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Legge Regionale 22 gennaio 1990, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge:

CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell’anno finanziario 1990, uno o più mutui per l’importo di lire 250.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989).
2. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.
3. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 38.687.000.000 dal 1991 al 2005.
7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall’anno 1001 con le successive leggi di bilancio.
8. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1991.
9. L’autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1990; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell’esercizio 1990.
10. L’autorizzazione cessata può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


Art.2
Determinazione delle spese di carattere pluriennale e rideterminazione di altre spese
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l’anno finanziario 1990, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno finanziario 1990 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzodette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, relativa agli oneri gravanti ssul fondo di solidarietà regionale in agricoltura e conseguenti ai provvedimenti per fronteggiare la siccità dell’annata agraria 1988-1989, è ridotta di L. 197.000.000.000; conseguentemente è disposto il versamento di una somma di pari importo dalla contabilità speciale di detto fondo al bilancio della Regione per l’anno 1990 (cap. E 36114).
4. In relazione all’avanzo di amministrazione presunto verificatosi alla chiusura del consuntivo all’esercizio 1988 è soppressa, relativamente al bilancio per l’anno 1990, l’iscrizione della somma di L. 53.518.000.000, prevista dall’articolo 3 - terzo comma - della legge regionale 30 maggio 1989, n. 21, quale quota di ammortamento del disavanzo complessivo determinatosi al 31 dicembre 1987 (cap. 03221).


Art.3
Fondi globali
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1990.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale di spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) L. 22.410.000.000;
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) L. 16.531.000.000.



CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI EDILIZIA RESIDENZIALE)
Art.4
Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese
1. Sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 i capitoli 03020 e 021 denominati "Fondo per il finanziamento di programmi di opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità", rispettivamente per "quota di mezzi propri della Regione" e per "quota di assegnazioni statali"; le disponibilità di cui al capitolo 03020 sono destinate anche al finanziamento per il Piano per il lavoro.
2. Alle dotazioni di tali fondi, pari, rispettivamente, a L. 481.400.000.000 ed a L. 55.000.000.000 concorrono le disponibilità derivanti dalle sospensioni e differimenti di spesa di cui ai seguenti commi, nonchè al successivo articolo 5 ed elencate nella tabella C) allegata alla presente legge.
3. L’utilizzazione dei "fondi" è disposta con successiva legge regionale.
4. Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma ed a parziale deroga dello stesso, si procede, con decreto dell’Assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei Conti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al trasferimento dal capitolo 03020 ai capitoli relativi ai "progetti speciali" ed ai "progetti comunali" approvati ai sensi degli articoli 92 e 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 degli stanziamenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Il trasferimento dei fondi per i progetti speciali di cui all’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si effettua a fronte dell’impegno degli stanziamenti di pari importo per i progetti relativi all’annualità precedente e per l’attuazione di progetti esecutivi.
Per l’anno finanziario 1990 l’erogazione ai comuni delle quote loro spettanti ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si effettua a fronte dell’avvio dei cantieri e/o dei progetti relativi alle annualità precedenti.
5. La quota di L. 5.000.000.000, relativa alla realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale infrastrutturale del territorio nelle arre urbane di Iglesias - Carbonia, Olbia, Tempio e Lanusei - Tortoli, posta, dall’articolo 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, a carico del bilancio per l’anno finanziario 1990, è differita all’anno finanziario 1991 (cap. 03035).
6. La quota di L. 7.000.000.000, relativa alla realizzazione del complesso dei servizi turistici integrati congressuali - sportivo - culturali nel Comune di Alghero, posta dall’articolo 79, sesto comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, a carico del bilancio per l’anno finanziario 1990, è differita all’anno finanziario 1991 (cap. 08215).


Art.5
Quinto programma triennale opere pubbliche di cui al capo I della LR 45/1976
1. La spesa di L. 95.000.000.000, prevista per l’anno finanziario 1990 dall’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1968, n. 11 (legge finanziaria 1988) per la realizzazione del quinto programma triennale 1988-1989-1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è differita quanto a L. 45.000.000.000 all’anno 1991 e quanto a L. 50.000.000.000 all’anno 1992 (cap. 08015).
2. A parziale modifica ed integrazione dell’articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, alla spesa per l’attuazione degli interventi relativi ai capi I, II e III della stessa legge, si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate su un conto corrente bancario unico per tutti i trienni, anche per i programmi in corso di attuazione; l’apertura di detto conto corrente bancario è disposta con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.
3. Compatibilmente con la situazione e le esigenze di cassa del conto corrente attivato ai sensi del precedente comma, e con imputazione alle relative disponibilità, l’Assessore regionale dei lavori pubblici autorizza, à termini dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, l’attuazione anticipata degli interventi che trovano copertura con gli stanziamenti di cui al primo comma.
4. La quota di lire 20.000.000.000, relativa all’attuazione del quarto programma triennale di opere pubbliche (anni 1985-1986-1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, posta dall’articolo 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, a carico del bilancio per l’anno finanziario 1990 è differita all’anno finanziario 1991 (cap. 08015).
5. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, è così sostituito:
"I termini fissati dalla vigente normativa per l’impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione nel capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 sono prorogati per il triennio 1985/1987, al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge".



Art.6
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
1. Nella legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, all’articolo 94, primo comma, undicesimo capoverso, dopo la parola "presentare", sono soppresse le parole "pena l’esclusione dei finanziamenti nelle successive annualità".
2. All’articolo 94, primo comma, decimo capoverso, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunta la seguente frase:
"La non ultimazione dei lavori relativi a cantieri o progetti attivita con copertura riferita a precedenti anni finanziari non esclude la approvazione ed il finanziamento di progetti relativi ad anni finanziari successivi".


