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Legge Regionale 10 novembre 1995, n. 28

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali
1. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali) sono aggiunte in fine le parole "e, per i bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni quando le entrate derivano anche in parte da leggi regionali, decorrono dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del finanziamento medesimo."
2. Al comma 1 dello stesso articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, dopo le parole "sono inviati" sono aggiunte le parole "sempre a pena di decadenza.".


Art.2
Fondo per l'attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 7.650.000.000 (cap.01090).


Art.3
Emergenza idrica
1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.157 del 7 luglio 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza precitata con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, aggiuntivo alle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza stessa (cap. 01100); detto stanziamento è versato nella contabilità speciale di tesoreria di cui al precitato articolo 6, comma 3.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di agevolare ed accelerare al massimo il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ad anticipare, fino alla concorrenza di lire 1.000.000.000, le somme necessarie al funzionamento delle strutture stesse, i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria indicata nel precedente comma (cap.01101); i recuperi di detta anticipazione sono imputati al capitolo d'entrata 36219.


Art.4
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell'industria
1. E' autorizzata, nel-l'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni (cap.01068).
2. La "valutazione di possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva in termini di validità economica" di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 1993 deve intendersi riferita al settore produttivo in cui opera l'azienda in crisi.


Art.5
Fondo accordi sindacali
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 64 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono rideterminati in lire 32.000.000.000 per l'anno 1995 e in lire 53.200.000.000 per l'anno 1996 (cap. 03014).

Art.6
Finanziamenti alle Province per l'attività di programmazione
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, la somma di lire 800.000.000 da ripartirsi, in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali quale concorso al finanziamento delle spese relative alle attività di studio e di programmazione delle medesime interessanti l'economia locale, le infrastrutture ed i servizi, relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (cap. 04018/04).

Art.7
Smaltimento rifiuti
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n.17 (cap.05012/03).
2. Al relativo programma di intervento si applica l'articolo 68, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.


Art.8
Impianti di depurazione
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di un programma di impianti di depurazione (cap. 05013/10).
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.


Art.9
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per le finalità previste dall'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap.07037).
2. Il termine previsto dal comma 1 del precitato articolo 46 è rideterminato nel 31 dicembre 1995.


Art.10
Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 12.000.000.000 a favore di enti locali per la valorizzazione, a fini turistici, di aree minerarie dismesse - comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive - e per il completamento di opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico (cap. 07003/02).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.


Art.11
Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi
1. Nel comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, così come modificato dall'articolo 63 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo la parola "operanti" è aggiunta la seguente "prevalentemente".
2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000 (cap. 07063).


Art.12
Manifestazioni di grande interesse turistico
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 250.000.000 da destinare, quanto a lire 150.000.000, al Comune di Lanusei e, quanto a lire 100.000.000, al Comune di Villasimius quale contributo straordinario nelle spese sostenute dai predetti Comuni per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (cap. 07001/03).

Art.13
Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962
1. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V° Programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché gli interessi attivi maturati ed i recuperi ed i rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale sono impiegati, sino alla concorrenza di lire 17.000.000.000, quale stanziamento integrativo dei contributi per l'occupazione previsti dal paragrafo 2.2, titolo di spesa 11.2.02/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268.
2. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel V° Programma esecutivo di cui al comma 1.


Art.14
Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 13.000.000.000 (cap. 09047).
2. Ad ulteriore integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 1, lettera c) punto 2, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e dall'articolo 31 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 12.000.000.000 per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).
3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1995 dall'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, per l'attuazione di un programma di opere di viabilità è incrementata di lire 1.500.000.000 (cap.08042/07).
4. Tali stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuiti, quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 11.2.02/I, quello di cui al comma 2, al titolo di spesa 11.2.04/I e quello di cui al comma 3, al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.


Art.15
Interventi vari in materia di lavori pubblici
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 147.000.000 da destinare al Consorzio Acquedottistico del Sulcis quale integrazione del contributo per l'esercizio dei servizi acquedottistici e di impianti di potabilizzazione dell'anno 1993 (cap.08030).
2. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 118.000.000 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (cap. 08138/01).
3. Nella tabella E allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in corrispondenza della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche" è inserito il capitolo 08115/04 con i seguenti importi: 1995: 500, 1996: 500, 1997: 500.


