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Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 2

Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 2
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Proroga dei contratti
l. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuità territoriale dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, con effetto dal l° gennaio 2001 e fino alla data di aggiudicazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, i contratti in essere per l’esercizio dei collegamenti medesimi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte:
a) per l’anno 2001, per l’importo valutato in euro 1.808.000, con le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S13.017 (cap. 13039);
b) per l’anno 2002, per l’importo valutato in euro 3.098.741, con il bilancio 2002 - 2004 (UPB S13.017).


Art.2
Entrata in vigore
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 gennaio 2002

Pili