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Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).
LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n.1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

Fonte: Supplemento Ordinario n. 1, al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 16 del 14 maggio 2009.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni urgenti
nei settori istituzionale e finanziario


Art. 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1, Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato, nell'anno 2009, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quote parte, nell'anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 - legge finanziaria 2004);
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), è abrogata.
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) Fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 28.679.000
2010 euro 108.641.000
2011 euro 132.641.000
2012 euro 132.641.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 17.127.000
2010 euro 109.950.000
2011 euro 109.950.000
2012 euro 119.950.000
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
8. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
9. Per l'anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista dall'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione nella misura necessaria al rispetto del patto di stabilità interno, al netto della maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di cofinanziamento nazionale, dando priorità alle conservazioni diverse da quelle previste dal comma 10 del medesimo articolo. L'accertamento della posta di entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette conservazioni è rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria regionale, tenendo conto anche dell'applicazione della presente disposizione. Il termine previsto dall'articolo 58, comma 1, punto 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è prorogato nell'anno 2009 al 30 giugno.
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale presenta al Consiglio un'analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata.
11. Ai sensi del comma 10, l'obbligazione si intende giuridicamente perfezionata allorché sia determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l'attuazione del comma 10, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 200.000 per l'eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) (UPB S01.04.002).
13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 69, comma 1, lettera c), e comma 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 è sostituito rispettivamente con 2009 e 2011;
b) nell'articolo 70, comma 2, è eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate, nello stato patrimoniale, al netto delle quote ammortizzate.
4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali o al costo storico o valore presente nell'ultimo conto del patrimonio. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002.";
c) nell'articolo 70, comma 9, il riferimento all'anno 2007 è sostituito con quello del 2010.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), è abrogato.
15. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione di società a partecipazione regionale è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 4.200.000 (UPB S01.05.001).
16. Per il funzionamento e per le attività istituzionali delle società a completa partecipazione regionale Fase 1 e delle partecipate di Sardegna ricerche, Porto Conte e CRS4, è autorizzata la spesa valutata, rispettivamente, in euro 4.000.000 e 6.500.000 annui (UPB S02.04.001).
17. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.04.004).
18. Per la manutenzione, gestione e implementazione dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale è autorizzata una spesa valutata in euro 1.475.000 annui (UPB S02.04.013).
19. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.04.014).
20. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale e i suoi componenti accedono al sistema informatico regionale di contabilità. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura che tale diritto venga di fatto esercitato.
21. Per la copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di programmazione è autorizzata una spesa valutata in euro 4.500.000 annui;
tale somma è riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale) (UPB S08.02.003).
22. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 è autorizzata, nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.10.006).
23. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, per i quali la Regione abbia già provveduto all'erogazione dei relativi contributi, possono essere avviati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
25. I termini di impegno dei finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle province, ai comuni ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), sono prorogati al 31 dicembre 2009.
26. Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare entro il 15 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:
a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;
c) consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.
La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
27. Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella determinazione della spesa di personale, gli enti locali non computano le spese relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di collaborazione, la somministrazione di lavoro, il personale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), qualora le risorse per farvi fronte siano specificamente assegnate per tali finalità dalla Regione.
28. Le province e i comuni assoggettati al rispetto del patto di stabilità interno, devono escludere dal meccanismo di calcolo, così come determinato dall'articolo 77 bis della legge n. 133 del 2008, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento, sia dai saldi riferiti al triennio 2009-2011, i pagamenti di spese in conto capitale finanziati con risorse assegnate dalla Regione.
29. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito come segue (UPB S01.06.001):
a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Alla riserva finanziaria del 3 per cento per le funzioni associate dei comuni, si applicano i requisiti ed i criteri di riparto di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
b) a favore delle province euro 69.700.000.
30. Per la realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese per l'assistenza tecnica a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.03.001 da reintegrarsi a' termini dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006.
31. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000 - 2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 aprile 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, anche per finalità differenti da quelle per le quali sono state stanziate, purché rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.
32. I finanziamenti concessi a favore degli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti e, per l'eventuale quota residua, con le risorse già iscritte nelle corrispondenti Misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalità permangono nel conto dei residui.
