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Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 40

Misure urgenti in materia di coordinamento di strutture organizzative regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Incarichi di coordinatore generale e di servizio e assegnazione al servizio ispettivo
1. Al fine di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa ed in attesa di un’organica disciplina della materia, le funzioni di coordinamento generale nell’Amministrazione regionale e nell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sono conferite agli impiegati che le svolgevano, alla data del 5 gennaio 1994, sulla base di atti di nomina adottati ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale), purché non venga superato, entro il termine di cui al comma 5, il periodo continuativo di esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento).
2. Per le strutture dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione che siano o che restino sprovviste di titolare della funzione di coordinamento generale, il relativo incarico può essere conferito anche ad impiegati del ruolo unico regionale inquadrati, al 1° gennaio 1986, nella settima qualifica funzionale ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42).
3. Al servizio ispettivo di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1988 possono essere assegnati anche impiegati del ruolo unico regionale inquadrati, alla data del 1° gennaio 1986, nella settima qualifica funzionale ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1989.
4. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di coordinamento di servizio nell’Amministrazione regionale e nell’Azienda delle foreste demaniali della Regione possono essere conferite agli impiegati che svolgevano le medesime funzioni, alla data del 5 gennaio 1994 e fino al 31 ottobre 1994, sulla base di atti di nomina adottati ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale), anche se sia decorso il periodo continuativo di esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1993. Il conferimento delle funzioni è disposto, su proposta dell’Assessore competente nel ramo dell’Amministrazione, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Il conferimento delle funzioni di coordinamento generale e di servizio e l’assegnazione al servizio ispettivo disposti a norma della presente legge hanno durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.
6. Agli impiegati incaricati delle funzioni di coordinamento generale e a quelli assegnati al servizio ispettivo a norma della presente legge è assicurata l’indennità di coordinamento generale.
7. Agli impiegati incaricati delle funzioni di coordinamento di servizio a norma della presente legge è assicurata l’indennità di coordinamento di servizio.
8. Sono fatti salvi gli atti di competenza dei coordinatori generali e di servizio adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.2
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1994
Palomba



Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1994

Palomba