Art.7
Emergenza idrica - Opere di invaso e di trasporto delle acque
1. E’ autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di lire 15.400.000.000 (cap. 08035/12) per l’effettuazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini geognostiche e geotecniche, progettazioni e per la realizzazione di nuove opere d’invaso e di trasporto delle acque nonchè per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di controllo sistematico su quelle esistenti.
2. Le spese di cui al primo comma sono effettuate a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali spettanti alla Regione per l’attuazione dei programmi regionali di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, settore "risorse idriche" ed azione organica n. 4.
3. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo di concerto con l’Assessore regionale dei lavori pubblici, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al secondo comma mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l’erogazione dei benefici previsti dai predetti settore "risorse idriche" ed azione organica n. 4 (capp. 23200 e 23200/08).
4. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato restano a carico del capitolo del bilancio indicato al primo comma.


Art.8
Emergenza idrica. Interventi immediati
1. E’ autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 53.000.000.000 (cap. 08035/13) per interventi diretti a superare l’emergenza idrica del breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
2. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.
3. Le spese di cui al primo comma sono effettuate a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali spettanti alla Regione per l’attuazione dei programmi regionali di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, settore "risorse idriche" ed azione organica n. 4.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al terzo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l’erogazione dei benefici previsti dai predetti settore "risorse idriche" ed azione organica n. 4 (capp. 23200 e 23200/08).
5. Le maggiori spese ovvero le spese non rimborsate dallo Stato restano a carico del cpaitolo di bilancio indicato al primo comma.
6. Con lo stanziamento di cui al precedente primo comma si fa fronte alle quote a carico della Regione per l’esecuzione di interventi urgenti di costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione e potabilizzazione di acquedotti da realizzare col parziale ricorso a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.


Art.9
Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
1. Per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate nell’anno finanziario 1990, le seguenti spese:
- lire 1.200.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);
- lire 4.000.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 4.200.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 5014/07).
2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un’anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per l’anno 1990 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.



Art.10
Aggiornamento dei programmi di opere pubbliche
1. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l’esecuzione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l’anno 1990, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da realizzare con l’utilizzazione di stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1989, anche con l’inserimento di nuovi interventi e l’eliminazione di altri non più auttuali, secondo la procedura di cui all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
2. I relativi interventi devono riferirsi ad opere che siano "immediatamente eseguibili" in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.


Art.11
Modalità di pagamento per le opere pubbliche
1. I versamenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono disposti secondo le seguenti quote percentuali determinate sull’importo delle singole concessioni:
- 30 per cento contestualmente all’emissione del provvedimento di concessione;
- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di concessione;
- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 40 per cento dello stesso importo di concessione;
- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento dello stesso importo di concessione;
- fino all’ulteriore 10 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento dello stesso importo di concessione.
2. L’importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente concessionario.
3. L’erogazione di finanziamenti come disciplinata ai commi precedenti è estesa alle concessioni relative ai "progetti FIO" finanziati con fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ed alla deliberazione CIPE assunta in data 12 maggio 1988 ed agli interventi straordinari di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.



Art.12
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24
1. Il secondo comma dell’articolo 11 della legle regionale 22 aprile 1987, n. 24, abrogato dall’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, è ripristinato nel seguente testo:
"I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimento regionale, ivi comprese quelle del settore agricolo), sono approvati con deliberazione degli organi collegiali degli enti medesimi nell’ambito delle rispettive competenze: tale approvazione da luogo di ogni istruttoria tecnica dei singoli assessorati.
L’approvazione è suborditana all’acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l’importo di progetto non superi i seguenti limiti:
a) lire 600.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato;
b) lire 1.000.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;
c) lire 3.000.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia, per l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l’Ente acquedotti e fognature (ESAF) e per l’Ente autonomo del Flumendosa (EAF); d) lire 3.500.000.000 per le amministrazioni provinciali".



Art.13
Autorizzazioni di spese varie
1. Nei sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1990 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
Cap. 08035-4 contributi agli enti locali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione L. 200.000.000
Cap. 08035-10 contributi per l’esecuzione di acquedotti L. 244.000.000
Cap. 08230-01 - spese per la liquidazione all’Ufficio registro dell’imposta di bollo in modo virtuale per il rilascio di certificati d’iscrizione all’"albo appaltatori di opere pubbliche" L. 50.000.000
Cap. 08239 - spese per la notifica di atti L. 5.000.000



Art.14
Infrastrutture per le aziende artigiane (PIP)
1. E’ autorizzata nell’anno 1990 la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d’intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.


Art.15
Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Triennio 1988/1990.
1. Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto per quanto di rispettiva competenza con gli Assessori dei lavori pubblici e dell’igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 51010 dello stato di previsione dell’entrata ed ai capitoli 08070 e 12172/01 degli stati di previsione della spesa, di comme pari all’ammontare dei mutui contratti ai termini del richiamato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al precedente comma, al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/02 ai citati capitoli 08070 e 12172/01.
3. Sul capitolo 12139/02 fanno carico le spese per l’esecuzione degli studi di fattibilità ed ogni altra attività propedeutica necessari per la predisposizione del programma di interventi.
4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo sono classificate opere di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.


Art.16
Centro polifunzionale del Comune di Iglesias
1. In conseguenza dell’economia di lire 5.000.000.000 realizzati al 31 dicembre 1988 sullo stanziamento di lire 25.000.000.000 disposto dall’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è autorizzata, nell’anno finanziario 1990, la spesa di un pari importo di lire 5.000.000.000 (cap. 08029/01) al fine del finanziamento del centro polifunzionale di impianti sportivi turistici, culturali e per il tempo libero del Comune di Iglesias di cui al programma approvato dalla Giunta regionale in data 18 luglio 1986 (BURAS dell’8 settembre 1986).


