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Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24

Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione
l. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l’intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico - forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del Piano generale di forestazione, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla Giunta regionale.
2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l’Assessore della difesa dell’ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il Consiglio di amministrazione dell’Ente foreste.


Art.2
Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna
l. E’ istituito l’Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato "Ente".
2. L’Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.
3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.
4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all’Ente le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale, ed in particolare le leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, 15 maggio 1995, n. 14, 23 agosto 1995, n. 20, e 13 novembre 1998, n. 31.
5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono aggiunte in fine le seguenti righe:
"Difesa dell’ambiente
16) Ente foreste della Sardegna"
6. L’Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.


Art.3
Funzioni dell’Ente e modalità del loro esercizio
1. Sono attribuite all’Ente le seguenti funzioni:
a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;
b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
c) assicurare il proprio apporto di mezzi e personale alle campagne antincendi;
d) provvedere all’esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 50 del regio decreto - legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n; 1126; restano di competenza dell’Amministrazione regionale l’individuazione dei terreni da vincolare, l’imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
e) provvedere all’esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;
f) svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
g) promuovere, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell’Ente;
h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;
l) promuovere e divulgare i valori naturalisticí, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;
m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;
n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.


Art.4
Organi dell’Ente
l. Sono organi dell’Ente:
1.
il Presidente;
2.
il Consiglio di amministrazione;
3.
il Collegio dei revisori.


Art.5
Il Presidente
l. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.


Art.6
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Un consigliere, esperto in materia forestale, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
3. Un consigliere, esperto in materie agricole, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura
4. Due consiglieri, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, sono scelti tra i sindaci e gli altri consiglieri comunali in carica all’atto della designazione in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall’Ente. Ad essi non si applica l’incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall’articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995.
5. Il Consiglio di amministrazione:
a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell’Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all’articolo 1 e nell’osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;
b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle varie attività dell’Ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;
d) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
e) approva i regolamenti dell’Ente;
f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione;
h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
i) delibera sull’acquisizione e restituzione dei terreni;
l) nomina i direttori dei servizi, sentito il direttore generale.


Art.7
Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale
1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all’attività di sistemazione idraulico - forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell’articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell’amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell’Ente.


Art.8
Controllo interno di gestione
l. Per l’esercizio del controllo interno di gestione sull’attività dell’Ente, l’ufficio di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 è integrato con personale esperto nel settore forestale.

Art.9
Regime contrattuale del personale dell’Ente
l. In deroga all’articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, il personale dell’Ente costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.
2. Nella negoziazione del contratto collettivo regionale del comparto la Regione è legalmente rappresentata da un apposito comitato, composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 59, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, i cui nominativi sono proposti alla Giunta regionale d’intesa fra l’Assessore competente in materia di personale e l’Assessore competente in materia di ambiente.
3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell’Ente, ovvero di personale dell’Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l’Assessore competente in materia di personale.
4. Nella sua attività il comitato è assistito da una o più organizzazioni datoriali del comparto agricolo - forestale, con le quali l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale competente in materia di personale, è autorizzato a definire le necessarie intese.
5. In sede di prima applicazione il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo - forestale, nonché le confederazioni cui le stesse sono associate.
6. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 gravano sul bilancio dell’Ente.


Art.10
Risorse per la contrattazione
l. L’ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell’Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell’Ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell’Assessorato del bilancio.
3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell’Ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell’Ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio medesimo.


Art.11
Indirizzi per la contrattazione
l. Gli indirizzi per la contrattazione, che devono tener conto dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo - forestale, sono proposti alla Giunta regionale d’intesa fra l’Assessore competente in materia di personale e l’Assessore competente in materia di ambiente.

Art.12
Personale dell’Ente
l. Il personale, inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l’Azienda delle Foreste Demaniali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell’Ente. Il medesimo personale può optare per mantenere immutata la propria posizione previdenziale, può chiedere la liquidazione dell’indennità di fine rapporto maturata al momento del transito nell’Ente e, se spettanti, mantiene comunque gli altri diritti di cui alla legge regionale n. 15 del 1965 e successive integrazioni e modificazioni.
2. In deroga al comma 1, il personale dell’Azienda appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale può optare, entro il 31 dicembre 1999, per il rientro nell’organico del Corpo.
3. Il personale del ruolo unico regionale in servizio presso l’Azienda delle Foreste Demaniali può optare, entro gli stessi termini, per la permanenza nei ruoli regionali.
4. E’ altresì trasferito alle dipendenze dell’Ente dal 1° gennaio 2000 il personale che abbia prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici periferici dell’Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.
5. Il restante personale in servizio al 31 dicembre 1999 presso gli uffici periferici dell’Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dai contratti collettivi del settore forestale, è trasferito anch’esso dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell’Ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.
6. La dotazione organica del personale dell’Ente, fino all’approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nell’anno 1999, soggetto all’avviamento ai termini dell’articolo 5, comma 1, numero 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.
7. L’inserimento nell’organico dell’Ente non comporta presunzione di stabilità del posto di lavoro.