33. È autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo I, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 per attività od operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007/2013. La somma di cui al comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2007 permane nelle disponibilità di AGEA che la utilizza per garantire sia il cofinanziamento della quota regionale degli aiuti relativi al Programma di sviluppo rurale per gli anni 2007- 2013 che il pagamento dell'IVA a favore dei medesimi soggetti (UPB S06.04.023).
34. Al fine di eliminare il deficit di cassa dell'ESAF in liquidazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ESAF medesimo la somma di euro 48.600.000, previa cessione alla medesima dei crediti di imposta maturati dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato (UPB S07.07.003).
35. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda.
5 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e
fognario, costituisce attività istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere del demanio regionale.
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio
idrico integrato appena completate; ad esso sono altresì trasferiti tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attività documentali e d'archivio del disciolto ente.".
36. Per la realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), la Regione è autorizzata a porre in essere un'operazione di indebitamento, la cui quota capitale è da rinvenire nei limiti di impegno disposti per gli anni dal 2009 al 2017 dallo Stato con la succitata disposizione; la relativa spesa è valutata in euro 150.000 per ciascuno dei medesimi anni (UPB S08.01.005).
37. Il comma 15 dell'articolo 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), è sostituito dal seguente:
"15. All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione è rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalità previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.".
38. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine è stanziata una spesa valutata in euro 8.000.000 annui (UPB S07.06.001).
39. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008 è rideterminata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2018, in euro 23.500.000 anche a favore delle aziende private (UPB S07.06.002).
40. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, è rideterminato in euro 19.093.000, con il limite di spesa a regime di euro 11.530.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 2.316.000 delle risorse complessive, è destinata alla remunerazione della produttività e del merito individuale valutati secondo criteri di premialità e selettività (UPB S01.02.003).
41. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 40.
42. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 è ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziate nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).
43. A valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2008 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2008 per la realizzazione dei relativi programmi regionali, l'Amministrazione regionale può servirsi di una cabina di regia finalizzata al supporto dell'attività progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche (UPB S02.01.001).
44. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.".
45. Per fronteggiare esigenze di pagamento da effettuarsi necessariamente in contanti in casi di eventi eccezionali e straordinari, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata l'apertura di uno o più conti correnti bancari intestati alla Regione e accesi presso il Tesoriere regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione emessa su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina le modalità, i criteri e le forme di gestione e di rendicontazione del conto e nomina, su proposta dell'Assessore competente per materia, il responsabile alla tenuta del conto, da 7 individuarsi tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
46. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), così come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008 è abrogato.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004), utilizzato presso l'Amministrazione regionale; a tal fine è stanziata una somma valutata in euro 100.000 annui (UPB S02.03.004).
48. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 430.000 per i costi di esercizio e del personale impegnato nelle procedure di completamento delle operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader 2000-2006. La ripartizione, a favore degli otto GAL operanti, è effettuata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (UPB S01.04.002).
49. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui dei capitoli SC04.1753 (UPB S04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
50. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, di categoria non inferiore alla D, muniti di laurea conseguita al termine di un corso di studi universitario di durata almeno quadriennale. I commissari liquidatori già nominati, che difettano dei predetti requisiti, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge e sono sostituiti con decreto del Presidente della Regione. Al dipendente regionale, anche in quiescenza, nominato commissario liquidatore compete un compenso mensile pari alla retribuzione di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza dall'articolo 43 del vigente contratto collettivo regionale per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali; le risorse di cui al comma 42 del medesimo articolo 7 possono essere utilizzate, nelle more del trasferimento ai comuni delle competenze dei consorzi industriali di cui alla tabella F - parte prima, allegata alla predetta legge regionale n. 3 del 2008, anche per spese di funzionamento.
51. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), è aggiunto il seguente:
"17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:
1) a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma
11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, nonché a funzionari di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali necessarie ad assolvere agli specifici compiti attribuiti all'ufficio dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo e la sua durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.".
52. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 1.000.000 per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014).
53. Al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), sono soppresse le parole: “, su presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, di importo corrispondente,”.
