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Legge Regionale 14 novembre 1988, n. 43

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, contenente Integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15: «Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l’assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale», già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:
«Allo scopo di migliorare l’assistenza sanitaria l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, per l’impianto di nuovi centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti».


Art.2
1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:
«I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all’Assessorato regionale all’igiene e sanità corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 novembre 1988

Melis