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Legge Regionale 29 settembre 1993, n. 48

Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (Legge Finanziaria 1993).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, è inserito il seguente:
"art. 2 bis.
1. Il fondo costituito ai sensi e per gli effetti della presente legge, potrà sottoscrivere azioni di nuova emissione della società LASI S.p.A., fino ad acquisire nel complesso una partecipazione non superiore al 70 per cento del capitale sociale della stessa, in modo che detta società possa effettuare interventi di recupero di impianti industriali inattivi, automaticamente e in deroga alle procedure previste per gli altri investimenti di cui alla presente legge".


Art.2
1. L'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa industriale, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, quella avente un massimo di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU, facente capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di cui al presente articolo, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali".


Art.3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro attività di produzione in Sardegna, dagli istituti di credito e dalle società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.
2. Ai fini della concessione del contributo è autorizzato, nel bilancio della Regione per il 1993, lo stanziamento di lire 5 miliardi per la costituzione di un apposito fondo presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) S.p.A.
La relativa convenzione è stipulata dall'Assessore regionale dell'industria previo concerto con l'Assessore regionale del bilancio, credito, programmazione e assetto del territorio.
3. Il contributo per l'abbattimento degli interessi passivi viene stabilito in misura pari al 60 per cento del tasso ufficiale di sconto e la relativa istanza deve essere inoltrata alla SFIRS.
4. Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali di produzione aventi investimenti fissi non superiori a lire 75 miliardi calcolati al netto di ammortamenti e rivalutazione.
5. L'Amministrazione regionale, mediante utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2, è autorizzata altresì a prestare, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti, garanzia fidejussoria, in via sussidiaria e nel limite massimo del 75 per cento, per il rimborso del capitale nominale anticipato alle imprese a fronte di commesse.
6. Gli oneri relativi a tali operazioni graveranno sulle imprese beneficiarie dell'anticipazione.
7. Il concorso sugli interessi e il rilascio delle garanzie è disposto con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'industria sulla base dell'istruttoria effettuata da un Comitato composto:
a) dal Presidente della SFIRS o da un suo delegato;
b) dal Direttore generale della SFIRS o da un suo delegato;
c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.4
1. Alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 30 della legge 20 aprile 1993 n. 17 (Legge finanziaria 1993) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Il Fondo è destinato altresì alla concessione, da parte delle Finanziarie controllate dalla Regione, in favore delle imprese, di anticipazioni dell'I.V.A. relativa agli investimenti, in misura non superiore all'80 per cento".


Art.5
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di lire 4.700.000.000 al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
L. 8.500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alle seguenti voci della Tab. A allegata alla legge finanziaria 1993
voce 10 L. 1.500.000.000
voce 11 L. 7.000.000.000
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
L. 1.200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della Tab. B allegata alla legge finanziaria 1993

In aumento
09 - ASSESSORATO INDUSTRIA
Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali( L.R. 10 dicembre 1976, n. 66, e successive integrazioni, art. 41 L.R. 30 maggio 1989, n. 18, e comma 1 del presente articolo)
L. 4.700.000.000

Capitolo 09050/01 (Nuova Istituzione) - 2.1.2.6.3.6.10.28 (02.02) - Somma da versare al fondo per la concessione di anticipazioni e di fidejussioni a fronte di anticipazioni su commesse alle imprese industriali (art. 3 della presente legge)
L. 5.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 settembre 1993

Cabras