54. La Giunta regionale provvede alla ricognizione delle situazioni di anomalia normativa e contrattuale esistenti all'interno delle amministrazioni regionali a seguito dei mutamenti intervenuti nella disciplina del pubblico impiego e adotta i provvedimenti amministrativi e predispone i disegni di legge necessari al riordino della materia e a contenere il contenzioso in un'ottica di omogeneizzazione dei trattamenti e razionalizzazione degli istituti normativi.
55. L'Amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, subentra ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), nei rapporti giuridici ed economici con il personale di cui all'articolo 5 della medesima legge.
56. Al predetto personale che è inquadrato, anche in sovrannumero, nel ruolo unico regionale e immediatamente assegnato agli uffici, si applica il contratto di lavoro collettivo per i dipendenti del comparto dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione. Al medesimo personale è riconosciuto per intero:
a) il maturato economico in godimento che è mantenuto con assegno ad personam non riassorbibile;
b) il servizio precedentemente prestato presso i citati soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1995, ai fini previdenziali, economici e giuridici.
57. Al personale di cui ai commi 55 e 56 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia collocato in quiescenza a richiesta, sono corrisposti gli incentivi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006; al medesimo personale che sia comunque collocato in quiescenza entro sessanta giorni, è riconosciuta una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio.
58. Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 37 del 1995.
59. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1995 è aggiunto il seguente:
"01. Al personale comandato ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della medesima legge.".

Art. 2
Norme in materia di entrate

1. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 è affidata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate). L'Amministrazione regionale provvede a trasmettere ad essa la documentazione e i dati relativi ai crediti di rispettiva pertinenza. Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337). Tali procedure sono applicabili anche al recupero dei crediti di competenza degli enti e delle agenzie regionali.
2. Le spese derivanti dall'attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie sono a carico dell'Agenzia Sardegna entrate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:
a) le modalità operative di riscossione e di riversamento;
b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
c) il saggio di interesse applicabile;
d) le modalità di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.
4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 si applica anche ai rimborsi di versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti e delle sue agenzie.
6. Per le attività economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna entrate i soggetti:
a) per i quali può essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), da parte dell'Agenzia delle entrate;
b) che pur esercitando attività produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
c) che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.
7. "Sardegna entrate", verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le segnalazioni alla predetta Agenzia statale e all'Assessore competente in materia di entrate, finalizzate al recupero dell'IRAP e dei tributi compartecipati di competenza della Regione.
8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, è corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.
9. Per gli anni dal 2009 al 2012 alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, compete la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali); tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008 sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008.
10. La riduzione d'aliquota di cui al comma 9 non è cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2008 e può essere fruita nei limiti e negli ambiti consentiti dalla normativa europea genera le e di settore relativi al regime "de minimis". Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e tutti gli enti pubblici.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sono, altresì, esentati dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea, i soggetti operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, di seguito individuati:
a) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).
12. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna entrate, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:
a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione di tali comunicazioni nei termini stabiliti dal provvedimento comporta la decadenza dall'agevolazione.
13. L'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 è abrogato.
14. L'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2007 è abrogato.
15. L'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006 è così sostituito:
"4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.".
17. In via di interpretazione autentica e limitatamente alle ipostesi di graduatorie non ancora definitive per il conseguimento degli assegni di merito e di affitto casa é riconosciuta la portabilità dei crediti universitari degli studenti che accedono dopo il primo anno, a facoltà per il cui accesso è previsto il numero chiuso. Tale disposizione opera nei limiti finanziari già assegnati ai rispettivi bandi.
18. Ai fini dell'immediata predisposizione e attuazione del programma di formazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2008, la Giunta regionale approva un provvedimento stralcio del Piano regionale per i servizi, le politiche e l'occupazione. Tale provvedimento è trasmesso al Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la conseguente approvazione.
19. In relazione all'avviato processo costitutivo delle nuove relazioni tra i paesi dell'area del Mediterraneo, in funzione della creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove un piano pluriennale di iniziative finalizzate al sostegno in Sardegna di tale processo al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e l'integrazione economica Sud-Sud; il piano è attuato tramite azioni di informazione, divulgazione e formazione che promuovono la reciproca conoscenza dei sistemi territoriali ed economici e prevedano la partecipazione attiva degli attori sociali, economici e culturali regionali, pubblici e privati dei paesi mediterranei interessati. La Giunta realizza tali iniziative nell'ambito del programma ENPI.