Art.17
Edifici di culto
1. E’ autorizzata nell’anno 1990, la spesa di lire 6.000.000.000 (cap. 08033/01) per il restauro ed il consolidamento di edifici di culto nonchè di chiese di particolare interesse storico ed artistico.

Art.18
Edilizia residenziale
1. Lo stanziamento disposto, per l’esercizio finanziario 1988, dall’articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è utilizzato:
- sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione alle cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell’articolo 5, quindicesimo comma, della lergge 25 marzo 1982, n. 94, e dall’articolo 25 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell’agevolazione sugli interessi con decorrenza della prima rata di ammortamento del mutuo;
- sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 per l’attuazione el programma di intervento destinato al recupero dei centri storici previsti dall’articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, mediante la concessione alle cooperative edilizie, in alternativa ai mutui agevolati, dei contributi in conto capitale previsti dall’articolo 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, destinati al recupero primario degli immobili.
2. Lo stanziamento disposto dall’articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è destinato alla concessione, in luogo di anticipazioni, di contributi in conto capitale per l’acquisizione e l’urbanizzazione primaria delle aree in attuazione dei piani di zona; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla stessa legge.
3. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi, prescindendo dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2/I, in attuazione dello stesso titolo di spesa e dei programmi di intervento già deliberati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 1988.
4. Qualora i Comuni beneficiari dei finanziamenti già concessi ai sensi del titolo di spesa di cui al precedente comma ed erogati dalla Regione alla data del 31 dicembre 1988, non li abbiano utilizzati neanche parzialmente con esclusione delle spese tecniche generali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti stessi sono revocati, limitatamente agli importi non utilizzati, e le relative somme riassegnate allo stesso titolo di spesa.
5. Per finalità di cui al precedente terzo comma l’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre appositi programmi d’intervento avvalendosi:
- dello stanziamento disposto dall’articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11;
- dei rientri di cui al precedente quarto comma;
- delle ulteriori disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 8.3.2./I conseguenti ad accertare economie di programma.
6. La durata del limite d’impegno di cui all’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è rettificato come segue: dall’esercizio finanziario 1988 all’esercizio 2006 (cap. 08109)".


CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.19
Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura" Legge n. 752 del 1986
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell’anno finanziario 1990, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) contributo per le attività istituzionali del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)
L. 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)
L. 5.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e della attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)
L. 11.000.000.000
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e dell’articolo 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03).
L. 3.000.000.000
e) contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051)
L. 6.000.000.000
f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito LR 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01)
L. 6.500.000.000
g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44 e art 28 della LR 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086)
L. 10.000.000.000
h) contributi per l’elettrificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15 LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 25, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, LR 27 giugno 1986, n. 44 e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087)
L. 4.000.000.000
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01)
L. 10.000.000.000
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)
L. 3.000.000.000
m) promozione dell’incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)
L. 1.200.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 cap. 06163)
L. 7.650.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)
L. 1.700.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industria agro - alimentare di contributo fino all’80 per cento della spesa ammessa per l’acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità 47 e successive modificazioni, dall’articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall’articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222)
L. 1.000.000.000
q) realizzazione e acquisto di strutture attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)
L. 10.000.000.000
r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)
L. 1.000.000.000
s) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)
L. 1.750.000.000
t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)
L. 4.000.000.000
u) costruzione e completamento delle strade civinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01)
L. 7.500.000.000
2. Gli impegni degli stanziamenti di cui al precedente comma sono subordinati all’accertamento dell’entrata iscritta al capitolo 21218.
3. Nelle more delle assegnazioni disposto dal CIPE l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli indicati nella tabella E) allegata alla presente legge; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.
4. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma s’intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l’impiego delle quote di stanziamento resesi disponibili.
5. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.
6. Le disposizioni contenute nei precedenti commi dal secondo al quinto sono estese agli stanziamenti iscritti al capitolo 06027/01, relativo all’attuazione degli interventi di forestazione di cui all’articolo 6 del la legge 8 novembre 1986, n. 752 (capitolo di entrata n. 21219).
7. L’impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 05025 è subordinato all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21219.


Art.20
Consorzio latterie sociali "Sardegna"
1. In conseguenza dell’economia di lire 2.000.000.000, realizzatasi al 31 dicembre 1988, a fronte dello stanziamento previsto dall’articolo 46, secondo comma, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, la relativa spesa è autorizzata nell’anno finanziario 1990 (cap. 06244) quale contributo al Consorzio latterie sociali "Sardegna" per l’avvio dell’attività relativa al centro di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.



Art.21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
1. Nell’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale" sono sostituite con le seguenti: "con decreto dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale".

Art.22
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1990, la spesa di lire 7.500.000.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata quanto a lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal paragrafo 6.5 e quanto a lire 6.500.000.000 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
2. Ad incrementare lo stanziamento del precitato titolo e del paragrafo di spesa 6.6 è destinata una quota, pari a lire 3.500.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui al primo comma.
3. Ai termini dell’articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, i programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.



Art.23
Formazione proprietà coltivatrice
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, è autorizzato il limite d’impegno di lire 8.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1990 all’anno 2010 cap. 06220).
2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d’impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al precedente comma:
- articolo 33 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26: lire 1.000.000.000;
- articolo 8, comma quarto, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28: lire 2.000.000.000;
- articolo 36 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12: lire 5.000.000.000.
3. E’ disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E. 36116) della somma di lire 50.000.000.000 dal "fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 60.


Art.24
Fondo anticipazioni organismi cooperativi
1. L’articolo 39 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, concernente il fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado, è abrogato.
2. E’ disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E 36115) della somma di lire 6.000.000.000 dal fondo di cui al precedente comma.


