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Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 8

Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.


Art.2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.


TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
1. E’ approvato in euro 10.074.240.000 in termini di competenza ed in euro 6.417.341.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2002.

Art.4
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale ridetermina, con proprio decreto, le autorizzazioni di cassa disposte nel bilancio per l’anno 2002.


STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
Art.5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13).


ELENCHI
Art.6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.


Art.7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la rassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesse alla presente legge.


Art.8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 delle legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conte di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.9
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.


DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.10
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (UPB S02.45) previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 34010 (UPB E02.015)

Art.11
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il Direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del Direttore del servizio "Gestione del personale" dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (UPB S02-045) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna Direzione generale.

Art.12
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03145 e 03146 (UPB S03.060) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l’attuazione di Programmi cofinanziati dell’Unione Europea da imputarsi al capitolo 02053 (UPB S02.035).

Art.13
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08173 (UPB S08.051) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 259.000.


Art.14
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata 36126 (UPB E08.034), l’iscrizione al capitolo di spesa 08247 (UPB S08.065) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 457 del 1978, fanno carico sullo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08254 (UPB S08.066).


Art.15
1. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1988, relativi all’azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art.16
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d’entrata 35013 (UPB E11.024), le somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497, in conto del capitolo di spesa 11347 (UPB S11.073) per le finalità previste dal comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art.17
1. Le spese di cui al capitolo 11251 (UPB S11.057) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni.

Art.18
1. Le spese di cui al capitolo 11251 (UPB S11.057) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni.

Art.19
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 (UPB E01.025) e 36203 (UPB E08.027) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 2002, degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2001.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto, a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975, la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento, di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.20
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2001 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai Programmi Integrati d’Area approvati a’ termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e agli interventi inclusi nella programmazione negoziata attingendo alle disponibilità del capitolo 03026 (UPB S03.008);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000 - 2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.


Art.21
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall’Unione Europea, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione Europea.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato, entro cinque giorni, alla competente Commissione consiliare.


Art.22
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione Consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

Art.23
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione Consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

Art.24
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno 1998, per l’utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l’anno 2002.

BILANCIO PLURIENNALE
Art.25
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 nel testo allegato alla presente legge.


Art.26
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004.


ENTRATA IN VIGORE
Art.27
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 aprile 2002.

Pili