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Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 13

Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell’inverno 2001 e 2002.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa
1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità 2001 e 2002 e delle gelate dell’inverno 2001 e 2002 che hanno colpito l’intero territorio regionale, è autorizzato, anche ad integrazione di eventuali finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di euro 250.000.000.

Art.2
Interventi a favore degli imprenditori agricoli
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza delle avversità atmosferiche, abbiano raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone.
2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.
3. Compatibilmente con quanto stabilito nel punto 11.3.2. degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”, la misura del contributo è finalizzata al risarcimento integrale del danno subito ed è fissata mediante la determinazione di parametri per singola coltura, differenziati in base al danno effettivamente subito, per le diverse aree territoriali.


Art.3
Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all’interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.
2. Il contributo è concesso a condizione che:
a) il coltivatore diretto, l’imprenditore agricolo titolare di pensione derivante da attività agricola o l’imprenditore agricolo a titolo principale non abbiano potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell’acqua di irrigazione, negata totalmente o parzialmente, ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza idrica;
b) le aziende abbiano subito una perdita di produzione non inferiore al 20 per cento nelle zone svantaggiate o al 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l’esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.


Art.4
Contributi alle piccole aziende
1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono estesi, fino all’ammontare massimo di 13.000.000 di euro, ai titolari di imprese agricole che abbiano la qualifica di piccole aziende, non ricompresi negli articoli 2 e 3; sono definite piccole le aziende agricole capaci di assorbire da un minimo di 0,5 ULU ad un massimo di 1 ULU.

Art.5
Tetto degli aiuti
1. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 non possono superare l’ammontare di euro 50.000 per singola azienda.
2. L’ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è elevato a euro 100.000 per le cooperative di conduzione e per le altre società considerate imprenditori a titolo principale dall’articolo 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Art.6
Semplificazione
1. I contributi, previsti nelle diverse tipologie di intervento, sono concessi alle aziende danneggiate aventi diritto, mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ammontare del danno subito e l’ubicazione dell’azienda agricola all’intero del territorio della Sardegna.

Art.7
Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per gli anni 2001 e 2002, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche.
2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi Consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata negli anni 2001 e 2002.
3. La spesa prevista per l’attuazione del presente articolo è determinata in euro 5.000.000 per l’anno 2002 (cap. 06166).


Art.8
Misura degli aiuti - Esclusioni
1. La misura degli aiuti istituiti dalla presente legge non può superare l’entità dei danni subiti in conseguenza delle calamità indicate.
2. Dall’importo dei diversi aiuti sono detratte le somme percepite in dipendenza di regimi assicurativi. E’ esclusa la concessione di aiuti in presenza di eventuali regimi di assicurazione agevolata.


Art.9
Direttive di attuazione
1. Le direttive di attuazione della presente legge sono emanate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art.10
Attuazione degli aiuti
1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l’esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art.11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 250.000.000 per l’anno 2002 e in euro 20.511.521 per gli anni dal 2003 al 2017 si fa fronte:
a) per l’anno 2002: quanto a euro 50.786.830 con le entrate derivanti dal recupero dei crediti vantati - nei confronti di operatori agricoli e previo loro accertamento e quanto ad euro 199.213.170 mediante la contrazione di uno e più mutui nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1987, n. 8, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2003;
b) per gli anni dal 2003 al 2004 con le variazioni di cui al comma 2 e per gli anni dal 2005 al 2017 con la legge di bilancio dei rispettivi anni.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2002 e per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni
ENTRATA
In aumento: UPB E03.032 -
Ricavo di mutui
Competenza
2002 euro 199.213.170
Cassa
2002 euro 199.213.170
UPB E06.003
Entrate e recuperi vari ed eventuali (cap. 34001-07)
Competenza
2002 euro 50.786.830
SPESA
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.003
Fondo cassa
2002 euro 50.786.830
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.023
Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente
2002 euro -
2003 euro 20.511.521
2004 euro 20.511.521
In aumento
03 - BILANCIO
UPB S03.038
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro -
2003 euro 11.952.780
2004 euro 11.439.255
UPB S03.039
Capitale su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro -
2003 euro 8.558.741
2004 euro 9.072.266
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.026 -
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche (cap. 06166)
Competenza
2002 euro 250.000.000
Cassa
2002 euro 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 agosto 2002

Pili