Art.25
Consorzio di bonifica dell’agro di Tortoli
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell’agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.700.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1989 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax

CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE)
Art.26
Attuazione del Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC)
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, concernente il "Programma nazionale d’interesse comunitario in Italia - Regione Sardegna - (PNIC)" sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Alle quote di propria competenza per gli anni 1988-1989-1990 la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge come indicato nella tabella D) allegata alla presente legge, nonchè con le seguenti "nuove spese" iscritte nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1990 e 1991:
Cap. 05080/01 - Inventario biotopi presenti nella fascia costiera
L. 1.500.000.000 OMISSIS
Cap. 05080/03 - Valorizzazione zone umide della fascia costiera
anno 1990 L. 3.000.000.000
anno 1991 L. 1.000.000.000
Cap. 07028 - Contributi in conto capitale alle aziende artigiane L. 16.000.000.000 OMISSIS
Cap. 08215/05 - Itinerari pilota turistico - culturali
L. 4.710.000.000 per un totale di L. 26.210.000.000
3. Relativamente alle misure "1A - incentivazione finanziaria alle imprese turistico - ricettive ex legge regionale n. 8/1964" e "3A - ammodernamento e sviluppo dell’impresa artigiana ex legge regionale n. 40/1976" gli stanziamenti derivanti dalle quote CEE ed iscritti ai capitoli 07016/01 e 07028/02 possono essere impegnati subordinatamente alla approvazione della Commissione delle Comunità europee dei rispettivi regimi di aiuti.


Art.27
Programma integrato Mediterraneo Sardegna (PIM)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 55, settimo comma, lett. a), della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, la quota di finanziamento regionale relativa ai Centri innovazione imprese (BIC) fa carico al titolo di spesa 10.4.02/I del programma di intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
2. Alla relativa spesa di L. 1.217.000.000 si fa fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al titolo 10.4.03/I.


Art.28
Fondo legge regionale n. 66 del 1976
1. E’ disposto il versamento al bilancio regionale della somma di L. 100.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. E 36113).

Art.29
Aumento Capitale sociale SFIRS.
1. E’ autorizzata nell’anno 1990 la spesa di Lire 25.000.000.000 (cap. 09040) per l’aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS).
2. Non meno della metà di tale stanziamento dovrà essere destinata dalla SFIRS all’attuazione di un programma di promozione di iniziative industriali in comparti considerati prioritari nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale.
3. L’accreditamento alla SFIRS delle somme occorrenti per l’attuazione di tale programma è subordinato all’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e sentita la competente Commissione consiliare, delle specifiche iniziative promozionali proposte dalla SFIRS.
4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09040 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.2.02/I del programma d’intervento per gli anni 1986-1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.


Art.30
Agevolazioni per l’innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane
1. IL comma terzo dell’articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, modificativo dell’articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
"3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito dal medesimo per le stesse erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l’eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese, ovvero erogazioni creditizie, disposte ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato".



Art.31
Piccole e medie imprese industriali
1. Sono autorizzate, nell’anno 1990, le spese di L. 12.000.000.000 (cap. 09045/08) e di L. 10.000.000.000 (cap. 09045/06) rispettivamente per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44.

Art.32
Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì - Arbatax
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì - Arbatax un contributo straordinario di L. 900.000.000 per il ripiano del disavanzo accertato dalla gestione dei servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue (cap. 09027).

Art.33
Artigianato
1. E’ autorizzato, nell’anno finanziario 1990, lo stanziamento di L. 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall’articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell’artigianato sardo un ulteriore contributo di Lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale previa audizione delle stesse Confederazioni.
3. Lo stanziamento di L. 5.000.000.000, iscritto al capitolo 07035/02 è utilizzato per la concessione delle anticipazioni a favore delle aziende artigiane previste dall’articolo 89, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; nell’utilizzazione di detto stanziamento e di quelli iscritti ai capitoli 07035 e 07035/01 si applicano le procedure indicate dal medesimo articolo 89.



Art.34
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane
1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è disposto, nell’anno 1990, l’ulteriore stanziamento di L. 8.000.000.000 (cap. 07037); le stesse norme si applicano nella utilizzazione dello stanziamento disposta dall’articolo 62 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

Art.35
Mutui per l’industria alberghiera e turistica
1. E’ autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento di L. 40.000.000.000 per le concessioni dei mutui diretti a promuovere l’industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 07017).
2. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al precedente comma le relative concessioni possono essere disposte nell’anno 1990; nello stesso anno 1990 eventuali acconti sulla base degli stati d’avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.


Art.36
Contributi al consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1990 un contributo di lire 500.000.000 al Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, per il funzionamento e l’attività istituzionale (cap. 03069).

Art.37
Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio
1. All’articolo 56 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è aggiunto il seguente comma:
"4. I rappresentanti di cui al secondo alinea del precedente secondo comma non partecipano alla decisione delle pratiche relative all’articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni".


Art.38
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1990, la spesa di L. 500.000.000 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

Art.39
Aziende di trasporto Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per investimenti
1. Gli impegni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002 e 13025 sono subordinati all’accertamento delle rispettive entrate previste nei capitoli 23113 e 23235.
2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002/01 e 13025/01; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma si intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l’impiego delle quote di stanziamenti resesi disponibili.
4. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.


Art.40
Azienda consorziale trasporti di Cagliari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore dell’Azienda consorziale trasporti di Cagliari, una sovvenzione annua di esercizio per le ex - tranvie trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; la relativa entità è determinata sulla base dei criteri previsti dalla legge 1221 del 1952 (cap. 13001).
2. La relativa spesa è valutata in annue Lire 6.000.000.000.
3. Nell’anno 1990, nelle more della determinazione di cui al primo comma, ed entro i limiti della spesa autorizzata, sono concessi acconti trimestrali commisurati al 75 per cento dell’ultima sovvenzione ottenuta dall’Azienda.