Capo II
Interventi urgenti a sostegno
dei settori sociale ed economico


Art. 3
Primi interventi a favore delle politiche sociali
e del lavoro

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 per l'anno 2009 è pari ad euro 126.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.004);
b) risorse regionali per euro 32.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007). Al fine di un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione degli interventi disposti ai sensi delle predette leggi;
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007);
f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali.
Tali risorse sulla base di criteri, adottati con decreto assessoriale, sono destinate, in particolare, ai componenti del nucleo familiare più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di assistenza (UPB S05.03.007).
2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto è autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 71.050.000 destinata:
a) quanto ad euro 30.000.000 (UPB S05.03.007) da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di
contrasto alla povertà attraverso i seguenti interventi:
1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
2) concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del servizio civico comunale. La suddetta somma è ripartita tra i comuni secondo il seguente criterio:
1) 35 per cento in parti uguali;
2) 35 per cento sulla base del numero degli abitanti residenti;
3) 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati risultanti alla data del 31 dicembre 2008;
b) quanto a complessivi euro 25.000.000 (S02.03.006) a favore dei comuni per le seguenti finalità:
1) euro 15.000.000 per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988), e successive modifiche e integrazioni; detto fondo è integrato da parte dei comuni con la quota di competenza a valere sul fondo unico in misura non inferiore al 50 per cento. Le risorse, pena la decadenza, devono essere impegnate dai comuni entro il 31 dicembre 2009; alla ripartizione delle stesse si provvede con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;
2) euro 10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse. L'Ente foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori. I comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità;
c) quanto ad euro 3.000.000 per l'anticipazione dei benefici degli ammortizzatori sociali mediante utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.004);
d) quanto ad euro 10.000.000 da reperire in conto dell'UPB S06.06.004 anche attraverso variazioni compensative di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, per la concessione di sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà. Gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a' termini dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2008, devono intendersi quali sussidi;
e) quanto ad euro 3.000.000 per la costituzione di un "Fondo di garanzia etica" destinato a sostenere persone appartenenti alle fasce sociali più deboli sottoposte ad indebitamento insostenibile per la sopravvenuta onerosità dei prestiti dalle stesse contratti; i criteri e le modalità di gestione del Fondo sono stabiliti in apposita direttiva della Giunta regionale (UPB S05.03.007);
f) quanto ad euro 50.000 per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà (UPB S01.03.003).
3. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), è così sostituito:
"Art. 34 (Osservatorio regionale sulle povertà)
1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale sulle povertà per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna.
2. La composizione dell'Osservatorio, che deve prevedere rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative nel territorio sardo, è definita con delibera della Giunta regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio, che durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive, spettano i rimborsi spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale di strutture e di personale dell'Amministrazione regionale.".
4. È istituito un comitato interassessoriale per le emergenze economiche e sociali presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori competenti in materia di lavoro, di industria e di programmazione. Il comitato, che si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povertà, agisce attraverso il confronto con le parti sociali per il monitoraggio delle situazioni di crisi produttive e occupazionali e ha come scopo quello di garantire il coordinamento delle politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di crisi; a tal fine individua misure atte a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Il comitato si avvale di strutture e personale dell'Amministrazione regionale. Per lo svolgimento delle attività del comitato è autorizzata una spesa valutata in euro 300.000 nell'anno 2009 (UPB S01.01.002).
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998 così come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2004, quale incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale. Gli effetti di tale disposizione si applicano anche ai lavoratori già beneficiari di analogo intervento economico in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le apposite direttive attuative. Ai lavoratori, già impegnati in attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e interessati da processi di stabilizzazione occupazionale mediante esternalizzazione di servizi pubblici, effettuate ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legislativo, in attuazione alla previsione legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 550, della legge n. 244 del 2007, sono estesi gli incentivi previsti e tuttora vigenti in materia di assunzione in società costituite a totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico.
6. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è in via prioritaria impiegato in attività di formazione professionale, orientamento e di politiche del lavoro. Spetta al personale iscritto alla lista, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro originario e la sua iscrizione alla lista col subentro dell'Amministrazione regionale, una indennità pari al trattamento economico fondamentale come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (UPB S06.06.004). Gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), e non ancora definiti alla data di iscrizione di tale personale nella lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarità contabile dei rendiconti presentati e nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.02.001).
