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Legge Regionale 6 novembre 1992, n. 20

Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ricerca scientifica e parco tecnologico
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico tecnologico - del programma d’intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, è autorizzato l’ulteriore stanziamento di lire 30.000.000.000
2. Detto stanziamento è iscritto al capitolo 03034/01 del bilancio della Regione per l’anno 1992 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della citata legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al rispettivo titolo di spesa 11.3.10/I


Art.2
Modifiche all’articolo 48 della LR n. 6 del 1992 Reti di servizio innovative
1. Nel secondo comma dell’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato l’inciso "che possono integrare i costi sino alla copertura totale".
2. Nel richiamato articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è inserito il seguente comma:
"2 bis - La misura dei contributi non può superare quella massima prevista dalla normativa comunitaria e dalle leggi dello Stato".


Art.3
Imprese industriali - contributi in conto occupazione
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell’anno 1992, l’ulteriore stanziamento di lire 8.000.000.000 (cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/I del programma di intervento 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

Art.4
Modifica all’articolo 39 della LR n. 6 del 1992 - Edilizia abitativa
1. Nel secondo comma dell’articolo 39 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, il richiamo all’articolo 5 della stessa deve intendersi riferito all’articolo 25.

Art.5
Programmi di opere pubbliche di interesse locale
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 29, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per la prosecuzione del programma straordinario di interventi finalizzati al completamento funzionale di opere pubbliche di cui all’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonchè all’esecuzione di nuove opere di interesse locale (cap. 08029/03).
2. Al relativo onere si fa fronte:
- quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto sul capitolo 08056 del bilancio per l’anno 1992; corrispondentemente le annualità del limite l’impegno autorizzato dall’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono iscritte nei bilanci della regione per gli anni dal 1993 al 2012;
- quanto a lire 1.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.


Art.6
Modifiche all’articolo 62, della legge di contabilità regionale n. 11 del 1983
1. Il terzultimo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale), è istituito con l’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

Art.7
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19
1. L’articolo 1, lett. d) punto 1) della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19, è così modificato:
le parole "tale quota non spetta al gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti" sono così sostituite: "al gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del gruppo medesimo".


Art.8
Programmi comunitari
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici comunitari previsti dal Programma "Valoren" (Reg. CEE 3301/86) di competenza diretta della Regione, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 300.000.000 nell’anno 1992, di cui lire 210.000.000 finanziati dalla CEE (cap. 03061/04) e lire 90.000.000 dalla Regione (cap. 03061/03).
2. Ad integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzata nell’anno finanziario 1992 la spesa di lire 790.000.000 per l’attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula -prevista dal programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 3020/1 del 16 dicembre 1991 (cap. 08302/01).


Art.9
Interventi di forestazione
1. Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell’anno 1992, l’ulteriore spesa di lire 35.000.000.000 (cap. 05017)
2. Al relativo onere si fa fronte:
- quanto a lire 20.000.000.000 mediante storno di parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 05016 del bilancio per l’anno 1992 autorizzato dall’articolo 57, primo comma della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; corrispondentemente, sono ridotti a lire 138.150.000.000 gli importi indicati, per l’anno 1992, nel citato primo comma dell’articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e nel totale della tabella E) allegata alla stessa legge ed a lire 15.000.000.000 l’importo indicato in detta tabella relativamente al capitolo 05016;
- quanto alla differenza di lire 15.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.
3. Le assunzioni del personale forestale, presso gli ispettorati delle foreste e l’Azienda foreste demaniali della Regione, con contratto a tempo determinato o indeterminato possono essere autorizzati solo su specifica previsione contenute nel programma pluriennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale.


Art.10
Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale
1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 107 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è autorizzato, nell’anno 1992, l’ulteriore stanziamenti di lire 2.000.000.000 (cap. 04161/02).

