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Legge Regionale 7 maggio 1999, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Competenze dell'Autorità d'ambito
l. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), è sostituita dalla seguente:
"b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, anche mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; in tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994, vengono individuati i. soggetti da salvaguardare sulla base di parametri oggettivi di carattere economico e gestionale che garantiscano la qualità del servizio ed economie di gestione, tenuti altresì presenti i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 36 del 1994. E' comunque esclusa la salvaguardia delle gestioni riconducibili alla previsione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), della Legge n. 142 del 1990;".


Art.2
Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato
l. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1997, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto della situazione organizzativa esistente e dell'opportunità di mantenere le gestioni da salvaguardare.".

Art.3
Gestioni dell'ESAF
l. L'articolo 18 della legge regionale n. 29 del 1997 è soppresso.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'ESAF può assumere esclusivamente nuove gestioni di reti idriche delle quali sia dimostrata la convenienza economica. Fino all'organizzazione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito, l'ESAF può continuare l'attuale attività di gestione di servizi idrici in atto.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'ESAF, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano pluriennale di razionalizzazione dei costi di gestione e di esercizio, finalizzato al conseguimento, entro un periodo massimo di quattro anni, del pareggio del bilancio dell'ente.
4. Tale piano, entro dieci giorni dalla sua approvazione, è consegnato all'Assessore regionale dei lavori pubblici e, entro i successivi venti giorni, è approvato con delibera della Giunta regionale e reso immediatamente esecutivo. Il Consiglio di amministrazione dell'ente predispone una relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore dei lavori pubblici.
5. La mancata presentazione del piano nei previsti termini, determina l'automatica decadenza del Consiglio di amministrazione dell'ESAF.
6. Al conseguimento degli obbiettivi contenuti nel piano, e comunque entro un periodo massimo di quattro anni decorrenti dalla data di approvazione del piano da parte del Consiglio di amministrazione, l'ESAF è soppresso e trasformato in società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficienza., efficacia ed economicità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 maggio 1999

Palomba