7. Le spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorché finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione.
In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra.
8. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui a favore delle amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri servizi per il lavoro (CSL) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dal master plan per i servizi per l'impiego. L'Amministrazione regionale può assegnare, alle province che ne facciano richiesta, unità lavorative iscritte alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, da impiegarsi, nelle more della loro definitiva ricollocazione, nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dei Centri servizi per il lavoro (UPB S02.03.006).
9. Ad integrazione del finanziamento statale a favore delle politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e al decreto ministeriale 21 giugno 2007 (Istituzione del fondo per le politiche giovanili) è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 750.000 (UPB S05.03.012).
10. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 1.680.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all'accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l'INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001).
11. È autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema informativo del lavoro della Regione Sardegna (SIL Sardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi e operativi (UPB S02.04.013).
12. L'articolo 6, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 è così modificato: dopo le parole "crisi occupazionale" sono aggiunte le seguenti: "e per il mantenimento dei livelli occupazionali in specifici settori dell'attività produttiva manifatturiera e dei servizi culturali, della ricerca e dell'innovazione, della comunicazione e dell'informazione in accertato stato di crisi. I progetti sono approvati nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005;".
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013, la spesa di euro 9.500.000 per il completamento della fase di impianto e il relativo consolidamento e potenziamento dei centri servizi per il lavoro e lo svantaggio, e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d'impiego di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni nel corso del precedente esercizio. La Giunta regionale, a tal fine, è autorizzata all' impegno delle relative somme a valere sul Fondo regionale per l'occupazione o, previe le necessarie verifiche con l'autorità di gestione, a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007- 2013. La Giunta regionale, inoltre, approva entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente norma, apposito disegno di legge finalizzato alla stabilizzazione dei predetti lavoratori nei ruoli delle amministrazioni competenti.
14. Per l'attuazione dei commi 12 e 13 di norma si opera attraverso le forme pattizie di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), che dispone, tra l'altro, che le amministrazioni regionali, nei limiti delle loro attribuzioni, possano concludere accordi nell'ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per sostituire quest'ultimo o per disciplinarne il contenuto.
15. Nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 38 è così sostituito:
"1. Gli enti gestori aggiornano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari procedendo all'acquisizione d'ufficio della documentazione mediante consultazione diretta delle banche dati dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali.";
b) il comma 4 dell'articolo 38 è abrogato;
c) nell'articolo 40, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nei confronti degli assegnatari ai quali sia stato applicato un canone maggiorato per omessa o incompleta presentazione della documentazione relativa al reddito, gli enti gestori rideterminano il canone di concessione per ciascun periodo reddituale di riferimento, procedendo alla collocazione nella relativa fascia di appartenenza.
2 ter. A tal fine, gli enti gestori accertano i dati reddituali secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 38 e notificano agli assegnatari il prospetto di dettaglio dei canoni arretrati. Il debito così calcolato potrà essere estinto, a domanda, in un termine massimo di cinque anni. Sul debito sono quantificati gli interessi legali.
2 quater. Con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito, da compiersi entro sessanta giorni dalla relativa notifica, consegue il venir meno dello stato di morosità e la cessazione dei procedimenti legali in atto.
2 quinquies. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzino la propria posizione debitoria, gli enti gestori attivano le procedure di cui all'articolo 22.
2 sexies. Il procedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa può essere interrotto, anche ad esecuzione iniziata, per una sola volta, nel caso in cui l'assegnatario provveda al pagamento del debito pregresso.".
16. Nella legge regionale 5 luglio 2000, n.7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e alla legge 23 agosto 1995, n. 22), il comma 6 dell'articolo 3 è così sostituito:
"6. Nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, dell'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, l'ente gestore applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5.".
17. Al fine di adeguare l'intervento regionale disposto dall'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), e sue modificazioni, in favore delle scuole dell'infanzia non statali per fronteggiare i crescenti oneri di gestione a carico delle stesse è autorizzata per l'anno 2009 e anni successivi una spesa valutata in euro 22.000.000; il comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008 è abrogato (UPB S02.01.003).