Art.11
Interventi in agricoltura
1. Lo stanziamento autorizzato per l’anno 1992 dall’articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per l’incremento del fondo relativo alla trasformazione delle passività delle cooperative agricole è ridotto da lire 50.000.000.000 a lire 25.500.000.000 (cap. 06223).
2. Al fine dell’attuazione dell’intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall’articolo 11 della legge 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell’anno 1992, l’ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06205).
3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l’ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1992 al 2008 (cap. 06060).
4. Il primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è integrato come segue:
"g) contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083): lire 500.000.000 per il 1992;
h) contributi a cooperative e loro consorzi per direzioni tecniche in applicazione delle leggi regionali 21 maggio 1971, n. 7 e 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06204): lire 1.150.000.000 per il 1992;
i) contributi per la realizzazione di strutture in favore delle cooperative agricole e loro consorzi (cap. 06234): lire 9.000.000.000 per il 1992".
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare di lire 1.200.000.000 la dotazione del fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285), tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
6. Per le finalità previste dal quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è autorizzata per l’anno 1992 la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 06233).
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica mediante l’erogazione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle stesse spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti a tale fine dal bilancio della Regione. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità dell’intervento a termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1993 sono abrogati gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente intervento, relativamente alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi nel 1991, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento disponibile nel capitolo 06261-01 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992; alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvede mediante utilizzazione delle risorse già destinate degli articoli abrogati col presente comma.
8. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell’anno 1992, ai Consorzi di bonifica, nei limiti dello stanziamento di lire lire 850.000.000, contributi straordinari per l’abbattimento degli oneri derivanti dagli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento inerenti la parte di spesa non coperta dai contributi erogati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i lavori di riordino delle reti irrigue consortili (cap. 06252). Restano a carico dei Consorzi gli interessi di preammortamento a tasso agevolato, nella misura minima prevista dal Ministero del Tesoro, per l’intero periodo decorrente dalla prima erogazione fino all’inizio dell’ammortamento, nonchè l’eventuale onere eccedente i predetti contributi regionali.
9. Per gli interventi previsti dal paragrafo 1.1 del Programma di intervento 1988-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE con deliberazione del 12 marzo 1991 è autorizzata, nell’anno 1992, l’ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 (cap. 03034/01); tale somma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della stessa legge n. 268/1974 per essere attribuita al titolo di spesa 11.1.01/I del programma citato.
10. Il fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - istituito dal paragrafo 6.5 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - è soppresso e le sue disponibilità sono versate in conto entrate del bilancio regionale (cap. E 36122).


Art.12
Contributo per l’erogazione dell’acqua per uso irriguo
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni della Sardegna un contributo straordinario di lire 160.000.000 (cap. 06341) per la riduzione del costo relativo alla erogazione di acqua per uso irriguo.

Art.13
Interventi nel campo dei trasporti
1. Ai fini dell’erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, in conto degli anni decorsi è autorizzata, nell’anno 1992, la spesa di lire 8.800.000.000 (cap. 13027).
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte:
- quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 13043 del bilancio per l’anno 1992, autorizzato dal terzo comma dell’articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, che viene abrogato;
- quanto a lire 5.800.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.


Art.14
Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi
1. Per la concessione di contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, è autorizzata, nell’anno 1992, la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 07063).
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento previsto, a favore delle imprese commerciali, dal secondo comma dell’articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 07055); detto stanziamento viene rideterminato per l’anno 1992, in lire 8.000.000.000.


Art.15
Integrazione del fondo sanitario nazionale
1. L’autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell’articolo 62 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è aumentata di lire 2.800.000.000 (cap. 12139/02).

Art.16
Lega italiana contro i tumori
1. E’autorizzata per l’anno 1992 la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla sezione sarda della lega italiana contro i tumori per l’espletamento dei compiti istituzionali (cap. 12065).

Art.17
Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive
1. Per le finalità previste dal primo comma dell’articolo 79 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzato, nell’anno 1992, l’ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 11102/03).

Art.18
Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro
1. A rettifica di quanto previsto dall’articolo 83, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, il contributo di lire 1.000.000.000 per il funzionamento dei corsi di laurea e per il conseguimento dei diplomi universitari aventi sede nelle città di Nuoro è assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.

Art.19
Legge n. 588 del 1962 - Imposta straordinaria sui depositi bancari - Adempimenti
1. Nel V programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, nel paragrafo 6 - Spese generali - è istituito il titolo di spesa 5.6.03, così denominato " Spese per l’imposta straordinaria, per il 1992, sui depositi bancari e postali, ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359", e con lo stanziamento di lire 83.813.927.
2. All’onere derivante dall’applicazione del precedente comma si fa fronte con l’utilizzazione di una pari quota degli interessi attivi maturati sul conto corrente relativo alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.