Art.41
Ripiano disavanzi di esercizio alle aziende di trasporto
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con mezzi propri, alla erogazione alle aziende pubbliche e private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989.
2. I contributi sono erogati ad integrazione degli acconti o dei contributi provvisori pagati a gravare sulla quota proveniente dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sino alla concorrenza del contributo deliberato per ciascuna azienda dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi è determinata in Lire 5.000.000.000 (cap. 13003).



Art.42
Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è autorizzata, nell’anno finanziario 1990, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 13043).

Art.43
Interventi sugli stagni
1. E’ autorizzata nell’anno 1990 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 (cap. 05078/08) per il completamento del canale di adduzione delle acque di mare agli impianti di stabulazione e del canale di raccolta delle acque bianche del versante aeroportuale nella laguna di Santa Gilla come interventi suppletivi a quelli in corso.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.04/I lett. a), del programma di intervento per gli anni 1986-1987.
3. Per l’anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la ricostruzione dei letti di sabbia degli orti dei tapes (arselle) nella valle di policoltura di Torre Vecchia di Marceddì Terralba (cap. 05078-09).
4. La spesa di cui al precedente terzo comma è disposta secondo le modalità della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa dei pescatori cui è affidata la gestione ittica della valle.
5. Le limitazioni di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1953 n. 2 relative all’ammontare del contributo concedibile non si applicano agli interventi di cui al precedente comma.
6. Il contributo di cui al precedente quarto comma è erogato, quanto al trenta per cento a titolo di anticipazione ed il restante settanta per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori di importo minimo non inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo dei lavori.


Art.44
Interventi a favore della pesca
1. E’ autorizzata, mediante l’affidamento in regime di concessione alla Società investimenti programma alimentare sardo (SIPAS) la realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte.
2. Alla relativa spesa, quantificata in complessive lire 83.060.000.000, si fa fronte, per il 50 per cento col contributo concesso dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 30 novembre 1988 (cap. 09036/02), e per la restante quota con mezzi propri della Regione; a tal fine la spesa di lire 41.530.000.000 è autorizzata in ragione di lire 20.000.000.000 nel 1990 e in ragione di lire 21.530.000.000 nel 1991 (cap. 09036/01).
3. E’ autorizzata, enll’anno 1991, l’ulteriore spesa di lire 2.400.000.000 per la gestione dell’intero sistema di cui al primo comma, ugualmente mediante affidamento in regime di concessione alla SIPAS SpA cap. 09036/03).


Art.45
Servizio antincendi
1. Per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 130, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è incrementata di lire 15.500.000.000 (cap. 05054).

Art.46
Depurazione reflui industrie olearie e casearie
1. E’ autorizzata, mediante l’affidamento in regime di concessione alla Società investimenti programma alimentare sardo (SIPAS) la realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte.
2. Alla relativa spesa, quantificata in complessive lire 83.060.000.000, si fa fronte, per il 50 per cento col contributo concesso dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 30 novembre 1988 (cap. 09036/02), e per la restante quota con mezzi propri della Regione; a tal fine la spesa di lire 41.530.000.000 è autorizzata in ragione di lire 20.000.000.000 nel 1990 e in ragione di lire 21.530.000.000 nel 1991 (cap. 09036/01).
3. E’ autorizzata, enll’anno 1991, l’ulteriore spesa di lire 2.400.000.000 per la gestione dell’intero sistema di cui al primo comma, ugualmente mediante affidamento in regime di concessione alla SIPAS SpA (cap. 09036/03).


CAPO V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.47
Finanziamenti ai Comuni per lo sviluppo delle funzioni attribuite dal decreto Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
1. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all’assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l’anno finanziario 1990, la somma complessiva di lire 11.076.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell’articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Detto stanziamento è così suddiviso
- lire 10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:
a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;
b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all’ampliamento delle piante organiche conseguente all’esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
- lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero di beneficiari riferiti all’anno scolastico 1990-1991.
3. E’ autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l’ulteriore spesa di lire 88.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).


Art.48
Conferenza regionale della cooperazione
1. E’ autorizzata nell’anno 1990 la spesa di lire 500.000.000 per l’organizzazione della seconda conferenza regionale sarda della cooperazione (cap. 10130).



Art.49
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa, enll’anno finanziario 1990, l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 47.
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990 è determinata in lire 69.800.000.000 (cap. 10001).
3. La spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 (capitolo 10001/parte, 10002 e 10003).
4. E’ autorizzato, nel 1990, il finanziamento, a valere sui fondi regionali, delle attività corsuali di prosecuzione, di cui alla legge regionale 23 marzo 1985. n. 4, di attività di formazione professionale già attivate nel 1989, a valere su lenee di bilancio comunitarie e statali, sulla base di parametri di spesa riconosciuti nel medesimo anno 1989 che, in relazione alla normativa comunitaria di cui al regolamento CEE 2053/1988 e seguenti, relativi alle missioni dei fondi strumentali ed in relazione ai programmi pluriennali approvati ai sensi della normativa stessa, non fruiscano di linee di finanziamento extra - regionali (cap. 10001).
5. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982. n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.
6. In conseguenza delle economie di stanziamento verificatesi al 31 dicembre 1989 sono riautorizzate, nell’anno 1990, le seguenti spese:
- lire 210.000.000 (cap. 10013) previste dall’articolo 74 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, per la effettuazione di un corso triennale di formazione per educatori professionali;
- lire 1.500.000.000 (cap. 10013/01) previste dall’articolo 115 della predetta legge per contributi una tantum agli enti addetti all’attività formativa;
- lire 1.000.000.000 (cap. 10013/02) previste dagli articoli 13 e 18 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, per contributi per la formazione di nuovi quadri dirigenti ed imprenditori.


