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Legge Regionale 14 novembre 1988, n. 40

Norme sul controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Norma e finalità
1. In attuazione dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480, la Regione esercita sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano nel suo territorio i poteri di indirizzo e di controllo previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni degli articoli seguenti.


Art.2
Indirizzo e coordinamento
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del secondo comma dell’articolo 2, della lettera b) dell’articolo 4 e della leggera g) dell’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
2. Gli Istituti presentano entro il 1o settembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore dei lavori pubblici una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di attività e di gestione del patrimonio.


Art.3
Controllo sugli atti
1. La vigilanza sugli Istituti è esercitata, ai sensi della lettera b) dell’articolo 4, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dalla Giunta regionale.
2. Le deliberazioni degli Istituti sono trasmesse entro 10 giorni dalla loro adozione alla Presidenza della Giunta regionale e divengono esecutive qualora non ne venga pronunciato dalla Giunta l’annullamento per vizi di legittimità entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
3. Sono sottoposte a controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti;
c) i programmi di intervento e di gestione del patrimonio;
d) le norme riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente e la relativa pianta organica;
e) l’ammontare dei compensi per gli organi statutari;
f) le spese di investimento con assunzione di impegno di spesa superiore a 450.000.000;
g) le spese di gestione con assunzione di impegno di spesa superiore ad 80.000.000;
h) gli incarichi di qualsiasi natura conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli organici degli istituti.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente divengono esecutive qualora non vengano pronunciati dalla Giunta regionale l’annullamento per vizi di legittimità o la non approvazione per motivi di merito entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
5. I termini di cui al secondo e quarto comma sono sospesi in caso che la Giunta regionale richieda all’Istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l’atto diviene esecutivo se entro 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale non adotti le determinazioni di sua competenza.
6. Per le deliberazioni relative ai bilanci preventivi, alle variazioni di bilanci ed ai rendiconti si applica l’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
7. Tutte le deliberazioni soggette a controllo sono trasmesse anche all’Assessore regionale dei lavori pubblici il quale ha facoltà di formulare osservazioni alla Giunta regionale.


Art.4
Controllo sostitutivo
1. Ove gli Istituti autonomi per le case popolari non adempiano ad obblighi scaturenti da disposizioni di legge o di regolamento o da direttive della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può assegnare all’Istituto inadempiente un termine perentorio per l’adempimento.
2. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può nominare un commissario per il compimento degli atti necessari.
3. Le spese relative agli adempimenti di cui al precedente comma sono iscritte d’ufficio nel bilancio dell’Istituto inadempiente.


Art.5
Scioglimento dei consigli di amministrazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede con proprio decreto allo scioglimento del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari in caso di:
- gravi o perduranti irregolarità nella gestione dell’Istituto;
- mancata osservanza delle direttive dell’Amministrazione regionale o mancata attuazione dei programmi di intervento e di gestione del patrimonio;
- impossibilità di funzionamento del collegio.
2. Con il provvedimento di cui al precedente primo comma si provvede alla nomina di un commissario straordinario per una durata non superiore a sei mesi.


Art.6
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Spetta alla Giunta regionale la scelta e la nomina dei soli componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi degli Istituti autonomi per le case popolari, già di competenza, ai sensi della normativa vigente, dei Ministeri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 novembre 1988

Melis