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Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 40

Disposizioni per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Disposizioni
1. Per l’attuazione dei programmi regionali di forestazione e attività connesse, si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, eseguiti, in amministrazione diretta, da enti, aziende o istituzioni pubbliche, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro, compresa l’UNCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.
2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori.
3. Al predetto personale e a quello assunto per la attività di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo.
4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.


Art.2
Riconoscimento dell’anzianità di servizio
1. Agli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, adibiti a mansioni impiegatizie tecnico e/o amministrative, è riconosciuta, ai fini dell’attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dell’entrata in vigore della presente legge, un’anzianità , per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilita nel seguente modo:
a) due terzi, se le mansioni espletate corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’UNCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani;
b) cinquanta per cento, per mansioni corrispondenti ai restanti livelli di paga.
2. Al personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l’orario di lavoro per gli operai forestali.


Art.3
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico - forestale da finanziare con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05017 e 05025 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, nonchè al titolo di spesa 1.5.02. II del programma straordinario d’intervento per il biennio 1986/1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989

Melis