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Legge Regionale 24 dicembre 1991, n. 39

Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.1
Piano zone interne
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1991, l’ulteriore spesa di lire 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).
2. Detta somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).


Art.2
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
1. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato per l’anno finanziario 1991, della somma di lire 17.000.000.000 (cap. 06223).

Art.3
Interventi programmati in agricoltura
1. Le spese indicate, rispettivamente, alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 sono rideterminate nel seguente modo:
"d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026) da L. 12.000.000.000 a L. 17.000.000.000;
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui ed i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095): da L. 30.000.000.000 a L. 26.000.000.000;
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150-01): da L. 4.800.000.000 a L. 4.300.000.000."


Art.4
Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali
1. I limiti d’impegno istituiti dal quinto comma dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono rideterminati come segue (cap. 06121-01): L. 10.000.000.000 dal 1991 al 1995; L. 20.000.000.000 dal 1992 al 1996; L. 10.000.000.000 dal 1993 al 1997.

Art.5
Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantine sociali
1. Nell’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma: "2. Con lo stanziamento di cui al precedente comma, l’intervento ivi previsto è esteso alla distillazione dei vini rossi prodotti dalle Cantine sociali nella campagna 1990/1991 ed aventi alto tenore di piombo, il prezzo d’acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio realizzato nella corrispondente annata, attestato dalla documentazione amministrativo - contabile della cantine, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto".
2. Lo stanziamento di cui all’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è incrementato di lire 500.000.000; tale ulteriore stanziamento è erogato tramite il fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali cooperative che abbiano registrato, a seguito delle avversità atmosferiche del 1991, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti all’ultimo triennio, un contributo determinato con criteri di proporzionalità e comunque non superiore al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura che a tal fine è incrementato di lire 4.500.000.000 (cap. 06120).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alle cantine sociali contributi straordinari sino all’importo di lire 1.000.000.000 necessari per far fronte alle passività contratte a causa dell’insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni 1990 e 1991 e per favorire l’adeguamento strutturale ed organizzato diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).


CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.6
Interventi vari
1. Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell’anno finanziario 1991, lo stanziamento di lire 4.930.000.000 (cap. 08301-01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito, con la destinazione di cui al comma precedente, al titolo di spesa 9.3.2/I del programma di intervento per l’anno 1985.
2. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l’articolo 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è disposta, nell’anno 1991, l’ulteriore spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 09052) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d’intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in aggiornamenti delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.03/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Per l’attuazione del programma straordinario di opere pubbliche di cui all’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzato, per l’anno 1991, l’ulteriore stanziamento di lire 12.000.000.000 (cap. 08029-03).
4. Per la concessione dei mutui agevolati gravanti sul fondo regionale per l’edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 è autorizzato, nell’anno 1991 ed in aggiunta allo stanziamento disposto con il quarto comma dell’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, l’ulteriore somma di lire 5.200.000.000 (cap. 08112).
5. L’autorizzazione di spesa di lire 25.200.000.000, disposta nell’anno 1991 per l’attuazione del quinto programma triennale 1988-1989-1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), è differita all’anno finanziario 1994.
6. Per l’attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano di cui al paragrafo 3.7 del programma di intervento 1988-1989-1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del citato programma (cap. 03034-01).
7. E’ autorizzata per l’anno 1991 la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione, attraverso lotti funzionali, del progetto integrato di servizi dell’area di Cagliari "Piano Margarise" (cap. 03034-01); lo stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ad integrazione dello stanziamento attribuito al terzo comma del titolo di spesa 11.3.07/I del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
8. Per l’attuazione degli interventi concernenti strutture di supporto alla pesca di cui al paragrafo 1.8. del programma di intervento 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.8/I del citato programma (cap. 03034-01).
9. Per l’attuazione degli interventi per lo sviluppo turistico di cui al paragrafo 3.1 lett. c) - porti turistici - del programma di intervento 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.01/I del citato programma (cap. 03034-01).
10. Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, l’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, è incrementata, per l’anno finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 (cap. 05111-03).


