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Legge Regionale 29 gennaio 1990, n. 4

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali."
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l’esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto alle funzioni socio - assistenziali, articolato in sei qualifiche funzionali.
2. La dotazione organica complessiva e per singole qualifiche del ruolo di cui al comma precedente è così determinata:
III - qualifica funzionale: 84 posti
IV - qualifica funzionale: 74 posti
V - qualifica funzionale: 31 posti
VI - qualifica funzionale: 50 posti
VII - qualifica funzionale: 21 posti
VIII - qualifica funzionale: 4 posti
totale 264 posti
3. Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è regolato dalle norme relative al personale del ruolo unico regionale. In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale medesimo si applicano le disposizioni previste per il personale del predetto ruolo unico della qualifica funzionale corrispondente.
4. Il personale degli enti soppressi o depubblicizzati già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 17 maggio 1986, n. 12, è definitivamente inquadrato nel ruolo speciale di cui ai commi precedenti con effetto dal 1o gennaio 1988, secondo le corrispondenze indicate nell’allegata tabella A.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data di trasferimento alla Regione alla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento è cumulato con il servizio reso presso l’ente di provenienza. Tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni di cui all’articolo 98, commi primo e secondo della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
6. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall’accordo di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previste dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e successive modificazioni, sulla base dell'anzianità complessiva riconosciuta ai sensi del comma precedente.
7. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonchè , con effetto dalla data di inquadramento, le norme per la definitiva collocazione nelle qualifiche funzionali e per la partecipazione alle procedure di mobilità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.


Art.2
1. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell’articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
2. Ai fini dell’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, per la corrispondenza indicata nella tabella A allega alla presente legge valgono la qualifica ed il livello posseduti secondo la normativa vigente anteriormente al 1o gennaio 1988.


Art.3
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro residenziale regionale per anziani di Alghero.
2. Con effetto dal 1o gennaio 1989 il personale di cui al precedente comma sulla base della posizione giuridica posseduta, purchè in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l’assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo d’età , è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo secondo i criteri di corrispondenza indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. La nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è disposta con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del secondo comma, compete il trattamento economico annuo lordo iniziale previsto per il personale di corrispondente qualifica funzionale appartenente al ruolo unico regionale, applicandosi, per quanto concerne l’anzianità pregressa e la salvaguardia del trattamento economico in atto, le disposizioni di cui all’articolo 13, commi terzo e quarto, della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e assumendo a riferimento ai fini di detta applicazione la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con effetto dalla data della nomina, il medesimo personale è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’assistenza al dipendente degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), restando autorizzata l’Amministrazione regionale a corrispondere l’indennità di fine rapporto limitatamente al servizio effettivamente reso alle sue dipendenze anteriormente all’atto di nomina. Al medesimo personale è estesa la disposizione di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13.
6. Il personale nominato a norma del secondo comma è inquadrato con effetto dal 1o gennaio 1989, mediante concorsi interni d’idoneità , nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla presente legge nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di provenienza, secondo quanto indicato nella tabella B allegata alla presente legge.
7. Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi sesto e settimo, della presente legge, considerandosi comunque utile, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, l’anzianità complessiva maturata presso il Centro residenziale regionale di Alghero anteriormente all’inquadramento nel ruolo speciale.
8. Per l’espletamento dei concorsi d’idoneità ed ogni altra specificazione necessaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13.


Art.4
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.500.000.00.
2. Nei sottoindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE. BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
lire 3.500.000.000
mediante induzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria.

02 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 4 settembre 1978, n. 57, LR 1 giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10, L. 28 luglio 1981, n. 25, LR 28 novembre 1981 n. 39, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18, LR 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, LR 5 agosto 1985 n. 17, LR 23 agosto 1985 n. 20 art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26, LR 26 agosto 1988, n. 32, LR 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria 1990) (spesa obbligatoria)
lire 2.500.000.000

Capitolo 02022
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria 1990 (spesa obbligatoria)
lire 700.000.000

Capitolo 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria 1990) (spesa obbligatoria)
lire 300.000.000
3. Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l’anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1990

Floris