18. All'articolo 4, comma 1, lettera a), all'ultimo capoverso della legge regionale n. 3 del 2008 è aggiunto il seguente:
"anche attraverso servizi degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9) (UPB S02.01.006)".
19. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 9 è così sostituito:
"1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde e ne cura l'aggiornamento e la gestione servendosi della collaborazione del CONI.";
b) le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 17 sono soppresse;
c) il comma 1 dell'articolo 41 è così sostituito:
"1. L'Assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi, accertamenti e azioni di monitoraggio. Le azioni di monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna possono essere realizzate anche in collaborazione con il CONI.".
20. È autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 annui per la concessione di contributi alle federazioni delle associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali (UPB S05.03.005).
21. Nella legge regionale n. 17 del 1999 i commi 3 e 4 bis dell'articolo 23 sono abrogati.

Art. 4
Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano

1. La Giunta regionale predispone un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l'anno 2009. Il piano, che deve tener conto nella sua attuazione anche di procedure abbreviate ove consentite, deve in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e deve prevedere:
a) il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e di collegamento con il sistema produttivo;
b) la formazione ed il reinserimento nel sistema degli enti locali e nei settori dei beni culturali e della tutela ambientale, di lavoratori espulsi dal sistema produttivo con più di quaranta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l'autoimpiego, la cooperazione e la diffusione dell'imprenditorialità in particolare giovanile e femminile;
d) la previsione di azioni orizzontali di collegamento tra scuola, università, formazione e imprese; in particolare devono essere incentivati i tirocini formativi, l'apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione e i programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.
Il piano deve agire in sinergia e complementarietà con le politiche nazionali e regionali dirette; in particolare le azioni formative e di politica attiva devono intervenire a completamento delle azioni a sostegno al reddito con finalità di riqualificazione e ricollocazione. Al fine di consentire l'aggiornamento e la riqualificazione dei titolari e dei collaboratori delle PMI chiamati a fronteggiare le emergenze del mercato, il piano disporrà l'assegnazione di vouchers individuali. La Giunta regionale deve assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del perseguimento degli obiettivi del piano.
Il piano è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge e inviato alle Commissioni consiliari competenti in materia che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. Entro ulteriori trenta giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva.
2. L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, così come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, è così modificato:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione Sardegna può, in conformità alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Gli strumenti di incentivazione devono essere attivati conformemente:
1) alle regole sugli aiuti di stato derivanti dai regolamenti comunitari sugli aiuti in esenzione;
2) a specifici regimi di aiuto notificati dalla Regione Sardegna in conformità con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2007- 2013;
3) a specifici regimi di aiuto quadro notificati dallo Stato, compresi quelli riferiti alle norme temporanee a sostegno del finanziamento delle imprese per i periodi di crisi economica e finanziaria, compresi quelli finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari e patrimoniali e per la ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio delle piccole e medie imprese, e a favore dell'occupazione; per tali ultime finalità è impiegata una somma non inferiore ad euro 5.000.000, da destinare a contributi in conto occupazione, dello stanziamento iscritto in conto del Fondo per la programmazione negoziata.".
b) nel comma 5 il periodo successivo alla lettera d) è sostituito dal seguente:
"Oltre alle risorse indicate, gli strumenti di incentivazione possono utilizzare:
1) le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato;
2) le risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata;
3) le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri enti pubblici;
4) le risorse del Fondo programmazione negoziata, che assume la seguente denominazione: "Fondo per
la programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive".
Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul fondo della programmazione negoziata di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purché sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, 14 comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi, è rideterminata in euro 19.500.000 per l'anno 2009 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Tale spesa è ripartita secondo le seguenti misure:
a) 50 per cento a favore di tutti i consorzi; b) 50 per cento a favore dei consorzi fidi che possiedano i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi; ai fini dell'applicazione del presente comma l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le eventuali variazioni di bilancio (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003). I predetti contributi sono destinati prevalentemente alla concessione di fideiussioni, escutibili a prima richiesta, a favore dei finanziamenti contratti dalle imprese con sede legale in Sardegna, e destinati:
a) alle garanzie per nuovi investimenti;
b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
c) ad operazioni di smobilizzo e/o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione statale, regionale e locale.
4. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna è istituito, presso la SFIRS, un fondo di controgaranzia, con una dotazione, per l'anno 2009, di euro 5.000.000, che assiste le garanzie prestate dai Consorzi fidi a favore delle suddette imprese. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo (UPB S08.01 .001).
5. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 22, la lettera b) è così sostituita:
"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali;";
b) nel comma 25, dopo le parole: "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14" e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti", "o l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).".
6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 è destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.
7. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
8. È autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse, nonché per studi e sperimentazioni sull'utilizzo ecocompatibile del carbone (UPB S06.03.023).
9. È autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Società IGEA Spa per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (UPB S04.06.002).
10. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività industriale e/o estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2009, la spesa di euro 7.500.000 (UPB S04.06.005).
11. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata una spesa valutata in euro 35.000.000 annui (UPB S06.03.024).
12. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate, INTEX Spa, F. Gold Sardinia Spa, Fluorite di Silius Spa e Progemisa Spa, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.600.000 (UPB S06.03.024).
13. È autorizzata la spesa di euro 20.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l'Ati-Ifras a seguito della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Ministero dei beni culturali, Ministero delle attività produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001 in base al decreto legislativo n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun comune, con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio (UPB S04.06.005).
14. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, così determinato (UPB S07.07.003):
a) euro 28 per abitante (secondo i dati demografici risultanti dal censimento ISTAT 2001) finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
b) l'importo che residua, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), quello che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, a conclusione delle sottoscrizioni in corso, l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010 e 2011 sono assegnati, anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai comuni che hanno ceduto il possesso degli impianti alla società affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni, successivamente alla cessione degli impianti e fino al 31 dicembre 2011.
15. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 14 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono
delle garanzie integrative regionali per il rimborso del capitale, interessi ed oneri accessori nel limite dell'importo massimo di euro 30.000.000 e per un periodo non superiore a tre anni. I relativi oneri sono valutati in euro 900.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S08.01.001).
17. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'ulteriore stanziamento di euro 8.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per l'anno 2010 (UPB S07.07.002).
18. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attività industriali), per un importo complessivo di euro 18.000.000 possono essere destinate all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attività produttive. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
19. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. 337. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 annui (UPB S06.04.010).
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine. Sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza. L'ammontare degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 337 del 2007. La spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutata in euro 1.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.04.009).
21. Per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero "Tuta absoluta" è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio di funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca a' termini del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale). La Giunta regionale, con propria delibera emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le modalità e gli interventi finanziabili da attuarsi solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea (UPB S06.04.012).
22. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura. La presente norma si applica anche al focolaio di Ralstonia solanacearum accertato nell'anno 2007. La relativa spesa è valutata in annui euro 300.000 (UPB S06.04.012).
23. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria del sistema regionale agricolo, provvede all'approvazione di uno specifico disegno di legge finalizzato alla istituzione di un sistema di controllo delle merci ortive e zootecniche importate, in linea con le vigenti disposizioni sanitarie dello Stato, ai fini della prevenzione del diffondersi di epizoozie e fitopatie nel territorio regionale e a tutela della salute pubblica.
24. È autorizzata per gli anni 2009 e 2010 la spesa di euro 1.500.000 per il cofinanziamento di una campagna di educazione alimentare, presso le scuole del territorio regionale per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 da attuarsi tramite i consorzi di tutela, singoli o associati, dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo. Il contributo regionale non può essere superiore all'80 per cento del costo della campagna. Il programma degli interventi finanziabili è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed attuato previa positiva conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S06.04.015).
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, commi 11 e 12, della legge regionale n. 6 del 2008. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2009. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, determina le priorità e modalità di ripartizione della predetta somma. 26. Nella legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) all’articolo 39, comma 3, le parole "per un periodo non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle parole "per due periodi non superiori a sei mesi ciascuno".
b) all’articolo 22, comma 1, lettera a), dopo la parola "professionale" sono aggiunte le parole "o di coltivatore diretto".
