio, nella sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella settima qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e a cinque anni per quelle di coordinatore di servizio;
b) con un’anzianità complessiva di servizio, nella quinta o sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella sesta o nella settima qualifica funzionale, non inferiore a tre anni per le funzioni di coordinatore di settore.


Art.31
Entrata in vigore delle norme relative agli Uffici di Gabinetto
1. Le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 della presente legge entrano in vigore dal 1° settembre 1989.

Art.32
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 146.000.000 per l’anno 1988 e in lire 2.046.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria) - L. 146.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1 giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria) - L.146.000.000
3. Alla maggiore spesa di lire 1.900.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con il maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivani dal suo naturale incremento.
4. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a S. Teodoro, addì 26 agosto 1988

Melis