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Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20

Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche di carattere generale
l. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27agosto 1992 n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al servizio di neuropsichiatria infantile dell' Unità sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all' articolo 11 comma 3 lett b), nn. 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio1995 n. 5.
2. Le espressioni " dipartimento della salute mentale" e " servizio di neuropsichiatria infantile" di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17 comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono intentendersi sostituite dalle espressioni " Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e " Servizio della tutela materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici.
3. Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma1, punto 4), della legge regionale 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL.


Art.2
Sostituzione dell' articolo 3della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992è sostituito dal seguente:
" Art. 3 (requisiti per l' accesso ai servizi)
1. Costituisce condizione per l' accesso ai servizi socio - assistenziali previsti dall' articolo 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal " Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici",dal " Servizio della tutela materno - infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell' ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.


Art.3
Sostituzione dell' articolo 5della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 5 (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4)
1. Gli enti locali interessati all' organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dall' Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio - assistenziali previsto dall'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988,n. 4.
2. Sarà data precedenza, nell' attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.
3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l' ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell' Amministrazione regionale.
4. L' Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma1, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5.
5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall' articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.
6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l' 80% all' atto dell' avvio, per la restante quota a conclusione dell' attività .".


Art.4
Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 6 (Sussidio economico)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.
2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all' articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d' intervento.".


Art.5
Modifica all' articolo 7della legge regionale n. 15 del 1992
1. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
" 1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A ingrado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/ o dell' autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana".


Art.6
Sostituzione dell' articolo 8della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992è sostituito dal seguente:
" Art. 8 (Competenze della equipe dipartimentali)
1. I servizi di cui all' articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali.
2. Per i casi di carenza nell' Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all' Azienda viciniore.
3. Nel caso in cui l' equipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.".


Art.7
Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 9 (Stato di bisogno economico)
1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall' articolo 41,comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di accompagnamento.
3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni.
4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.
5. I limiti di reddito previsti dai precedenticommi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".


Art.8
Sostituzione dell' articolo 11della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 11 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 11 (Procedimento di concessione del sussidio)
1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all' allegato B della presente legge.
2. Il comune, dopo aver accertato l' esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda- alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall' utente interessato. L' Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta formulando altresì il parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del sussidio.
3. Nel dieci giorni successivi il comune trasmette all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.
4. Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.
5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.
6. L' erogazione del sussidio è delegata alcomune di residenza dell' assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4.
7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda".


Art.9
Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 12 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente:
" art. 12. (Costituzione presso i comuni del fondo per l' erogazione del sussidio)
1. Per l' erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l' Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell' anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, recante " Assistenza economico - sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.".


Art.10
Sostituzione dell' articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 13 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 13. (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche)
1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d' intervento di cui al precedente articolo 6.
2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari tutori o curatori la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.
3. Con la stessa cadenza richiedono all' Azienda USL competente l' accertamento delle condizioni cliniche.
4. Le modifiche intervenute sono comunicate all' Assessorato dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale per l' aggiornamento del fondo di cui all' articolo 9.".


Art.11
Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L' articolo 15 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 15 - (Istruttoria dei ricorsi)
1. Al fine di curare l' istruttoria dei ricorsi di cui all' articolo 16, è istituita presso l' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale e composta da:
a) l' Assessore regionale dell' igiene e sanità edell' assistenza sociale o un suo delegato, confunzioni di Presidente;
b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale dei primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;
c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto,oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;
d) un funzionario medico dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
e) un funzionario amministrativo dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.
2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.
3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.
4. I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggetto del ricorso.
5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e la indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni e modificazioni.".


Art.12
Abrogazione dell' articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 Norma transitoria
1. L' articolo 14 della legge n. 15 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all' esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge.
2. Una volta esaurito l' esame delle domande dicui al precedente comma, le Commissioni decadono.
3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell' articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.
4. Ai suddetti componenti, con l' eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell' articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita.


Art.13
Supporti organizzativi
1. Alle Commissioni di cui all' articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano assicurano:
a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;
b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica; c
) l' invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.


Art.14
Sostituzione dell' articolo 20della legge regionale n. 15 del 1992.
1. L' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell' articolo 1 comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987 n. 44)
1. Per i soggetti già titolari, alla data di entratain vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall' articolo1, comma 1, lett b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall' operatore del servizio socio - assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l' opportunità terapeutica del ricovero,ovvero individua il tipo di intervento più adeguatoal caso concreto in base all' articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.
2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
3. Sino all' espletamento delle attività di verifica,per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l' applicazione degliarticoli 1, comma 1, lett b) e 5, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1987.
4. Per l' anno 1992 la retta prevista dall' articolo 1, comma 1, lett b), della legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.
5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio - assistenziali, di cui al DPGR 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal DPGR 23 agosto 1990,n. 145.
6. L' ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge instrutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall' applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.
8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall' articolo 11".


Art.15
Ammontare della retta di ricovero
1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l' ammontaredella retta di ricovero di cui all' articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli annisuccessivi l' ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

Art.16
Integrazione dell' allegato A della legge regionale n. 15 del 1992.
1. Nell' allegato A alla legge regionale n. 15 del1992 è aggiunta alla fine la parola " Autismo".

Art.17
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge valutati, rispettivamente, in lire 2.000.000 annue e in lire 40.000.000 per l' anno 1997, fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997- 1999 e a quello del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Gli oneri relativi all' attuazione dell' articolo15 fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 maggio 1997

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