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Legge Regionale 13 aprile 1990, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull’edilizia agevolata.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 LR 22-4-1987, n. 24)
1. In deroga al disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, i programmi regionali di cui all’articolo 2, lettera a) della medesima legge, finanziati con lo stanziamento dell'esercizio 1989, per la realizzazione di opere pubbliche, sono elaborati sulla base di criteri di massima e di priorità preventivamente approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
2. Il termine di sei mesi, di cui al primo comma dello stesso articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, già modificato dall’articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), è prorogato al 30 aprile 1990.


Art.2
Forfettizzazione delle spese generali
1. L’articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, si applica a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione la cui esecuzione è data in concessione e si applica altresì alle opere pubbliche di interesse degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, finanziate con programmi regionali da attuare per delega ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.


Art.3
Certificato di regolare esecuzione
1. Gli importi di cui all’articolo 11 ed al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono ulteriormente elevati a L. 200.000.000.
2. Parimenti, l’importo di cui al secondo comma dell’articolo 12 della medesima legge regionale, è elevato a L. 500.000.000


Art.4
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 sull’edilizia agevolata
1. Alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
2. Al primo comma, lettera c), dell’articolo 1 la frase "impossidenza nel Comune ove è localizzato l’alloggio" è sostituito dalla seguente: "impossidenza nel comprensorio ove è localizzato l’alloggio".
3. Il terzo e quarto comma dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini della lettera c) del primo comma si considera adeguata l’abitazione, di cui l’assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio nucleo familiare abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nuleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Per il requisito relativo al reddito, si applica il limite in vigore ai sensi dell’articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nel secondo comma dell’articolo 2 dopo le parole "che intendono separarsi dal nucleo familiare" sono aggiunte: "per contrarre matrimonio".
5. Nel primo comma dell’articolo 3 sono soppresse le parole "concessione del contributo" e sostituite da "ammissione a finanziamento".
6. Il terzo comma dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".
7. Nel secondo comma dell’articolo 4 dopo le parole "quote di contributo già percepite" sono aggiunte "maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale".
8. Il terzo comma dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Qualora l’alienazione dell’alloggio, purchè autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al primo comma, avvenga a favore di persona avente i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 1, il contributo, come rideterminato conseguentemente all’accertamento del reddito di cui al successivo comma, si trasferisce, per le annualità residue, in capo all’acquirente".
9. Al terzo comma dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"I versamenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale".


Art.5
Incremento massimale mutuo edilizia agevolata
1. Ali interventi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per i quali alla data del 30 marzo 1989 non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo regionale, è assicurato il concorso sugli interessi sino al massimale di mutuo di L. 75.000.000 per alloggio.
2. Il massimale di mutuo di cui al precedente primo comma è altresì assicurato agli interventi di edilizia agevolata - convenzionata finanziati ai sensi del progetto biennale 1986-1987 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge i cui finanziamenti siano stati assegnati, in via esecutiva, successivamente alla data del 30 settembre 1988.
3. Per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma è autorizzato nel capitolo 08109 l’ulteriore limite di impegno di L. 3.000.000.000 dall’esercizio 1990 all'esercizio 2006.
4. Sullo stanziamento di cui al precedente terzo comma, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto el territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a trasferire dal capitolo 08109 al capitolo 08093, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le occorrenze finanziarie destinate agli interventi di edilizia agevolata già finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Il procedimento di cui al precedente comma è applicabile altresì all’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 29 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
6. Le quote del limite di impegno di cui al precedente terzo comma non utilizzabili per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma sono destinate all’integrazione dei programmi di edilizia agevolata - convenzionata prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457


Art.6
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sulle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Il secondo comma dell’articolo 23, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è così modificato:
"Gli assegnatari per i quali venga accertato un reddito superiore al limite di cui al comma precedente sono dichiarati decaduti dall’assegnazione dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che attestino la stabilizzazione del reddito al di sopra dello stesso limite. In pendenza dell’avverarsi e dell’accertamento di detta stabilizzazione biennale del reddito, gli assegnatari ricevono dall’ente gestore preavviso scritto di decadenza".
2. All’articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1989, n. 13 sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è data facoltà , a seguito di accertate difficoltà locative, di sospendere i provvedimenti di decadenza per i nuclei familiari per i quali sia accertato un reddito compreso tra il doppio e il triplo del limite di accesso e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.
I Comuni di cui ai precedenti commi revocano le deliberazioni di difficoltà locativa alla cessazione di tali difficoltà e in seguito alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata destinati a tali utenti".


Art.7
Assestamenti fondi regionali LR 30 dicembre 1985, n. 32
1. L’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a disporre, nell’ambito della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, l’assestamento finanziario tra i fondi istituiti con propri provvedimenti a favore degli istituti di credito convenzionati con la Regione per la concessione delle previdenze creditizie di settore.
2. L’assestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.


Art.8
Modifiche alla LR 22 aprile 1987, n. 24
1. L’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, recante norme transitorie, è sostituito dal seguente:
"Fino alla costituzione e funzionamento dei Comitati tecnico - amministrativi di cui agli articoli 13 e 18 i pareri di cui all’articolo 11 e le pronunce sulle materie di cui agli articoli 14 e 16 della presente legge, sono rese dal Comitato tecnico regionale istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
Per il funzionamento di tale Comitato si applica l’articolo 21 della presente legge, salvo che per la validità delle sedute, regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1950, n. 34".


Art.9
Servizio regionale per l’edilizia abitativa
1. Il Servizio regionale per l’edilizia abitativa di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, svolge i compiti relativi alla programmazione e all’attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale.
2. Ai settori del Servizio di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:
- settore dei piani dell’edilizia sovvenzionata e agevolata; anagrafe dell’utenza, coordinamento e controllo dell’attività degli Istituti autonomi per le case popolari;
- settore tecnico e degli interventi regionali sulla casa; affari già di competenza del Ministero dei lavori pubblici e residuali.


Art.10
Calcolo del canone di locazione
1. L’articolo 35, primo comma, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è così modificato:
- al punto 2 sono soppresse le parole da "derivante" a "pensione".


Art.11
Massimale delle perizie suppletive
1. L’importo cumulato delle perizie suppletive e di variante a progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, non dipendenti da revisione o aggiornamento dei prezzi, non può superare il 30 per cento dell’importo dell’appalto principale.

Art.12
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 3.000.000.000 dall'anno 1990 all’anno 2006 e gravano sul capitolo 08109 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - Programmazione
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento
08 - Lavori Pubblici
Cap. 08109 - Somme da versare al fondo per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, o per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984-1985 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, LR 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, LR 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 29 e 31, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 12 della legge finanziaria, e art. 6 della presente legge).
lire 3.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 aprile 1990.

Floris