Art.16
Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991
1. Ad integrazione del versamento disposto dall'articolo 63 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è disposto l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 4.000.000.000 dal Fondo di garanzia fidejussoria costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (cap. 36113/07).
2. E', altresì, disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap. 36113/07).


Art.17
Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. n. 17 del 1993
1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in applicazione dell'articolo unico, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, è autorizzato il limite d'impegno dodecennale di lire 5.000.000.000; le relative annualità sono iscritte in conto dei bilanci regionali per gli anni dal 1995 al 2006 (cap. 09045/15).

Art.18
Intesa di programma per la Sardegna Centrale
1. Nell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, l'espressione "è autorizzata" è sostituita dall'espressione "è utilizzata-".


Art.19
S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS (cap. 09040).

Art.20
Consorzi per le zone industriali
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese di gestione, anche pregresse (cap. 09029).
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.


Art.21
Programma di formazione professionale
1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995, determinata dall'articolo 36 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 59.000.000.000 (cap. 10001).
2. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.


Art.22
Consorzio per la formazione professionale agricola
1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000 a favore del di Cagliari - Consorzio senza finalità di lucro costituito tra enti di formazione professionale, organizzazioni professionali agricole ed enti regionali - per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (cap. 10014).

Art.23
Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 62 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"1. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a partire dall'anno 1995, gli enti aventi diritto ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono ottenere l'anticipazione dei contributi concessi nella misura del 95 per cento; dette anticipazioni possono essere utilizzate dai beneficiari nei dodici mesi successivi alla data di emissione del relativo decreto di concessione.
2. Il saldo del contributo di cui al comma 1 è erogato dietro presentazione del rendiconto munito dei relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati.".


Art.24
Modifica dell'art. 81 della L.R. n. 6 del 1995 - Progetti speciali
1. Il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:
"2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta Regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro il 30 novembre 1995. Nei successivi trenta giorni deve essere emesso il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente.".


Art.25
Progetti speciali finalizzati all'occupazione
1. Lo stanziamento previsto per l'anno 1995 dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è rideterminato in lire 114.600.000.000 (cap. 10136).
2. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, pari a lire 4.600.000.000 è ripartito tra i comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni nell'ambito dell'intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a' termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
3. La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modifiche e integrazioni.


Art.26
Interventi per favorire l'occupazione - L.R. n. 28 del 1984
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'arti-colo 38, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 22.350.000.000 - di cui lire 12.800.000.000 a favore del capitolo 10137/01, lire 4.200.000.000 a favore del capitolo 10143 e lire 5.350.000.000 a favore del capitolo 10146/02.
2. Limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni, sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1994 al fine di garanti-re la continuità di lavoro alle imprese già operanti.
3. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, derogato, da ultimo, dagli articoli 39, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è incrementata di lire 3.000.000.000 (cap. 10138).


Art.27
Borse di studio ex L.R. n. 28 del 1984 - Competenza residuale
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre gli impegni e i pagamenti a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 03071/01 del bilancio della Regione per l'anno 1995, per il completamento della corresponsione dei ratei e per i rimborsi delle tasse di iscrizione e frequenza dovuti, per gli anni accademici 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, a titolo di nuova borsa o di rinnovo della medesima.
2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1995, l'iscrizione della somma di lire 700.000.000 in conto del predetto capitolo 03071/01.


Art.28
Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro
1. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 1996.
Art. 29
L.R. n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, è sostituito dal seguente:
"2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese a enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale.".
2. La disciplina del presente articolo decorre dall'esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.
3. L'articolo 60 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.


Art.29
L.R. n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, è sostituito dal seguente:
"2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese a enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale.".
2. La disciplina del presente articolo decorre dall'esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.
3. L'articolo 60 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.