Art.13
Modalità di accesso al lavoro
l. Le assunzioni agli impieghi nell’Ente avvengono:
1.
per le mansioni di operaio comune, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in Legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni;
2.
per le mansioni di operaio qualificato o superiore, mediante selezione pubblica disciplinata dal regolamento dell’Ente;
3.
per i disabili, secondo le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
4.
per le funzioni dirigenziali ed impiegatizie, mediante pubblico concorso ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998.


Art.14
Salvaguardia del trattamento economico in godimento
l. Al personale trasferito all’Ente ai sensi dell’articolo 12 non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all’atto del trasferimento.

Art.15
Patrimonio dell’Ente
l. L’Ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.
Costituiscono il patrimonio dell’Ente:
1.
il fondo di dotazione;
2.
i cespiti derivanti dalle attività economiche dell’Ente;
3.
i contributi annuali della Regione sarda;
4.
i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;
5.
i beni trasferiti dall’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda;
6.
i beni strumentali utilizzati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3;
7.
i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
8.
gli altri beni comunque acquisiti.


Art.16
Soppressione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda
l. A far data dal 1° gennaio 2000 l’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda è soppressa.
2. L’Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all’Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.
3. L’Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.
4. 1 beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all’Azienda delle Foreste Demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all’Ente per un periodo di novantanove anni.
5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l’Azienda costituiscono patrimonio dell’Ente foreste della Sardegna.


Art.17
Norma finanziaria
l. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 206.000.000.000 a decorrere dall’anno 2000.
2. Ai medesimi si fa fronte:
1.
quanto a lire 6.000.000.000, con le disponibilità recate per gli anni 2000 e seguenti dal capitolo 05036 del bilancio della Regione;
2.
quanto a lire 200.000.000.000, con la variazione di cui al comma 3.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte, con effetto dall’anno 2000, le seguenti variazioni:
In diminuzione
ENTRATA
Cap. 36117 (soppresso) -
Recuperi di somme anticipate agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l’indennità di malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione e per l’assegno per il nucleo familiare a carico degli Istituti previdenziali ed assistenziali competenti (art. 1, L.R. 15 maggio 1990, n. 12)
1999 -----------------
2000 lire 7.000.000.000
2001 lire 7.000.000.000
03 - BILANCIO
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
1999 --------------------
2000 lire 200.000.000.000
2001 lire 200.000.000.000
mediante pari riduzione della voce 2 della Tabella B allegata alla L.R. 18 gennaio 1999, n. l.
05 - AMBIENTE
Cap. 05018 (soppresso) -
Spese per le anticipazioni agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l’indennità di malattia, per maternità, infortunio, cassa integrazione e per l’assegno per il nucleo familiare (L.R. 15 maggio 1990 n. 12)
1999 -------------------
2000 lire 7.000.000.000
2001 lire 7.000.000.000
In aumento
05 - AMBIENTE
Cap. 05036 - (D.V.) -
Contributo annuo all’Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti
1999 ----------------------
2000 lire 194.000.000.000
2001 lire 194.000.000.000
Cap. 05036/01 - (D.V.) -
Contributo annuo all’Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti
1999 -----------------
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 6.000.000.000
4. Gli oneri per l’attuazione della presente legge gravano sui capitoli 05036 e 05036/01 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alle competenze spettanti, per l’anno 1999, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell’Ente gravano sui capitoli 201, 202 e 203 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda per l’anno 1999.


Art.18
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
l. Dal 1° gennaio 2000 sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985.
2. Le disposizioni recate dall’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 1991, dall’articolo 109 della legge regionale n. 44 del 1986 e dall’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1990 non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico - forestale posti in essere in economia dall’Ente.
3. Fino al 31 dicembre 1999 resta ferma l’attuale competenza dell’Assessorato della difesa dell’ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico - forestale.
4. In tutti i casi in cui una norma si riferisca all’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con la presente legge, all’Ente foreste della Sardegna.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1999, le funzioni di direttore generale dell’Ente sono svolte dal direttore generale dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l’Azienda.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1999

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