Art.7
Palazzo Consiglio regionale
1. Per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e recupero abitativo e del terziario nelle vie Cavour, Lepanto, Pisani e Porcile in Cagliari - al fine di consentire, con la denominazione dei vecchi locali resi liberi da cose e persone, l’immediata disponibilità delle aree all’uopo necessarie e l’urgente cantierabilità dei lavori medesimi indispensabili per la completa agibilità del nuovo palazzo del Consiglio regionale - è autorizzato il ricorso alla trattativa privata da assentire al miglior offerente che dovrà essere individuato, per garantire univoche responsabilità costruttive, fra le imprese già facenti parte dell’associazione temporanea esecutrice della nuova sede dell’organo legislativo della Regione.
2. Il prezzo del contratto derivante dalla trattativa di cui al comma precedente dovrà essere convenuto a corpo, chiavi in mano e onnicomprensivo anche delle spese ed oneri necessari per la sistemazione temporanea, per tutto il periodo contrattualmente previsto per l’esecuzione dei lavori sino al collaudo, delle famiglie abitanti nei locali che riguardano la demolizione oggetto della nuova opera, in alloggi idonei che verranno concessi in locazione, rimanendo esclusivamente a carico delle famiglie locatarie il canone stabilito ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 per gli alloggi di edilizia economica e popolare.
3. Non appena collaudati, i nuovi alloggi oggetto dell’appalto di cui al primo comma del presente articolo, verranno assegnati, con i criteri previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.


Art.8
Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della LR 45/1976
1. La spesa, per il triennio 1991-1992-1993, autorizzata dall’articolo 7, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è rideterminata in L. 243.272.000.000 (cap. 08015-02) così ripartita:
anno fin. 1991 L. 63.272.000.000
anno fin. 1992 L. 90.000.000.000
anno fin. 1993 L. 90.000.000.000


CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA; TURISMO E ARTIGIANATO)
Art.9
Contributi in conto occupazione alle imprese industriali
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell’anno 1991, l’ulteriore stanziamento di lire 15.000.000.000 (cap. 09047).
2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, delle legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/I del Programma d’intervento 1988/1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.


Art.10
Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nell’anno finanziario 1991, ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 3.300.000.000 a favore del Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax, a fronte delle passività riscontrate e documentate, per la fornitura dei servizi di erogazione dell’acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (cap. 09027).
2. Ai soli fini dell’applicabilità delle norme di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e dell’articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, la SIPAS SpA è equiparata agli enti indicati nel terzo comma dell’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.


Art.11
Opere turistiche
1. L’assegnazione di lire 8.523.000.000, disposta a favore della Regione sul fondo per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è utilizzata per la realizzazione di opere di particolare interesse turistico à termini dell’articolo 79, primo e secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (cap. 07003-03).

Art.12
Contributi agli artigiani
1. L’assegnazione di lire 2.130.000.000 disposta a favore della Regione quale quota del Fondo nazionale per l’artigianato ex articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, è destinata alla concessione dei contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane previsti dagli articoli 5, 8, 10 e 44 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 (cap. 07028-01).

Art.13
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane
1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, richiesti entro l’anno 1990, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000.000 ad integrazione di quello disposto dall’articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 07037).

CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA)
Art.14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l’anno 1992, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avviato il procedimento di trasformazione in società cooperative, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e purchè titolari di convenzione alla data del 31 dicembre 1991.
2. Per l’anno 1991, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l’apertura e la gestione di strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali e semi - residenziali non è subordinata al rilascio di una apposita dichiarazione da parte dell’Assessorato regionale competente.
3. Per l’anno 1992, in deroga a quanto disposto dall’articolo 42, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, associazioni e cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all’Albo regionale, purchè esse dimostrino l’avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.
4. Per l’anno 1992 le Associazioni di volontariato che abbiano chiesto l’inserimento nell’Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal secondo comma dell’articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono stipulare rapporti di collaborazione con gli enti locali, anche se non hanno ottenuto l’inserimento nel predetto Albo, purchè dimostrino l’avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge, attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato
5. Per l’anno 1992 non si applica il terzo comma dell’articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.


Art.15
Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, le prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialista non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata presso le strutture pubbliche e convenzionate del territorio nazionale possono essere fruite in forma di assistenza indiretta, con rimborso della spesa sanitaria a carico della Regione.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono individuate annualmente, per branca specialistica, con decreto dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Con lo stesso decreto sono stabilite le misure massime del rimborso.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26.
4. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al precedente secondo comma continuano a trovare applicazione le previsioni della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1991, n. 39/87.
5. La copertura degli oneri, valutati in annue lire 1.000.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l’utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario nazionale (cap. 12133-02).


Art.16
Prestazioni socio - sanitarie
1. Le Unità sanitarie locali assicurano, con oneri posti a carico della Regione, la fruizione, nell’ambito del territorio nazionale, di prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio - sanitaria, per le quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26.
2. Le prestazioni sono individuate annualmente, per tipologia, con decreto dell’Assessore regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, Con lo stesso decreto è stabilita la misura massima del rimborso erogabile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 1991.
4. La copertura degli oneri, valutati in annue lire 350.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l’utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale (cap. 12133-02).