Art.20
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l’esercizio finanziario 1991, parificato dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite per la Regione Sardegna - nell’udienza del 30 giugno 1992, è confermata l’autorizzazione alla contrazione di mutui per l’importo di lire 530.000.000.000 di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
2. E’ confermata, altresì, l’autorizzazione alla contrazione delle altre quote di lire 360.000.000.000 e di lire 110.000.000.000 previste dall’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 con riferimento, rispettivamente, agli anni 1992 e 1993.
3. A modifica di quanto previsto dall’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, le finalità relative alla contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi sono quelle indicate nella tabella A) allegata alla presente legge.
4. A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 1, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e dall’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, i mutui di cui al presente articolo possono essere stipulati ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al 16 per cento annuo; è confermata la facoltà di stipulare ad un tasso di interesse variabile prevista dal secondo comma del richiamato articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1992.
5. Gli oneri previsti dall’articolo 1, quarto comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 sono rideterminati nel seguente modo:
- 1992 lire 4.450.000.000;
- 1993 lire 160.178.000.000;
- dal 1994 al 2007 lire 179.358.000.000;
- 2008 lire 19.730.000.000.


Art.21
Copertura finanziaria
1. Una quota dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 1991, pari a lire 19.678.000.000 è utilizzata quale copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.
2. Nel bilancio della regione per l’anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 23417 -(NI) 2.3.4 Contributi della Comunità economica europea per la realizzazione dello studio di fattibilità di un impianto valorizzazione di biomasse ammesso al finanziamento comunitario nell’ambito del programma "Valoren" (Regolamento CEE n. 3301/86 e art. 5, primo comma, della presente legge)
lire 210.000.000
Rif. cap. spesa 03061-04 OMISSIS
Capitolo 36122 - NI) 3.6.2 Recuperi di somme dal fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 11, decimo comma, della presente legge)
lire 6.000.000.000
Capitolo 51006 - Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 1 della LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 20 della presente legge)
lire 530.000.000.000
Capitolo 71001 - (DV) - Quota dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1991
lire 19.678.000.000
In diminuzione
Capitolo 51006-01 - Mutui contratti per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, (art. 1 della LR 28 aprile 1992, n. 6, e art. 20 della presente legge)
lire 530.000.000.000
SPESA
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03014 - Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5,
LR 25 giugno 1984, n. 33, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 122, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 145, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 95, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10 della LR 28 aprile 1992, n. 6)
lire 6.710.000.000
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR 28 aprile 1992, n. 6) lire 5.500.000.000 mediante riduzione delle seguenti voci:
voce 3 lire 1.500.000.000
voce 6 lire 3.000.000.000
voce 8 lire 1.000.000.000
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 LR 28 aprile 1992, n. 6 e artt. 45 e 46, LR 28 aprile 1992, n. 7)
lire 31.432.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci:
voce 2 lire 2.000.000.000
voce 4 lire 2.000.000.000
voce 6 lire 5.832.000.000
voce 7 lire 6.000.000.000
voce 11 lire 4.000.000.000
voce 13 lire 10.000.000.000
voce 14 lire 1.600.000.000
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05016 - Interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (artt. 92, lett. a) e 93, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 12, LR 26 gennaio 1989, n. 5, art. 117, primo comma,
LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo e quarto comma, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22, quarto comma, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 5, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 57, primo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 9, secondo comma, della presente legge)
lire 20.000.000.000
Capitolo 05022 - Spese per l’acquisizione, l’istituzione e la perimetrazione dei monumenti naturali e per la conservazione, la valorizzazione e il ripristino degli stessi (art. 23, quarto, ottavo e undicesimo comma, LR 7 giugno 1989, n. 31)
lire 500.000.000
Capitolo 05033 - Interventi a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37
lire 1.000.000.000
Capitolo 05034 - Mutui a tasso agevolato a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37
lire 1.000.000.000
06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Capitolo 06223 - Somma da versare al Fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40, LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 4, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 32, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 57, LR 27 giugno 1986, n. 44, art. 42, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 10, LR 13 dicembre 1988, n. 44, art. 28, quarto comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 2, LR 24 dicembre 1991, n. 39, art. 17, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 11, primo comma, della presente legge)