27. Per l'anno 2008 il premio per gli imbarcati previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è stabilito in euro 50 al giorno, oltre al rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ed è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca; l'aiuto può essere erogato anche per il tramite dei datori di lavoro che corrispondono, al personale beneficiario, gli aiuti ricevuti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle provvidenze. Nel caso di anticipazione da parte degli stessi datori di lavoro, le somme dovute agli imbarcati corrispondono alla differenza tra le somme erogate dall'Amministrazione regionale e quanto da loro anticipato. I datori di lavoro sono tenuti a dare prova dell'avvenuto pagamento mediante presentazione di una dichiarazione attestante la corresponsione degli aiuti ai beneficiari, sottoscritta da entrambe le parti. A partire dal 2009, per le misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca, possono essere riconosciuti aiuti a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca nella misura prevista dal programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) approvato con decisione della Commissione europea n. 6792 del 19 dicembre 2007.
28. È autorizzata la costituzione del Fondo regionale per l'imprenditoria femminile, così come definita dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), e confermata dal codice delle pari opportunità, con una dotazione per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 di euro 1.000.000. Nel fondo confluiscono le economie nonché i disimpegni derivanti dalle risorse regionali ancora vincolate e non utilizzate per le imprese interessate dal IV, V e VI bando della legge n. 215 del 1992. Le risorse di cui sopra rimangono destinate per le medesime finalità per le quali sono state impegnate e fatti salvi i principi generali in materia di rendicontazione dei contributi pubblici. Le imprese che hanno beneficiato dell'intervento statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile - n. 54, allegato 1 della legge n. 59 del 1997), possono a domanda, previa verifica della corretta gestione della risorsa assegnata e accreditata, continuare a godere dei benefici accordati a valere sul fondo regionale, in relazione e proporzione al programma di investimenti approvato, realizzato o in via di realizzazione. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le relative e necessarie modalità attuative (UPB S06.03.026).
29. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), la parola "province" è sostituita dalle parole "enti locali".
30. In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. Tali risorse, determinate nella misura di euro 14.900.000 per l'anno 2009, 16.000.000 per l'anno 2010 e 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, sono destinate alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento per l'anno 2009 (UPB S03.01.003).
31. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 1, comma 3 bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2006, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui al medesimo articolo 16 e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, è approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006.
32. L'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola) è così sostituito:
"Art. 2
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, riporta, sulla base degli atti disponibili, la sintesi dei programmi di misure per la ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE.".
33. Il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è prorogato di centottanta giorni in relazione ai contributi attribuiti a seguito di eventi alluvionali e calamitosi.
34. Per la realizzazione degli interventi urgenti, compresi gli oneri derivanti dagli interventi straordinari che necessitano di lavori 24 ore su 24, di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati, e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dell'anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 25.000.000; il programma degli interventi urgenti è approvato dal Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale (UPB S04.03.004).
35. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.000.000 (UPB S05.03.003).
36 La Giunta regionale è impegnata a presentare un disegno di legge di riforma per la modifica ed integrazione della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del Servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), conformemente alle indicazioni dell'articolo 2, comma 38, della legge n. 244 del 2007 che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale data opera un commissario, nominato dalla Giunta regionale, al quale vengono attribuiti tutti i poteri sostitutivi degli organi dell'Autorità d'ambito. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge di riforma della legge regionale n. 29 del 1997, il commissario è tenuto ad avviare immediatamente le procedure di legge per l'indizione delle nuove elezioni per il rinnovo dell'Autorità dell'Ambito territoriale ottimale della Sardegna.
37. Per diciotto mesi a far data dall'approvazione della presente legge, al fine di accelerare l'avvio dei cantieri pubblici e semplificare le procedure autorizzative, l'Accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assunto quale strumento straordinario per la definizione delle autorizzazioni di avvio dei cantieri. I comuni, le province, le strutture organizzative della Regione, gli enti regionali e le agenzie inoltrano istanza preventiva alla Presidenza della Regione la cui direzione generale cura e coordina le relative procedure e convoca entro trenta giorni dall'istanza le amministrazioni interessate al rilascio delle specifiche autorizzazioni, ai sensi del comma 3 del citato articolo 34. Entro i successivi trenta giorni, acquisite le autorizzazioni, il Presidente della Regione approva l'Accordo di programma per l'avvio dei lavori. La Giunta regionale entro venti giorni dalla approvazione della presente legge approva apposite direttive relative alle modalità di attuazione della presente norma e del disposto dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 5
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2012 e in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 2009

Cappellacci