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Legge Regionale 21 giugno 1950, n. 17

Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e, in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi di lucro.
Quando la Regione intervenga con contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi di accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione della Presidenza della Giunta.

Art. 2
I contributi di cui all' art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e alla capacità tecnico – organizzativa dei promotori, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato e da altri Enti.

Art. 3
La spesa farà carico al Cap. 78 del Bilancio Regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei Bilanci successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 luglio 1950