Art.30
Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia
1. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 6 è sostituito dal seguente:"Art. 50 -
1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n.1, una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia, per garantire l'autonoma programmazione di attività di pubblico spettacolo, comprensiva delle eventuali spese per teatri ed altri spazi destinati alle manifestazioni di pubblico spettacolo, in regola con le norme in materia di agibilità. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione un programma di spesa, finalizzato all'organizzazione di attività di pubblico spettacolo ed approvato a norma di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il corrente anno 1995, e di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali di bilancio per gli anni successivi; in detto programma non potranno essere ricompresi contributi per manifestazioni oggetto di sostegno diretto da parte dell'Amministrazione regionale. Lo stanziamento di lire 2.000.000.000 verrà suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di finanziamento ed erogato per l'80 per cento all'atto della concessione e per il residuo dopo l'approvazione del rendiconto di spesa.
Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L'Assessorato della Pubblica Istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco.".
2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n.17, modificato dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 1995 è abrogato.
3. Ad integrazione dello stanziamento previsto per l'anno 1995 sul capitolo 11102/03, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000.".


Art.31
Contributi per l'esercizio di attività teatrali
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad organismi pubblici e privati che intendono allestire strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili. La misura massima del contributo è fissata nel 50 per cento delle spese ammissibili per gli organismi privati e nell'85 per cento per gli organismi pubblici".
2. Per l'anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1993, è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Limitatamente allo stesso anno 1995 è data priorità all'accoglimento delle domande presentate dagli enti locali per l'acquisizione di locali già atti all'esercizio di attività teatrale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 50, comma 6, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 11115/03).


Art.32
Associazioni ricreative e culturali
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 350.000.000 alla Provincia di Nuoro per interventi in favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale, in possesso di riconoscimento ministeriale, per il risanamento di situazioni debitorie, derivanti dall'attività istituzionale (cap. 11092).

Art.33
Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole
1. Per le finalità previste dall'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 all'Ente per le Scuole Materne per la Sardegna (ESMAS) (cap. 11028).


Art.34
Contributi forfettari a sodalizi sportivi - L.R. n. 14 del 1994
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, lo stanziamento relativo al capitolo 11120 può essere utilizzato per la concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 aprile 1994, n. 14, relativa-mente alla successiva stagione agonistica.
2. A tal fine è autorizzato, per l'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 11120).


Art.35
Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale
1. I finanziamenti di cui al capitolo 11099, assegnati al , a partire dalle disponibilità relative all'annualità 1993, possono essere utilizzati anche nell'annualità successiva a quella di riferimento.


Art.36
Edilizia universitaria
1. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato, per l'anno 1995, all'articolo 46 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, per gli interventi di edilizia universitaria, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 11077).

Art.37
Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1995, già disposto dall'articolo 53 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, di un importo pari a lire 100.000.000.000 (cap. 12133/02).

Art.38
Prestazioni di assistenza ospedaliera
1. In conseguenza del nuovo sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto, a far data dal 1° gennaio 1995, dall'articolo 9 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 362, e in relazione alle modalità di pagamento parziale delle stesse, stabilito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l'anno 1995 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario 1996.
2. Detto mantenimento in bilancio è finalizzato all'accantonamento delle disponibilità necessarie a far fronte agli eventuali successivi conguagli delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno in corso da ciascuna struttura ospedaliera.
3. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1996 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997, è prioritariamente utilizzato, per compensare l'eventuale eccedenza dell'ammontare dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.


Art.39
Aziende di trasporto
1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per investimenti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