Art.17
Prestazioni sanitarie protesiche straordinarie
1. Le Unità sanitarie locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti norme, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore - tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso ma comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni non altrimenti perseguibili.
2. Parimenti le Unità Sanitarie Locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono erogare gratuitamente materiale di medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo - valutati in lire 800.000.000 annue le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l’utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133-02).


Art.18
Contributo straordinario alla Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari
1. E’ autorizzata per l’anno 1991 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del CMAS (lire 1.000.000.000) e del Centro di riferimento regionale AIDS (lire 500.000.000) (cap. 12062-01).

Art.19
Assistenza economico - sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici
1. Per l’erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 12001-08).

CAPO V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.20
Programma di formazione professionale
1. Lo stanziamento di cui al secondo comma dell’articolo 61 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è rideterminato in lire 88.500.000.000 (cap. 10001).

Art.21
Programma operativo Sardegna - POP.
1. Nel terzo comma dell’articolo 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, l’espressione "misura n. 2: opere di risanamento ambientale" è sostituita dall’espressione "misura n. 1: miglioramento reti idriche, risanamento acque".

Art.22
Pesca
1. Il quinto comma dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente il periodo di erogazione dei benefici per la sospensione dell’attività di pesca negli stagni è sostituito dal seguente: "5. I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli anni 1992 e 1993 (cap. 05086)".

Art.23
Residui di stanziamento
1. Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, nonché le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, qualora non impegnate alla chiusura dell’esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nell’anno finanziario successivo a quello di iscrizione.
2. E’ abrogato il terzo comma dell’articolo 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43.


Art.24
Fondi regionali a gestione speciale
1. Il termine di cui al primo comma dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è prorogato al 30 aprile 1992.
2. La procedura di cui al terzo comma dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 si applica anche alle nuove convenzioni.


Art.25
Interventi per la pubblica istruzione e la cultura
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 3.150.000.000 per l’erogazione di contributi annui di:
- lire 750.000.000 all’Università degli studi di Cagliari per il nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro (cap. 11089-03);
- lire 1.500.000.000 all’Università degli studi di Sassari, da ripartire in parti uguali, per i nuovi corsi di laurea in Scienze ambientali e Scienze forestali di Nuoro (cap. 11089-03);
- lire 900.000.000 alla AILUN (libera università nuorese), a sostegno dell’attività istituzionale (cap. 11079-02).
2. Il contributo annuo autorizzato dalle leggi regionali 4 febbraio 1965, n. 2 e 17 novembre 1986, n. 63 è elevato a lire 720.000.000, 500.000.000 dei quali da destinare all’attività della scuola diretta ai fini speciali di Nuoro per la pubblica amministrazione e governo locali (cap. 11070).
3. E’ altresì autorizzata per l’anno 1991 la concessione all’Università degli studi di Cagliari di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la realizzazione o l’acquisto di locali da destinare al corso di laurea in psicologia (cap. 11068).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente per le scuole materne per la Sardegna un finanziamento di lire 1.100.000.000 per l’attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione delle scuole di proprietà regionale (cap. 11028).
5. Lo stanziamento autorizzato dall’articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per il finanziamento delle attività di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali è incrementato, nell’anno 1991, di lire 500.000.000 (cap. 11099).
6. Lo stanziamento autorizzato dall’articolo 83 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per la concessione di contributi per favorire le attività teatrali e musicali è incrementato per l’anno 1991 di lire 400.000.000 (cap. 11102-03)
7. Gli stanziamenti previsti dall’articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, impegnati formalmente nel corso del 1991, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nel corso del 1992.


Art.26
Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31
1. All’articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è aggiunto il seguente quinto comma: "5. Dalla perimetrazione provvisoria di cui all’allegato "A" scheda n. 9 inerente l’area del parco naturale del Sulcis, e dai conseguenti vincoli e divieti di cui all’articolo 26 della presente legge, è esclusa l’area denominata "Valle del Rio Palaceris", in comune di Pula, meglio individuata nella planimetria allegata alla presente legge al fine di destinarla alla realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna".

Art.27
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
1. Il terzo comma dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, sostituito dal terzo comma dell’articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è così modificato: "3. Il personale degli uffici di Gabinetto deve essere scelto fra i funzionari e gli impiegati di ruolo, anche speciale ad esaurimento, dell’Amministrazione regionale. Può , inoltre, essere scelto tra il personale dei ruoli organici degli enti strumentali della Regione, degli enti locali territoriali e dei loro consorzi, degli enti pubblici sottoposti a controllo della Regione, da comandarsi o distaccarsi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 presso l’Amministrazione regionale per la durata dell’incarico presso gli uffici di Gabinetto".

