Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 06 aprile 1954, n. 7

Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Possono essere concessi contributi e sussidi a favore di enti o associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa o radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2
I contributi e sussidi di cui all'art. 1 sono concessi, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

Art. 3
Le domande intese ad ottenere i contributi e i sussidi devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, corredate dei programmi tecnico - finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare.

Art. 4
Le iniziative di cui all'art. 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni, società e privati.

Art. 5
Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del Bilancio regionale 1953 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 14 maggio 1954