Legge Regionale 13 aprile 1990, n. 6
Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull’edilizia agevolata.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 LR 22-4-1987, n. 24)
2. Il termine di sei mesi, di cui al primo comma dello stesso articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, già modificato dall’articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), è prorogato al 30 aprile 1990.
Art.2
Forfettizzazione delle spese generali
Art.3
Certificato di regolare esecuzione
2. Parimenti, l’importo di cui al secondo comma dell’articolo 12 della medesima legge regionale, è elevato a L. 500.000.000
Art.4
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 sull’edilizia agevolata
2. Al primo comma, lettera c), dell’articolo 1 la frase "impossidenza nel Comune ove è localizzato l’alloggio" è sostituito dalla seguente: "impossidenza nel comprensorio ove è localizzato l’alloggio".
3. Il terzo e quarto comma dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini della lettera c) del primo comma si considera adeguata l’abitazione, di cui l’assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio nucleo familiare abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nuleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Per il requisito relativo al reddito, si applica il limite in vigore ai sensi dell’articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nel secondo comma dell’articolo 2 dopo le parole "che intendono separarsi dal nucleo familiare" sono aggiunte: "per contrarre matrimonio".
5. Nel primo comma dell’articolo 3 sono soppresse le parole "concessione del contributo" e sostituite da "ammissione a finanziamento".
6. Il terzo comma dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".
7. Nel secondo comma dell’articolo 4 dopo le parole "quote di contributo già percepite" sono aggiunte "maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale".
8. Il terzo comma dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Qualora l’alienazione dell’alloggio, purchè autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al primo comma, avvenga a favore di persona avente i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 1, il contributo, come rideterminato conseguentemente all’accertamento del reddito di cui al successivo comma, si trasferisce, per le annualità residue, in capo all’acquirente".
9. Al terzo comma dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"I versamenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale".
Art.5
Incremento massimale mutuo edilizia agevolata
2. Il massimale di mutuo di cui al precedente primo comma è altresì assicurato agli interventi di edilizia agevolata - convenzionata finanziati ai sensi del progetto biennale 1986-1987 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge i cui finanziamenti siano stati assegnati, in via esecutiva, successivamente alla data del 30 settembre 1988.
3. Per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma è autorizzato nel capitolo 08109 l’ulteriore limite di impegno di L. 3.000.000.000 dall’esercizio 1990 all'esercizio 2006.
4. Sullo stanziamento di cui al precedente terzo comma, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto el territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a trasferire dal capitolo 08109 al capitolo 08093, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le occorrenze finanziarie destinate agli interventi di edilizia agevolata già finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Il procedimento di cui al precedente comma è applicabile altresì all’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 29 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
6. Le quote del limite di impegno di cui al precedente terzo comma non utilizzabili per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma sono destinate all’integrazione dei programmi di edilizia agevolata - convenzionata prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457
Art.6
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sulle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
"Gli assegnatari per i quali venga accertato un reddito superiore al limite di cui al comma precedente sono dichiarati decaduti dall’assegnazione dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che attestino la stabilizzazione del reddito al di sopra dello stesso limite. In pendenza dell’avverarsi e dell’accertamento di detta stabilizzazione biennale del reddito, gli assegnatari ricevono dall’ente gestore preavviso scritto di decadenza".
2. All’articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1989, n. 13 sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è data facoltà , a seguito di accertate difficoltà locative, di sospendere i provvedimenti di decadenza per i nuclei familiari per i quali sia accertato un reddito compreso tra il doppio e il triplo del limite di accesso e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.
I Comuni di cui ai precedenti commi revocano le deliberazioni di difficoltà locativa alla cessazione di tali difficoltà e in seguito alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata destinati a tali utenti".
Art.7
Assestamenti fondi regionali LR 30 dicembre 1985, n. 32
2. L’assestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.
Art.8
Modifiche alla LR 22 aprile 1987, n. 24
"Fino alla costituzione e funzionamento dei Comitati tecnico - amministrativi di cui agli articoli 13 e 18 i pareri di cui all’articolo 11 e le pronunce sulle materie di cui agli articoli 14 e 16 della presente legge, sono rese dal Comitato tecnico regionale istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
Per il funzionamento di tale Comitato si applica l’articolo 21 della presente legge, salvo che per la validità delle sedute, regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1950, n. 34".
Art.9
Servizio regionale per l’edilizia abitativa
2. Ai settori del Servizio di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:
- settore dei piani dell’edilizia sovvenzionata e agevolata; anagrafe dell’utenza, coordinamento e controllo dell’attività degli Istituti autonomi per le case popolari;
- settore tecnico e degli interventi regionali sulla casa; affari già di competenza del Ministero dei lavori pubblici e residuali.
Art.10
Calcolo del canone di locazione
- al punto 2 sono soppresse le parole da "derivante" a "pensione".
Art.11
Massimale delle perizie suppletive
Art.12
Copertura finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - Programmazione
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
08 - Lavori Pubblici
Cap. 08109 - Somme da versare al fondo per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, o per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984-1985 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, LR 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, LR 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 29 e 31, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 12 della legge finanziaria, e art. 6 della presente legge).
lire 3.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 aprile 1990.
Floris