Art.50
Commissioni esaminatrici formazione professionale
1. A modifica di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 e dall’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, delle relative commissioni esaminatrici può far parte un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La designazione, con riferimento a ciascuna commissione, è richiesta dall’Amministrazione regionale prescegliendo fra le organizzazioni di cui al comma precedente e con riguardo al numero di commissione di volta in volta da costituire.
3. La mancata o ritardata designazione, da parte dell’organizzazione sindacale richiesta, non pregiudica la costituzione della commissione.


Art.51
Fondo sociale
1. A parziale deroga delle competenze stabilite dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono gravare sul Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, le spese per la corresponsione dei sussidi una tantum ai lavoratori disoccupati ai termini dell’articolo 2, punto 1, di detta legge, limitatamente alle richieste pervenute ed in istruttoria al 31 dicembre 1988.

Art.52
Cantieri scuola e di lavoro
1. Agli allievi-operai avviati nei cantieri scuola e di lavoro previsti dall’articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, compete, in analogia a quanto corrisposto agli allievi avviati nei cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed all’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1986, n. 111, giusto il decreto ministeriale 12 dicembre 1977, un assegno per ogni giornata di effettiva presenza; detto assegno subirà gli aumenti previsti dal terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere - direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, nonchè al capo cantiere - personale istruttore per i cantieri di cui all’articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
3. Al capo squadra ed al vice - capo cantiere, ovvero vice istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri di cui alle precedenti leggi regionali viene applicata una retribuzione lorda giornaliera pari all’80 per cento di quella prevista per il capo cantiere - direttore; allo stesso personale compete inoltre l’assegno giornaliero previsto dalla già citata legge 418 del 1975.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 5 per cento del costo totale della mano d’opera prevista per ciascun progetto e fino alla concorrenza massima di lire 5.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed attrezzature, nonchè per il nolo di mezzi meccanici necessari per il buon funzionamento dei cantieri di cui all’articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.


Art.53
Pubblica istruzione
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell’anno scolastico 1989-1990 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l’importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributo straordinari ai Comuni sede di scuole secondarie superiore ed alle Province per il completamento e l’arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all’attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d’intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.


Art.54
Manutenzione edifici utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna
1. Per l’anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 650.000.000 (cap. 11028) per l’attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna.

Art.55
Interventi culturali
1. Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali d’interesse regionale, di cui alla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, è autorizzata, nell’anno 1990, la spesa di lire 150.000.000 (cap. 11090/01) per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro di Torino e Francoforte.
2. Nel contesto dei compiti attribuiti alla Regione con l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sullo stanziamento di cui al capitolo 11105/01 possono essere disposte spese per interventi finalizzati alla fruizione delle raccolte librarie pubbliche e private esistenti in Sardegna, ivi compresi gli oneri derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie (Servizio bibliotecario nazionale e catalogazioni automatizzate), con riferimento anche alle realtà documentarie estensive del bene librario microforme, audiovisivi, letteratura grigia e simili).


Art.56
Interventi per attività teatrali e musicali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica, contributi destinati alla attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per l’anno 1990 lo stanziamento complessivo per gli interventi di cui ai commi precedenti è determinato in lire 4.385.000.000 (cap. 11102/03).


Art.57
Interventi a favore delle scuole dirette a fini speciali
1. E’ autorizzata la spesa annua di lire 1.000.000.000 (cap. 11088/01) per la concessione di contributi alle Università della Sardegna a sostegno delle attività di sperimentazione e innovazione didattica con particolare riferimento alle scuole dirette a fini speciali.
2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per identico tipo di attività organizzata in consorzio tra le Università e da queste con gli enti locali.
3. Le Università presentano programmo do attività concernenti l’illustrazione dei progetti didattici e scientifici e le previsioni finanziarie, dettagliate per voci.
4. La misura del contributo non può essere superiore al 70 per cento della spesa prevista nel progetto e comunque non deve superare i 100.000.00 per ciascuna scuola.
5. La concessione dei contributi è disposta dallo Assessore regionale della pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sulla base delle domande presentate, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.


Art.58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37
1. Il titolo della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37: "Erogazioni di contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Uninione Nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria" è così modificato. "Finanziamento ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna"
2. Nell’articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1978 la frase da "a concedere" fino a "centri" è sostituita dalla seguente: "a finanziare i predetti centri".
3. Nell’articolo 2 della sopra citata legge regionale la frase "l’erogazione dei contributi" è sostituita con "l’erogazione del finanziamento".
4. L’articolo 4 delle medesima legge regionale è sostituito dal seguente:
"Il finanziamento è erogato con decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, soettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il finanziamento è accreditato a favore dei direttori dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna"


Art.59
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (ERSU)
1. Il paragrafo 2) dell’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna è sostituito dal seguente:
"2) un rappresentante per ogni Comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali. Qualora trascorrano 180 giorni dalla richiesta di designazione senza che il Comune interessato provveda ad eleggere il proprio rappresentante e fino a che non intervenga l’elezione, la rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione dell’ERSU viene garantita dal Sindaco;".