Art.28
Copertura finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
In aumento
Capitolo 12301 -
Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529 e art. 37, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)
L. 37.000.000.000

Capitolo 21104 -
Quota del fondo nazionale per l’artigianato destinata alla Regione per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all’artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane (D.L.) 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 399)
Rif. cap. spesa 07028-01
L. 2.130.000.000

Capitolo 23222 -
Quota assegnata alla Regione dei finanziamenti aggiuntivi dello Stato per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica (legge 17 maggio 1983, n. 217) Rif. cap. spesa 07003-03
L. 8.523.000.000

Capitolo 34001 -
Entrate eventuali e varie
L. 25.000.000

Capitolo 71001 -
(Denominazione variata) - Quota presunta dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990
L. 31.067.000.000

SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio - 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 3o aprile 1991, n. 13 e art. 51, L.R. 30 aprile 1991, n. 14)
L. 26.939.000.000
mediante riduzione di lire 16.939.000.000 della voce 4 e di lire 10.000.000.000 dalla voce 5.

Capitolo 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31 e art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)
L. 12.000.000.000

Capitolo 03145 -
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)
L. 2.071.000.000

05 - DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05086 -
- Indennità giornaliera per la sospensione dell’attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 6, LR 22 luglio 1991, n. 25 e art. 22 della presente legge)
L. 1.000.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06095 -
Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, L.R. 15 marzo 1956, n. 9, art. 3, L.R. 21 aprile 1961, n. 8, art. 48, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 24, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3 lett. i) della presente legge)
L. 4.000.000.000

Capitolo 06121-01
Concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la proroga dei prestiti o mutui agevolati concessi alle industrie di trasformazione, cooperative e non, dei prodotti vitivinicoli e oleari danneggiati dalle calamità naturali di cui all’articolo 8 della LR 29 settembre 1982, n. 24 integrata dall’articolo 14 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38 (art. 24, quinto comma, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4 della presente legge)
L. 10.000.000.000

Capitolo 06150-01 -
Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistente nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (Leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 luglio 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, artt. 8 e 17, Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 13, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 24, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3, lett. e) della presente legge
L. 500.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08015 -
Finanziamenti annui ai Comuni e alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l’ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1, L. R. 6 settembre 1976, n. 45, artt. 12 e 13, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 24, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, artt. 4 e 5, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 4, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 4, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt. 5 e 6, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 5 e 6, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, artt. 4, secondo comma, 5, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 8, primo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e art. 6 quinto comma, della presente legge)
L. 25.200.000.000

Capitolo 08015-02
Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l’ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse - triennio 1991-1993 (art. 1, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 4, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 7, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 8 della presente legge)
L. 6.728.000.000

IN AUMENTO
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03034-01
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, a titolo aggiuntivo, per finanziamenti di progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali (art. 17, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 6, commi sesto, settimo, ottavo e nono della presente legge)
lire 10.500.000.000

05 - DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05111-03 -
Spese per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas (LR 4 luglio 1990, n. 17 e art. 6, decimo comma, della presente legge)
L. 6.000.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06026 -
Contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (art. 1, LR 13 luglio 1962, n. 9 sostituito con l’art. 1, LR 17 novembre 1977, n. 42, art. 24, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3, lettera d), della presente legge)
L. 5.000.000.000

Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20 L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 28 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e art. 5, secondo e terzo comma della presente legge)
L. 5.000.000.000

Capitolo 06223
Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 20, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 4, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 32, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 57, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 42, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 10, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 28, quarto comma, L.R.30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge)
L. 17.000.000.000

Capitolo 06233
(Denominazione variata) - Contributo straordinario alle Cantine sociali per passività derivanti dall’insufficienza dei conferimenti e per l’adeguamento strutturale e organizzativo (art. 42, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 5, quarto comma, della presente legge)
L. 1.000.000.000

Capitolo 06285 -
Somme da versarsi al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale L.R. 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, artt. 22 e 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, L.R. 22 gennaio 1990, n. 43, art. 18, L.R.18 gennaio 1991, n. 4, art. 27, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 1 della presente legge)
L. 10.400.000.000

07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07003-03-AS -
Contributi alle Province ed ai Comuni, per il completamento, ristrutturazione ed ampliamento di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (Legge 17 maggio 1983, n. 217, L.R. 21 marzo 1957, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 79, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 11 della presente legge) Rif. cap. entrata 23222
L. 8.523.000.000

