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Legge Regionale 3 luglio 2003, n. 8

Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1
Dichiarazione
l. La Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall’articolo 3, lettera f), dello Statuto Speciale, interpretate dall’articolo 58 del D.P.R. n. 348 del 1979 e dall’articolo 80 del D.P.R. n. 616 del 1977, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientifica.


Art.2
Commissione di inchiesta
1. E’ nominata, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 124 e 125 del Regolamento del Consiglio, una Commissione d’inchiesta con il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nell’Isola di materiali radioattivi nonché lo stato di avanzamento degli studi propedeutici alle localizzazioni di depositi provvisori o di stoccaggio o di smaltimento di materiali radioattivi nel territorio regionale.
2. Successivamente il Presidente della Regione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Consiglio Regionale sugli esiti dell’inchiesta, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sia sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionale.
3. Ove necessario il Consiglio regionale promuove l’adozione di apposite norme di attuazione statutarie che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l’effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.


Art.3
Misure urgenti di vigilanza e controllo
1. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze nell’Isola di materiali nucleari e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate, nonché l’immissione di nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.

Art.4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 luglio 2003

Pili