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Legge Regionale 4 luglio 1990, n. 23

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 137, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04034 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per trasporto e facchinaggio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1989, n. 137, concernente il prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione ella spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04034 concernente "Spese di trasporto e di facchinaggio relative al funzionamento degli uffici e per abbonamenti per l’uso di mezzi pubblici urbani di trasporto da parte del personale dell’Amministrazione regionale", dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l’anno finanziario 1989.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 luglio 1990.

Floris