Art.40
Riduzioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'anno 1995, dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
L.R. 30 giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Progetti speciali per l'occupazione (cap.01080) lire 19.600.000.000
art. 64, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo accordi sindacali (cap. 03014) lire 3.263.000.000
art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca - Art.10 L.R. 28/84 (cap.05115) lire 1.500.000.000
art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'IVA - Art.1 L.R. 7/93 (cap.05116) lire 300.000.000
art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 -Fondo per le agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali - L.R. 35/91 (cap.07055) lire 3.500.000.000
art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde - L.R. 23/57 (cap.09039) lire 5.000.000.000
art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 -Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali - L.R. 44/89 (cap.09045/08) lire 10.000.000.000
art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 -Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione ed il funziona-mento dei C.E.D. - comma 7, L.R. n. 13 del 1991 (cap. 07069/01) lire 200.000.000
art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 -Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali - art. 60, L.R. n. 1 del 1990 (cap. 11099) lire 15.000.000
2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzate dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già differite dall'articolo 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, e dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono ulteriomente rideterminate per gli anni dal 1996 al 1999; l'autorizzazione di spesa destinata agli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 51 del 1993 è ridotta, per l'anno 1995, di lire 6.500.000.000 (cap.07026/01).


Art.41
Minori riduzioni di spesa
1. La riduzione di spesa di lire 4.050.000.000, disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativamente al capitolo 05085 è soppressa; lo stanziamento dello stesso capitolo è rideterminato, per l'anno 1995, in lire 19.500.000.000.
2. La riduzione di spesa di lire 200.000.000 disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, relativamente al capitolo 07039/04, è soppressa.


Art.42
Copertura finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
01 - PRESIDENZA
Cap. 01080 –
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, artt. 4, comma 3, e 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e art. 40, comma 1, della presente legge)
lire 19.600.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03014 –
Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 68, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 64, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
lire 3.263.000.000
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
lire 2.160.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 2 - lire 190.000.000
voce 6 - lire 1.970.000.000
Cap. 03017 –
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
lire 56.039.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B, allegata alla legge finanziaria:
voce 1 - lire 30.000.000.000
voce 5 - lire 5.000.000.000
voce 6 - lire 6.000.000.000
voce 9 - lire 15.000.000.000
voce 10 - lire 39.000.000
Cap. 03145 –
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1 L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)
Lire 22.488.000.000
Cap. 03146 –
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)
Lire 58.227.000.000
Cap. 03147 –
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investi-menti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)
Lire 9.773.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05115 –
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 40, comma 1, della presente legge)
Lire 1.500.000.000
Cap. 05116 –
Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993 n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 40, comma 1, della presente legge)
Lire 300.000.000

07 - TURISMO
Cap. 07026/01 –
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e art. 40, comma 2, della presente legge)
Lire 19.000.000.000
Cap. 07055 –
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e artt. 4, comma 3 e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 4, commi 1 e 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 40, comma 1, della presente legge)
Lire 3.500.000.000
Cap. 07069/01 –
Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione e il funzionamento dei centri elaborazione dati (L.R. 23 gennaio 1986, n. 20, art. 84, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
Lire 200.000.000

09 - INDUSTRIA
Cap. 09039 –
Aumento del fondo speciale di rotazione per la concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti (art. 1, L.R. 18 maggio 1957, n. 23, L.R. 29 aprile 1960, n. 7, L.R. 15 marzo 1978, n. 12, art. 27, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 72, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 9, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 4, 3° comma, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, della L.R. 7 apri-le 1995, n. 6 e art. 40, comma 1, della presente legge)
Lire 5.000.000.000
Cap. 09045/08 –
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (artt. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 4, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 40, comma 1, della presente legge)
Lire 10.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11099 –
Finanziamento per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30 e artt. 4, comma 3 e 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 40, della presente legge)
Lire 15.000.000

In aumento
ENTRATA
Cap. 36113/07 - (Denominazione variata) –
Recuperi dal fondo di garanzia fidejussoria di cui all'arti-colo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dal fondo per l'anticipazione dei contributi in conto capitale per le piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (art. 63, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 16 della presente legge)
Lire 24.000.000.000
Cap. 36219 - (Nuova istituzione) - 3.6.2
Recuperi delle somme anticipate dalla Regione per il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 2, della presente legge)
Lire 1.000.000.000