lire 24.500.000.000
07 - ASSESSORATO TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07055 - Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, LR 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 14, secondo comma della presente legge)
lire 2.000.000.000
08 - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08056 - Contributi per l’ammortamento dei mutui di investimento assunti dagli enti locali LR 20 giugno 1986, n. 33, art. 20, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 8, LR 30 maggio 1989, artt. 8, secondo comma, e 17, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 30 della LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 5, secondo comma, della presente legge)
lire 3.000.000.000
13 - ASSESSORATO TRASPORTI
Capitolo 13039 - Contributi ad imprese od enti operanti nell’Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico(LR 14 aprile 1985, n. 9)
lire 570.000.000
13 - ASSESSORATO TRASPORTI OMISSIS
Capitolo 13043 - Fondo per la concessione di contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (art. 57, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 42, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 3, terzo comma, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 51, terzo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 13 della presente legge)
lire 3.000.000.000
In aumento
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03034-01 Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l’esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (artt. 29, settimo comma, e 56, LR 28 aprile 1992, n. 6 e artt. 1 e 11, nono comma, della presente legge)
lire 39.000.000.000
Capitolo 03061-03 - (NI) 2.1.1.4.2.2.10.28 (08.02) - Spese per la realizzazione dello studio di fattibilità di un impianto per la valorizzazione di biomasse ammesso al finanziamento comunitario nell’ambito del programma "Valoren" - quota regionale (Regolamento CEE n. 3301/86 e art. 8, primo comma, della presente legge)
lire 90.000.000
Capitolo 03061-04 – AS (NI) 2.1.1.4.2.2.10.28 (08.02) - Spese per la realizzazione dello studio di fattibilità di un impianto per la valorizzazione di biomasse ammesso al finanziamento comunitario nell’ambito del programma "Valoren" - quota CEE (Regolamento CEE n. 3301/86 e art. 8, primo comma, della presente legge)
lire 210.000.000
Rif. cap. entrata 23417
04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA
Capitolo 04161-02 - Finanziamento ai Comuni per il recupero del patrimonio pubblico di superfici di interesse turistico e sociale (art. 107, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 54, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 10 della presente legge)
lire 2.000.000.000
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico - forestale e per l’attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (RD) 30 dicembre 1923, n. 3267, RD 13 febbraio 1933, n. 215, Legge 8 gennaio 1952, n. 32, Legge 27 luglio 1967, n. 632, LR 21 agosto 1980, n. 26, LR 13 giugno 1989, n. 40 e art. 9, primo comma, della presente legge)
lire 35.000.000.000
06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Capitolo 06060 - Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l’attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per le altre opere di miglioramento fondiario e agrario (artt. 1 e 8, LR 8 luglio 1975, n. 30, art. 17, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 19, LR 23 novembre 1979, n. 60, art. 19, LR 29 dicembre 1983, n. 31, art. 30, LR 31 maggio 1984, n. 26, art. 30, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 11, settimo comma, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 25, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, primo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 11, terzo comma, della presente legge)
lire 2.000.000.000
Capitolo 06083 - Contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari (LR 26 ottobre 1950, n. 46, LR 21 marzo 1956, n. 7, art. 8, LR 23 dicembre 1956, n. 34, art. 8, LR 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, LR 29 dicembre 1983, n. 31, art. 37, LR 28 maggio 1985, n. 12 e art. 11, quarto comma, lettera g) della presente legge)
lire 500.000.000
Capitolo 06204 - Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l’affidamento della loro direzione tecnica ed amministrativa a tecnici qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell’ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonchè per campagne pubblicitarie; contributi a consorzi, cooperative ed associazioni di produttori operanti in altri settori per l’affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e ragionieri (artt. 1, lett. a) e c), 3 e 5, LR 21 maggio 1971, n. 7, art. 10, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 56, LR 27 giugno 1986, n. 44 e art. 11, quarto comma, lettera h), della presente legge)
lire 1.150.000.000
Capitolo 06205 - Contributi alle spese industriali private, alle cooperative ed alle associazioni di produttori che abbiano lavorato latte ovino per il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e per gli oneri finanziari; nonchè per le cooperative ortofrutticole, loro consorzi e associazioni di produttori per il trasporto, il confezionamento e la spedizione dei loro prodotti e per l’acquisto degli elementi riproduttori (art. 1, lett. b) e art. 4, LR 21 maggio 1971, n. 7, art. 41, LR 7 maggio 1981, n. 14 e art. 10, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 30, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 11 della LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 11, secondo comma, della presente legge)
lire 5.000.000.000
