Legge Regionale 9 dicembre 1994, n. 35
Convalidazione del D.P.G.R. del 16 settembre 1993, n. 294, relativo al prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente - Spese per lo smaltimento delle sostanze antiparassitarie non più utilizzabili
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.Articolo unico
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 16 settembre 1993, n. 294, concernente il prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 05063/01 dello stato di previsione dell’Assessorato della difesa dell’ambiente concernente: "Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1994
PalombaData a Cagliari, addì 9 dicembre 1994
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