01 - PRESIDENZA
Cap. 01068 –
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale (L.R. 26 aprile 1993, n. 20, art. 10, comma 2, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 11, lett. e), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4 della presente legge)
Lire 1.000.000.000
Cap. 01090 –
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 11 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8 e art. 2 della presente legge)
Lire 7.650.000.000
Categoria 11 - Nuova istituzione -
EMERGENZA IDRICA
Cap. 01100 - (Nuova istituzione) –
2121031016 (03.02) cat. progr. 11 Finanziamento aggiuntivo regionale per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma d'interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica da versare alla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 1, della presente legge)
lire 1.000.000.000
Cap. 01101 - (Nuova istituzione) –
2114011016 (03.02) cat. progr. 11
Anticipazioni per il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, i cui oneri ricadono sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 2, della presente legge)
Lire 1.000.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03071/01 –
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari, finalizzate al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 39, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 27 della presente legge)
Lire 700.000.000

04 - ENTI LOCALI
Cap. 04018/04 - (Nuova istituzione) –
1115421133 (01.06) cat. progr. 04
Finanziamenti alle Province per l'attività di studio e programmazione relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (art. 6 della presente legge)
Lire 800.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05012/03 –
Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 68 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 7 della presente legge)
Lire 9.000.000.000
Cap. 05013/10 - ( Denominazione variata) –
Spese per la realizzazione e il completamento di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 8 della presente legge)
Lire 1.500.000.000
Cap. 05085 –
Premi alle imprese di pesca per il fermo temporaneo delle navi; indennità giornaliera ai componenti l'equipaggio e rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (artt. 1, 2 e 3, L.R. 22 luglio 1991, n. 25, art. 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 22, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 41, comma 1, della presente legge)
Lire 4.500.000.000

07 - TURISMO
Cap. 07001/03 - (Denominazione variata) –
Contributi per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; contributo ai Comuni di Lanusei e Villasimius per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 84, commi 2 e 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 12 della presente legge)
Lire 250.000.000
Cap. 07003/02 - (Nuova istituzione) –
2123231024 - (03.02)
Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione a fini turistici di aree minerarie dismesse comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive nonché per il completamento di opere di valorizzazione di località turistiche (art. 10 della presente legge)
Lire 12.000.000.000
Cap. 07037 –
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumono apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (artt. 17 e 18, L.R. 7 giugno 1984, n. 28 art. 48, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, artt. 59, 60, 61 e 62, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 34, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 43, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 46, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 9 della presente legge)
Lire 4.000.000.000
Cap. 07039/04 –
Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane per favorire le imprese singole ed associate nell'innovazione dei prodotti e nell'efficienza organizzativa (art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 41, comma 2, della presente legge)
lire 200.000.000
Cap. 07063 - (Denominazione variata) –
Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti prevalentemente nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 63, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 14, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 11 della presente legge)
Lire 300.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08030 –
Contributi di esercizio per la gestione di acquedotti e di impianti di potabilizzazione (art. 17, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 39, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 4, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 15, comma 1, della presente legge)
Lire 147.000.000
Cap. 08115/04 - (Denominazione variata) –
Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (art. 18, comma 3, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 15, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 15, comma 3, della presente legge)
Cap. 08138/01 - (Nuova istituzione) –
2123230726 - (03.02)
Somma da versare al c/c bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568, L.R. 12 novembre 1982, n. 40, art. 20, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 15, comma 2, della presente legge)
Lire 118.000.000
Cap. 08042/07 –
Spese per l'attuazione di un programma di opere di viabilità (art. 14, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 13 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14, comma 3, della presente legge)
Lire 1.500.000.000

09 - INDUSTRIA
Cap. 09029 - (Nuova istituzione) –
2.1.1.5.8.2.10.28 (02.02)
Contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali per le spese di gestione (art. 20 della presente legge)
Lire 1.000.000.000
Cap. 09040 –
Finanziamento alla SFIRS per l'aumento del capitale sociale (art. 66, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 95, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 68 e 117, comma 3, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 29, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 37, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 44, comma 6, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 19 della presente legge)
Lire 4.000.000.000
Cap. 09045/15 –
Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n.17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 17 della presente legge)
Lire 5.000.000.000
Cap. 09047 –
Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della Regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 44, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 3, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 20, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, lett. e), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14, comma 1, della presente legge)
Lire 13.000.000.000
Cap. 09054 –
Spese per la realizzazione di infra-strutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14, comma 2, della presente legge)
Lire 12.000.000.000

