Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 4
Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
2. A tal fine l’Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:
a) contributi per la formazione e l’integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l’accesso al credito;
b) contributi per l’attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l’attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.
Art.2
Requisiti dei consorzi fidi
a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;
b) essere costituiti da imprese agricole;
c) avere operatività regionale o almeno provinciale;
d) avere sede operativa nel territorio della Regione;
e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;
f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.
2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.
Art.3
Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria
a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
b) in misura adeguata all’ammontare (finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.
2. L’ammontare dei contributi di cui comma 1 non può essere superiore all’a montare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.
3. La garanzia prestata con l’utilizzo del contributo regionale:
a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a aiuti di Stato concessi sotto forma garanzie;
b) è cumulata con altri eventuali aiuti garantire il rispetto dei massimali aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;
c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
4. I contributi di cui alla lettera b) comma 2 dell’articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
Art.4
Competenze della Giunta regionale
a) la misura dei contributi;
b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
c) le priorità nella erogazione dei contributi;
d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell’attività di consulenza;
e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell’Amministrazione regionale;
f) le modalità di controllo da parte dell’Amministrazione regionale sull’utilizzo dei contributi regionali.
Art.5
Scioglimento o liquidazione
Art.6
Sanzioni
a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;
b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;
c) l’esclusione dall’accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.
Art.7
Relazioni informative
2. I consorzi fidi comunicano all’Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.
Art.8
Attuazione degli aiuti
Art.9
Copertura finanziaria
a) quanto all’anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 4 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;
b) quanto agli anni 2003 e 2004 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002‑2004.
Art.10
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 gennaio 2002
Pili