Art.60
Finanziamenti per l’attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali
1.E’ istituito nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 il capitolo 11099 denominato "Finanziamenti a sostegno dell’attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali" con uno stanziamento di lire 5.500.000.000
2. Sulle dotazioni di detto capitolo, le autorizzazioni di spesa per contributi e finanziamenti in favore degli enti ed organismi appresso elencati e di cui alle leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, sono confermate nella stessa misura per essi prevista dalla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e del bilancio 1989:
- Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari LR 26 giugno 1969, n. 30).
- Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero (LR 27 giugno 1979, n. 54).
- Sezione staccata dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila, operante in Cagliari (LR 31 maggio 1984, n. 27).
- Centri per i Servizi culturali operanti in Sardegna (LR 15 giugno 1978, n. 37).
- Istituto degli studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM9 (LR 27 novembre 1979, n. 61).
- Istituto sardo per la storia della Resistenza e della Autonomia (LR 5 novembre 1985, n. 25).
3. Fino alla adozione di una più organica disciplina in materia di interventi culturali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con carico alle residue disponibilità del capitolo di cui al precedente primo comma, contributi a favore di enti o associazioni senza fini di lucro, che svolgano sulla base di circostanziati programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali esclusiva attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio - culturale.
4. Semprechè correlati alle finalità di cui al precedente terzo comma e non a pagamento, possono concorrere a formare detti programmi anche seminari e stages formativi nonchè manifestazioni anche pubbliche di divulgazione delle iniziative dei loro contenuti e dei loro risultati.
5. I contributi di cui al precedente terzo comma sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l’Assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio; non possono eccedere il novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati in misura non inferiore a due terzi per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati, e per non più di un terzo per sopperire alle spese generali di funzionamento dell’organismo beneficiario.
6. Le domande per il conseguimento del beneficio contributivo di cui al terzo comma devono essere presentate all’Assessorato competente di norme non oltre il 30 ottobre dell’anno immediatamente precedente a quello di svolgimento delle attività programmate, col corredo:
- del programma di attività di un dettaglio preventivo finanziario a pareggio, con indicazione delle varie voci sia di entrata che si spesa;
- dell’atto costitutivo dell’organismo richiedente, che attesti il possesso dei prescritti requisiti soggettivi di ammissibilità.
7. Per l’anno 1990, in deroga a quanto previsto dal precedente sesto comma, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Al pagamento del contributo si provvede mediante anticipazione dell’ottanta per cento semprechè richiesta, subito dopo la registrazione del decreto assessoriale di concessione, previa prestazione in favore dell’amministrazione regionale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente. Al saldo, ovvero al pagamento dell’intero contributo in caso di mancata anticipazione, si provvede ad avvenuta attuazione del programma di attività finanziato, su presentazione di analitica relazione consuntiva dell’attività svolta corredata della dovuta documentazione probatoria di spesa.


Art.61
Campionati mondiali calcio 1990. Provvedimenti per manifestazioni collaterali
1. La spesa prevista dall’articolo 83 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, primo comma, è elevata, per l’anno 1990, da L. 1.500.000.000 a L. 2.500.000.000 (cap. 07001/02).
2. Il programma degli interventi per l’utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente primo comma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con gli Assessori della programmazione e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell’anno finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 11102/04) per la realizzazione, in raccordo con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio 1990, di un programma organico e straordinario di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo in generale, razionalmente articolato sul territorio.
4. Per la messa a punto e l’attuazione del suindicato programma, l’Amministrazione regionale può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di enti ed organismi preferibilmente pubblici, con sede nell’Isola ed in possesso della necessaria capacità tecnico-organizzativa.
5. Il programma delle manifestazioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con gli Assessori alla programmazione e del turismo, artigianato e commercio.


Art.62
Modifiche all’articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11
1. L’articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale, a valere sul capitolo 02169, è autorizzata, nelle materie di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto ed in quelle comunque ritenute di interesse generale o alle quali sia interessata la Regione:
a) ad organizzare o a partecipare alla organizzazione di conferenze, convegni, seminari, incontri di studio, attività informative e formative mediante contributi finanziaria che possono riguardare anche le spese di rappresentanza per la migliore riuscita delle suddette manifestazioni e quelle relative alla pubblicazione degli atti e che possono essere erogati con anticipazione fino al 40 per cento dell’importo del contributo;
b) ad affidare, mediante convenzioni, ad istituti ed organismi specializzati pubblici o privati, consulenze studi e ricerche;
c) a pubblicare direttamente gli atti ed i documenti relativi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo."


Art.63
Contributo straordinario all’Ente Autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1990, all’Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 5.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro - elettrico (cap. 08226).



Art.64
Investimenti delle unità sanitarie locali
1. Gli impegni dello stanziamento iscritto al capitolo 12139/01 sono subordinati all’accertamento della rispettiva entrata prevista nel capitolo 23601.
2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico allo stanziamento iscritto al capitolo 12139/02; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al primo comma s’intende risotta per un importo pari alla rispettiva anticipazione e con successiva legge regionale sarà disposto l’impiego della quota dello stanziamento resasi disponibile.
4. Le anticipazioni disposte in eccesso all’assegnazione di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.


Art.65
Assistenza sociale
1. Per l’anno 1990 i Comuni predispongono il programma annuale d’intervento di cui all’articolo 21, primo comma della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano regionale socio - assistenziale di cui all’articolo 20 della stessa legge.
2. l’articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
3. Le convenzioni con operatori sociali di cui all’articolo 55, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere stipulate dai Comuni anche per periodi inferiori ad un anno; per l’anno 1990 non si applica il terzo comma dell’articolo 55 della stessa legge.
4. La facoltà di cui all’articolo 90 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 1990.


Art.66
Ricoveri fuori della Regione Legge Regionale n. 14 del 1986
1. Per l’anno 1990 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
2. Le disposizioni previste dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, sono estese, limitatamente alle spese di viaggio dei pazienti e degli accompagnatori, ai tossicodipendenti per il ricovero presso comunità terapeutiche.
3. La spesa per l’attuazione del precedente secondo comma è determinata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 12088).


Art.67
Finanziamenti ai consultori familiari
1. In conseguenza delle economie di L. 6.377.073.593, di L. 655.249.626 e di L. 4.500.000.000 realizzatesi al 31 dicembre 1988 sulle disponibilità in conto residui dei capitoli 12163, 12164 e 12165/01, è autorizzata, nell’anno finanziario 1990, la complessiva spesa di L. 11.534.000.000 al fine di consentire l’attuazione del Terzo programma regionale, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1988, relativo all’attività dei consultori familiari e per tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (cap. 12163/01, 12164/01 e 12165/04.