10 - LAVORO
Cap. 10001 - (Denominazione variata) –
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, art. 36, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 21 della presente legge)
Lire 9.000.000.000
Cap. 10014 - (Nuova istituzione) –
1.1.1.4.1.2.06.05 (05.02) cat. progr. 02
Contributo straordinario al Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari, per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (art. 22 della presente legge)
Lire 600.000.000
Cap. 10021 - (Denominazione variata) –
Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione stessa (L.R. 23 febbraio 1968, n. 14) e contributi ad altri enti operanti in Sardegna (art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20 della presente legge)
Cap. 10136 –
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 87, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, L.R. 4 agosto 1987, n. 34, art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 artt. 4, commi 2 e 4, e 6, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 4, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 57, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 27, comma 6, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 36 della legge finanziaria, art. 10, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 18, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 25 della presente legge)
Lire 4.600.000.000
Cap. 10137/01 –
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26 della presente legge)
Lire 12.800.000.000
Cap. 10138 –
Contributi ai comuni, singoli o associati, alle province e alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e alle società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 58, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 34, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 39, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26 della presente legge)
Lire 3.000.000.000
Cap. 10143 –
Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi (art. 10, comma 1, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26 della presente legge)
Lire 4.200.000.000
Cap. 10146/02 –
Contributo per le spese effettivamente sostenute relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari da erogare alle cooperative e società di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26 della presente legge)
Lire 5.350.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11028 - (Denominazione variata) –
Contributi all'Ente per le scuole materne per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, adibiti a scuola materna e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludiche (art. 75, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 33 della presente legge)
Lire 1.000.000.000
Cap. 11077 –
Contributi per interventi di edilizia universitaria (art. 49, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 46, comma 1, L.R. 7 aprile 1996, n. 6 e art. 36 della presente legge)
Lire 1.500.000.000
Cap. 11092 - (Nuova istituzione) –
1.1.1.5.2.2.06.06 (05.04)
Finanziamento alla Provincia di Nuoro per interventi di risanamento finanziario a favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale (art. 32 della presente legge)
Lire 350.000.000
Cap. 11102/03 –
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89 e art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, artt. 4, comma 3 e 50, commi 1 e 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 30 della presente legge)
Lire 2.000.000.000
Cap. 11115/03 - (Denominazione variata) –
Contributi in conto capitale ad organismi pubblici e privati, nelle spese per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l'esercizio teatrale (art. 4, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 50, comma 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 31 della presente legge)
Cap. 11120 - (Denominazione variata) –
Contributi forfettari a favore di sodalizi sportivi dell'Isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, L.R. 15 aprile 1994, n. 14 e art. 34 della presente legge)
Lire 1.000.000.000

12 - SANITA'
Cap. 12133/02 –
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad interazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt.15, 16 e 17 L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art.19, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art.11, comma 8, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, art. 53, commi 1 e 2, della L.R. 7 aprile -1995, n. 6 e art. 37 della presente legge)
Lire 100.000.000.000

13 - TRASPORTI
Cap. 13026 –
Contributi regionali alle aziende pubbliche e private di trasporto per investimenti (art. 9, L.R. 27 agosto 1982, n. 16, art. 31, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 101, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 35, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 a art. 39 della presente legge)
Lire 10.000.000.000
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire -------------------
1996 lire 20.154.000.000
1997 lire -------------------
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6.
Cap. 03017 –
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire -----------------
1996 lire 5.000.000.000
1997 lire 5.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 10 della tabella B, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

In aumento:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03014 –
Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 68, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 64, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 10, L.R. 7 aprile 1995, n. 8 e art. 5 della presente legge)
1995 lire ------------------
1996 lire 20.154.000.000
1997 lire ------------------

09 - INDUSTRIA
Cap. 09045/15 –
Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n.17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 17 della presente legge)
1995 lire ------------------
1996 lire 5.000.000.000
1997 lire 5.000.000.000.


Art.43
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 10 novembre 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 10 novembre 1995

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