Capitolo 07028-01-AS -
Progetti regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti e per l’acquisto di macchinari ed attrezzature (artt. 5, 8, 10 e 44, L.R. 21 luglio 1976, n. 40, legge 1° dicembre 1983, n. 651, deliberazione CIPE 10 luglio 1985, legge 1o marzo 1986, n. 64, artt. 85 e 88, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 11, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 12 della presente legge)
Rif. cap. entrata 21104
L. 2.130.000.000

Capitolo 07037 -
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumono apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (artt. 17 e 18, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 48, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, artt. 59, 60, 61 e 62, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 34, L.R 22 gennaio 1990, n. 1, art. 43, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 13 della presente legge)
L. 15.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08029-03 -
Spese per l’attuazione di un programma di opere pubbliche finalizzate al loro completamento funzionale (art. 9 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e art. 6, terzo comma, della presente legge)
L. 12.000.000.000

Capitolo 08112 -
Fondo regionale per l’edilizia abitativa L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 24, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 27, .L.R 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo comma, L.R, 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e art. 6, quarto comma, della presente legge).
L. 5.200.000.000

Capitolo 08301-01
(Nuova istituzione) Cat. prog. 19 FR 2.1.2.1.0.3.10.13 (03.02) - Programma integrato mediterraneo: spese per la realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1986, deliberazione IPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 6, primo comma, della presente legge)
L. 4.930.000.000

09 INDUSTRIA

Capitolo 09027 -
(Denominazione variata) - 2.1.1.5.8. 2.10.28 (02.02) - Contributo straordinario al Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax per il ripiano delle passività riscontrate nella fornitura dei servizi di erogazione dell’acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (art. 10 della presente legge)
L. 3.300.000.000

Capitolo 09047
(Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.28 (02.02) - Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 9 della presente legge)
L. 15.000.000.000

Capitolo 09052
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, quarto e quinto comma, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 18, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 6, secondo comma della presente legge
L. 1.300.000.000

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10001 -
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1o giugno 1979, n. 47, L.R. 13 giugno 1989, n. 42, art. 50, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 4, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 61, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20 della presente legge)
L. 3.500.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11028
Contributo all’ente scuole materne per la Sardegna per l’attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli immobili di proprietà regionale (art. 29, L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, art. 74, quarto comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 art. 54, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 25, quarto comma, della presente legge)
L. 1.100.000.000

Capitolo 11068 -
(Denominazione variata) - Contributi straordinari alle Università degli studi di Cagliari per l’acquisto e riattamento di immobili da destinare alle attività didattiche delle facoltà giuridico economiche e di psicologia e di Sassari per il completamento delle facoltà di Magistero e l’acquisizione, utilizzazione e riattamento di strutture didattiche da destinare alle facoltà giuridico economiche e di psicologia (art. 78, quarto comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 25, terzo comma della presente legge)
L. 2.000.000.000

Capitolo 11070 -
Contributo annuo alle Università di Cagliari per il potenziamento delle attività e miglioramento delle attrezzature della facoltà di scienze politiche L.R. 4 febbraio 1965, n. 2, art. 1, L.R. 17 novembre 1986, n. 63 e art. 25, secondo comma, della presente legge)
L. 600.000.000

Capitolo 11079-02 -
Contributo all’Associazione per l’istituzione della libera Università nuorese per l’avvio delle attività formative (art. 97, LR 30 maggio 1989, n. 18 e art. 25, primo comma, della presente legge)
L. 900.000.000

Capitolo 11089-03 -
(N.I.) - 1.1.1.5.8.2.06.06. (05.04) 03 - Contributi alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari da destinare alle facoltà di ingegneria gestionale, di scienze ambientali e scienze forestali di Nuoro (art. 25, primo comma, della presente legge)
L. 2.250.000.000

Capitolo 11099 -
Finanziamento per l’attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 25, quinto comma della presente legge)
L. 500.000.000

Capitolo 11102-03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali(L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 18, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 artt. 15 e 16, terzo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, e art. 25, sesto comma, della presente legge)
L. 400.000.000

12 - IGIENE E SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12001-08 -
Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi al fondo regionale per i servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti - obiettivo - quota risorse regionali (artt. 46 e 20, LR 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 19 della presente legge)
L. 30.000.000.000

Capitolo 12062-01 -
(NI) - 1.1.1.5.7.2.08.08. (03.06) 06 - Contributo alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del CMAS e del centro di riferimento AIDS (art. 18 della presente legge)
L. 1.500.000.000

Capitolo 12133-02 -
Somma da attribuire alle USL della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65 della L R. 30 aprile 1991, n. 13, e artt. 15 e 16 e 17 della presente legge)
L. 2.150.000.000


Art.29
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1991.

Cabras