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Legge regionale 07 maggio 1953, n. 11

Provvedimenti per il servizio stampa e informazioni della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere le seguenti iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell' Isola e dell' attività della Regione nei vari settori della vita isolana o a documentare fatti o avvenimenti di interesse regionale: a) stampa e pubblicazioni di opuscoli, riviste, giornali murali, monografie; b) effettuazione di manifestazioni propagandistiche, sia in forma inserzionistica in quotidiani e periodici, sia con opportuni servizi di radiodiffusione; c) acquisto di fotografie di carattere artistico e storico della Sardegna; d) produzione e acquisto di documentari cinematografici sulle opere realizzate dalla Regione o su avvenimenti o manifestazioni di particolare rilievo interessanti la Sardegna.

Art. 2
L' erogazione della spesa di cui al precedente Art. è disposta con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3
La spesa per l' esecuzione della presente legge fa carico al Cap. 77 del Bilancio per l' esercizio finanziario 1953 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi. Per l' anno 1953 lo stanziamento previsto nel Capitolo 77 è aumentato di L. 23.000.000, da trarsi mediante storno dai capitoli seguenti di bilancio: Capitolo 43 L. 2.000.000 Capitolo 44 L. 3.000.000 Capitolo 113 L. 13.000.000 Capitolo 123 L. 3.000.000 Capitolo 144 L. 2.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 16 giugno 1953