Art.68
Rimborsi alle unità sanitarie locali
1. Ad integrazione dello stanziamento previsto dall’articolo 101 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di L. 500.000.000 cap. 12125).

Art.69
Abolizione dell’obbligo del marchio comunale
1. L’articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è sostituito dal seguente:
"1. Sono revocate tutte le disposizioni relative al marchio comunale il cui uso non è più obbligatorio.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo primo del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, ad eccezione del metodo di identificazione del bestiame che deve essere scelto dal proprietario cercando di evitare, per quanto possibile, inutili sofferenze al bestiame".


Art.70
Fondo integrativo trattamento di quiescenza del personale dell’Amministrazione regionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 12.000.000.000 nell’anno 1990 (cap. 02100).

Art.71
Fondo accordi sindacali
1. In conseguenza dell’economia realizzatasi nell’anno 1986, sul capitolo 03014, relativo al fondo per gli accordi sindacali (triennio 1985/1987) per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, è riautorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali per lo stesso triennio 1985/1987.

Art.72
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
1. Nelle tabella B e C allegate alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, sono introdotte le seguenti modificazioni: alla lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi", ed è aggiunto il seguente alinea:
"- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta a frazioni superiori a quindici giorni".
2. Nella tabella D allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, sono introdotte le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi", ed è aggiunto il secondo alinea:
"- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni treanta o frazione superiore a quindici giorni";
2) alla lettera b), in ciascuno dei tre alinea, sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi" ed è aggiunto il seguente quarto alinea:
"- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni".


Art.73
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
1. Il primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è così modificato:
1. Gli uffici di Gabinetto sono costituiti da:
a) un capo di Gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) un addetto al Gabinetto;
e) tre addetti di segreteria;
f) un autista addetto all’ufficio di Gabinetto;
g) un commesso".
2. Il comma secondo dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è così costituito:
"2. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:
a) un capo di Gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) due consulenti;
d) sei addetti di Gabinetto, di cui almeno due in qualifica non inferiore alla settima;
e) tre addetti al servizio del cerimoniale;
f) quattro addetti di segreteria;
g) quattro commessi;
h) un autista addetto all’Ufficio di Gabinetto".
3. Il comma terzo dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è così sostituito:
3. Il personale degli uffici di Gabinetto deve essere scelto fra i funzionari e gli impiegati di ruolo, anche speciale ad esaurimento, dell’Amministrazione regionale, ovvero dei ruoli organici degli enti strumentali della Regione da distaccarsi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero degli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione da comandarsi presso l’Amministrazione regionale."
4. Il primo comma dell’articolo 28 della citata legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è così modificato:
"1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l’indennità di Gabinetto".
5. Il secondo comma dell’articolo 28 è così modificato:
"2. Ai consulenti è attribuito un compenso commisurato all’80 per cento del trattamento economico del Capo di Gabinetto, così come determinato dagli elementi retributivi di cui al precedente primo comma".
6. Il terzo comma dell’articolo 28 è così modificato:
"3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della ottava qualifica funzionale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3. lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l’indennità di gabinetto".
7. All’articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"6. L’indennità di Gabinetto di cui all’articolo 74, alinea a) e c), della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è rapportata a n. 60 ore mensili di lavoro straordinario, quella di cui all’alinea b) dello stesso articolo, per il solo personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali, è rapportata a n. 80 ore mensili di lavoro straordinario".
8. La disposizione prevista dall’articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, si applica anche per il personale di cui all’articolo 27 della medesima legge regionale.
9. Le spese relative all’attuazione dei precedenti commi sono valutate in L. 400.000.000 annue (cap. 02009, 02016, 02022 e 02023).
10. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti di impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08, 03.09, 03.12 e 03.13 del bilancio per l’anno finanziario 1990 sono assunti, indipendentemente dall’entità degli importi, dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
11. Lo stesso Assessore può disporre le deleghe di cui all’articolo 40, quarto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ed agli articoli 271 e 281 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, nei confronti del coordinatore generale dell’Assessorato della programmazione e del direttore del Centro regionale di programmazione.


Art.74
Stato di attuazione delle attività gestite mediante contabilità speciali e dell’assistenza sanitaria
1. Le deliberazioni della Giunta regionale, assunte ai termini dell’articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per l’approvazione dei programmi e degli interventi da realizzare con le disponibilità amministrate nell’ambito di contabilità speciali, sono comunicate entro trenta giorni alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio; tale disposizione deve intendersi riferita, in particolare, alle contabilità speciali di cui alle leggi regionali 10 dicembre 1973, n. 39, 10 giugno 1974, n. 12, 1° giugno 1979, n. 47 e 7 aprile 1965, n. 10.
2. Lo stato di attuazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 considera, analiticamente, anche i programmi e gli interventi di cui al precedente comma.
3. Lo stato di attuazione di cui al precedente comma, della parte relative all’utilizzazione degli stanziamenti destinati all’assistenza sanitaria, deve contenere, tra l’altro, la ripartizione degli stessi per funzioni sanitarie, per ambiti territoriali, nonchè le loro destinazioni verso strutture pubbliche o verso strutture private.


Art.75
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono qualificate nei seguenti importi complessivi: ANNI FINANZIARI IMPORTI
1990 L. 936.917.000.000
1991 L. 308.017.000.000
1992 L. 218.587.000.000
1993-2003 L. 46.086.000.000
2004 L. 49.087.000.000
2005 L. 59.087.000.000
2006 L. 20.400.000.000
2007-2010 L. 15.400.000.000
anni successivi L. 7.400.000.000
2. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1990 si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.
3. Agli oneri relativi agli anni finanziari 1991 e 1992 si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni della CEE; per gli anni successivi si fa fronte con le risorse proprie della Regione, come indicato nella su citata tabella F.


Art.76
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 gennaio 1990.

Floris