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Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22


Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019.

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2017, n. 22

Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 46 del 29 settembre 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art.1
Disposizioni finanziarie

1. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 114.844.536,21 quale acconto per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio sanitario regionale relativo all'anno 2017 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
2. È autorizzata l'estinzione anticipata dei mutui regionali in essere per un importo pari a euro 30.315.000 (missione 50 - programma 02 - titolo 3) e la spesa relativa ai conseguenti oneri finanziari, pari ad euro 1.090.000 (missione 50 - programma 01 - titolo 1). Per l'anno 2017, gli spazi finanziari conseguenti all'estinzione anticipata di cui al primo periodo, pari a euro 30.315.000, sono resi disponibili per gli enti locali ai sensi dell'articolo 15 sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno).
3. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 8.200 a copertura delle spese sostenute dagli enti locali per il completamento dell'allestimento delle relative unità introduttive realizzate nell'ambito del progetto "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e istituti della cultura" (missione 05 - programma 03 - titolo 2).
4. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 280.000 quale contributo straordinario al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro da utilizzare per le spese di funzionamento e per la gestione dei servizi bibliotecari (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
5. Al fine di promuovere eventi, seminari, iniziative formative finalizzate al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 22.000 in favore del Comune di Nuoro per l'Osservatorio territoriale sul bullismo della Provincia di Nuoro (missione 04 - programma 02 - titolo 1).
6. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 1.400.000 in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892 di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017).
7. Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).".
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementata, per l'anno 2017, di euro 170.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).
9. I contributi destinati ai comuni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) assegnati con la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), tabella D e la legge regionale 11 maggio 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), articolo 4, comma 23, permangono in capo ai comuni che entro il 31 dicembre 2018 hanno avviato i relativi interventi.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementata, per l'anno 2017, di euro 600.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
11. All'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 13 è così sostituito:
"13. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 450.000 per la concessione di un finanziamento straordinario a favore del Consorzio di bonifica del nord Sardegna per far fronte agli oneri derivanti dalla transazione con la Società sviluppo finanziario MG a r.l. relativa ai lavori di costruzione delle opere di adduzione della diga sul Rio Mannu di Pattada - 1° stralcio (Progetto A.C. 50012/A ex Cassa per il Mezzogiorno). Qualora gli oneri della transazione siano riconosciuti, anche in parte, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il finanziamento concesso è al pari riconosciuto quale credito dell'Amministrazione regionale da parte del Consorzio di bonifica del nord Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 2).";
b) al comma 19 le parole "titolo 2" sono sostituite con le parole "titolo 1".
12. Al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è così sostituita:
"a) euro 100.000 per la realizzazione, interpretazione, registrazione e diffusione di opere audiovisive di animazione in lingua sarda destinate ai bambini e ragazzi di fascia prescolare e scolare (missione 05 - programma 02 - titolo 1);";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a bis) euro 50.000 per la realizzazione, interpretazione, registrazione e diffusione nell'ambito di manifestazioni a rilievo nazionale o internazionale di prodotti musicali e di animazione in lingua sarda destinati a bambini di fascia prescolare e scolare primaria (missione 05 - programma 02 - titolo 1);".
13. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 15, della legge regionale n. 5 del 2017 è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 80.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
14. Una quota pari a euro 576.000 delle risorse stanziate, per l'anno 2017, in applicazione dell'articolo 8, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2017 in conto del capitolo SC05.0856 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), e non utilizzate, è destinata, per il medesimo anno, quanto a euro 300.000 e a euro 276.000 alle finalità, rispettivamente, di cui agli articoli 12 e 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), (missione 06 - programma 01 - titolo 2; missione 06 - programma 01 - titolo 1). Per gli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 140.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
15. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2017 le parole "titolo 1" sono sostituite con le parole: "titolo 2" e le parole "capitolo SC06.0807" sono soppresse.
16. Per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di aiuti in favore delle aziende agricole dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0976). Gli aiuti sono erogati direttamente dal comune nel quale è censito l'allevamento colpito dal morbo. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono stabilite le tipologie di aiuti ammissibili e le modalità di erogazione degli stessi nel rispetto del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
17. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è autorizzata a favore dei comuni, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 destinata sia all'erogazione del saldo del contributo già ritenuto ammissibile con deliberazione della Giunta regionale n. 40/22 del 1° settembre 2017, sia all'erogazione del contributo per spese ammissibili già sostenute per gli eventi calamitosi avvenuti nel corso dell'anno 2017 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).
18. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle sole spese sostenute per fronteggiare le calamità naturali verificatesi nei mesi di gennaio e marzo 2017, è prorogato al 31 ottobre 2017.
19. È autorizzata la prosecuzione dei progetti aggiudicati a valere sugli avvisi pubblici cofinanziati con il POR FSE 2007/2013 non conclusi al 31 dicembre 2015. La relativa spesa integrativa è autorizzata in euro 400.000 per l'anno 2017 (missione 15 - programma 02 - titolo 1).
20. Nel punto 1 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna) il periodo "Sono escluse dal beneficio le associazioni e società sportive aventi sede nelle isole minori della Sardegna" è soppresso.
21. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), le parole "ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011" sono soppresse.

Art. 2
Norma finanziaria e variazioni di bilancio

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui al comma 1 e ulteriori variazioni del bilancio previsionale per l'anno 2017, e per gli anni 2018 e 2019, di cui agli allegati n. 1 (Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologie) e n. 2 (Tabella n. 2 -Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 settembre 2017

Pigliaru

Allegati alla presente legge:

1)Tabella A - Prospetto dimostrativo della copertura finanziaria

2) Allegato 1 - Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologia

3) Allegato 2 - Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli

4) Allegato 3 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica

5) Allegato 4 - Allegato per il tesoriere


Ultimo aggiornamento: 27.09.17

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