Capitolo 06233 - Contributo straordinario alle cantine sociali per passività derivanti dall’insufficienza di conferimenti e per l’adeguamento strutturale ed organizzativo (art. 42, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 5, quarto comma, LR 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 11, sesto comma, della presente legge)
lire 2.000.000.000
Capitolo 06234 - Contributo in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè l’ampliamento o l’ammodernamento di di preesistenti impianti, nonchè l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento, la costruzione e l’attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione (Legge 27 ottobre 1966, n. 910, Legge 23 maggio 1964, n. 404, Legge 1 luglio 1977, n. 403, art. 23, LR 29 dicembre 1983, n. 31, artt. 45 e 49, LR 4 giugno 1988, 11, art. 27, secondo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 20 della LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 11, quarto comma. lettera i), della presente legge)
lire 9.000.000.000
Capitolo 06252 (NI) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributi straordinari ai Consorzi di bonifica per l’abbattimento degli interessi di preammortamento di mutui per il finanziamento di lavori di riordino delle reti irrigue consortili (art. 11, ottavo comma, della presente legge)
lire 850.000.000
Capitolo 06261-01 (DV) - Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue, contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (LR 14 maggio 1984, n. 21, art. 9 LR 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5 LR 20 marzo 1989, art. 11, primo comma, LR 28 settembre 1990, n. 43 e art. 11, comma settimo, della presente legge)
Capitolo 06285 - Somma da versare al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale LR 10 dicembre 1973, n. 39, art. 55, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 11, sesto comma, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 18, LR 15 gennaio 1991, n. 13, art. 1, LR 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 18 e 55, quarto comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 11, quinto comma, della presente legge
lire 1.200.000.000
Capitolo 06341 - (NI) 2.1.1.5.2.2.10.10 (08.02) - Contributi ai Comuni per la riduzione del costo relativo alla erogazione dell’acqua per uso irriguo (art. 12 della presente legge)
lire 160.000.000
07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07063 - Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del commercio del turismo e dei servizi (art. 63, LR 4 giugno 1988, n. 11 e art. 14, primo comma, della presente legge)
lire 2.000.000.000
08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08029-03 (DV) - Spese per l’attuazione di un programma di opere pubbliche finalizzato al loro completamento funzionale, nonchè all’esecuzione di nuove opere di interesse locale, (art. 9, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, terzo comma, LR 24 dicembre 1991, n. 39, art. 29, primo e quindicesimo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 5, primo comma, della presente legge)
lire 4.000.000.000
Capitolo 08302-01(NI) 2.1.2.3.2.3.10.24 (03.02) - Programma integrato mediterraneo: finanziamenti per la realizzazione della scuola alberghiera di Pula - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e art. 8, secondo comma, della presente legge)
lire 790.000.000
09 - ASSESSORATO INDUSTRIA
Capitolo 09047 Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 9, LR 24 dicembre 1991, n. 39, art. 44, primo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 3 della presente legge)
lire 8.000.000.000
11 - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11102-03 - Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (LR 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, LR 30 maggio 1988, n. 18, art. 56, LR 22 gennaio 1990 n. 1, artt. 15 e 16, terzo comma, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, sesto comma, LR 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 79, primo comma e 84 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 17 della presente legge)
lire 500.000.000
12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITA’E ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12065 - (NI) 1.1.1.6.2.2.08.08 (05.01) - Contributo straordinario alla sezione della Lega contro i tumori (art. 16 della presente legge)
lire 50.000.000
Capitolo 12139- 02 Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, LR 22 gennaio 1990, n. 1, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 62, primo comma, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 15 della presente legge)
lire 2.800.000.000
13 - ASSESSORATO TRASPORTI
Capitolo 13027 - (NI) 2.1.2.3.5.09.18 (02.06) - Saldo d’impegni d’esercizio decorsi relativi a contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche e private di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma, LR 27 agosto 1982, n. 16 e art. 13 della presente legge)
lire 8.800.000.000
3. Ai maggiori oneri derivanti dal quinto comma del precedente articolo 20, quantificati in lire 14.728.000.000 per l’anno 1993, in lire 16.548.000.000 per gli anni dal 1994 al 2007 ed in lire 1.820.000.000 per l’anno 2008, si fa fronte con l’utilizzo delle seguenti voci del fondo per i nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03017:
voce 5 - provvedimenti nel settore degli interventi sociali
1993 lire 4.728.000.000
voce 6 - Altri provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi
1993 lire 10.000.000.000
1994 lire 16.548.000.000
4. Le relative spese fanno carico ai capitoli 03146 e 03147 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.


Art.22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 novembre 1992

Cabras