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Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del 26 settembre 2006

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Titolo I
Norme generali

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell’istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l’organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.
3. La Regione promuove e valorizza l’arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l’incremento del patrimonio pubblico d’arte contemporanea anche in applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l’arte negli edifici pubblici).
4. La presente legge disciplina:
a) le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;
b) l’esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell’emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

Art. 2
Principi generali
1. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:
a) cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati;
b) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
c) qualità dei progetti e delle azioni attuative;
d) sostegno all’attività di ricerca e riconoscimento dell’autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
e) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all’innovazione e alla conoscenza.

Art. 3
Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
1. Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.
2. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:
a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
d) definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela;
e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l’insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale.
4. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale.
5. La Regione promuove l’elaborazione di programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.
6. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale.

Titolo II
Funzioni e programmazione

Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati;
in particolare:
a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’articolo 7;
b) promuove, d’intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l’interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;
c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;
d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;
e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell’arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;
f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l’esercizio del diritto di prelazione;
h) promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
i) esprime il parere per l’esportazione di opere d’arte, di cui al comma 7 dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
m) predispone e aggiorna l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 19;
n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell’articolo 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;
o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l’intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;
q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell’offerta culturale sul territorio;
r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;
s) promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
t) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria. 2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.
3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l’obbligo, per tali soggetti, di garantire l’accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Art. 5
Funzioni e compiti delle province
1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:
a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;
b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all’articolo 8, suddiviso per singoli settori d’intervento;
c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale;
e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.
2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d’interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell’ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all’articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:
a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;
c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;
d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.
4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 6
Funzioni e compiti dei comuni
1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell’identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.
2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell’articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:
a) in concorso con le province, all’elaborazione dei piani provinciali di cui all’articolo 8;
b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;
d) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali
e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
e) all’organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all’informazione sul proprio territorio;
f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 7
Piano regionale per i beni culturali,
gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d’intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all’articolo 8.
2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure.
3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento;
in particolare prevede:
a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi regionali;
b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l’istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell’offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;
c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l’inventariazione e la catalogazione;
d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici; e) le linee dell’intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l’arte contemporanea;
f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;
g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;
h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;
i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;
l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.
4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8
Piani provinciali
1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, d’intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.
2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell’intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.
3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull’attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio.

Titolo III
Istituti e luoghi della cultura

Capo I
Sistema museale della Sardegna

Art. 9
Musei
1. Il museo è un’istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai temi dell’emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell’organizzazione museale regionale.
3. I musei hanno il compito di:
a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni;
b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite l’organizzazione di mostre e altre attività culturali;
c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;
d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;
e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca;
f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;
g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;
h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.
4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

Art. 10
Parchi archeologici
1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica.
2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:
a) perseguire la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggisticoambientali;
b) promuovere e realizzare iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;
c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;
d) promuovere progetti educativi relativi all’archeologia, alla storia, alla cultura locale, all’ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;
g) cooperare con i musei del territorio;
h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;
i) favorire l’inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano regionale di cui all’articolo 7; il perimetro del parco può subire variazioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.
5. Il parco archeologico, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in:
a) zona archeologica, ossia l’area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d’interesse archeologico);
b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l’area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l’inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;
c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell’area archeologica e di accoglienza dei visitatori.
6. L’istituzione dei parchi archeologici è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche di rilevante interesse regionale;
b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.
7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di gestione e valorizzazione.
8. I parchi archeologici sono funzionalmente integrati nell’organizzazione museale regionale.

Art. 11
Ecomusei
1. L’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.
2. Gli ecomusei hanno il compito di:
a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell’edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, etnoantropologiche;
c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all’ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
f) favorire l’inserimento dell’offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.
4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;
b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.
6. L’istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati.
7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell’articolo 18.

Art. 12
Sistemi museali
1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale.
2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale.
Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.
3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione dell’offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.
4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:
a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;
d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;
e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province;
f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.
5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge; gli accordi formali per l’istituzione dei sistemi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema museale;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche, con particolare riguardo all’istituzione della rete mussale dell’emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Art. 13
Rete museale dell’emigrazione
1. La rete museale dell’emigrazione ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e la comunità dei sardi nel mondo.
2. La rete museale dell’emigrazione è formata da ogni museo che conservi, anche in sezioni a ciò dedicate, testimonianze documentarie sulle diverse comunità di sardi emigrati; ad essa concorrono, con i propri materiali, le sezioni di storia locale delle biblioteche e gli archivi storici.
3. La rete museale dell’emigrazione attiva rapporti di collaborazione con il Ministero degli esteri, con università, istituzioni e associazioni culturali italiane e straniere, pubbliche e private, ambasciate, associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi.

Art. 14
Osservatorio regionale dei musei
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7 e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema mussale della Sardegna e all’istituzione di nuovi musei, parchi archeologici ed ecomusei.
2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:
a) tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;
b) un rappresentante dei musei ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;
c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;
d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) tre esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei, parchi archeologici ed ecomusei, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante dell’International council of museums (ICOM) operante nel territorio regionale, designato dal presidente dell’ICOM Italia o dal presidente regionale;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designati;
h) il dirigente del Servizio beni culturali dell’Assessorato regionale competente.
Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due università della Sardegna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di beni culturali e paesaggistici.
3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato competente.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l’Osservatorio presenta all’Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti di cui all’articolo 21.
5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale dei musei sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Capo II
Sistema bibliotecario della Sardegna

Art. 15
Biblioteche e archivi storici degli
enti territoriali

1. La biblioteca è una struttura informativa permanente, aperta al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all’informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento in una prospettiva multiculturale.
2. L’archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all’ordinamento e all’inventariazione, ne promuove l’utilizzazione scientifica e l’uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l’accesso alla conoscenza e all’informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell’organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna.
4. Le biblioteche hanno il compito di:
a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
b) erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;
c) organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;
d) inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;
e) erogare servizi informativi e documentari rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare ipovedenti e non vedenti;
f) fornire assistenza agli utenti per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;
h) curare il reperimento e l’organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;
i) operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.
5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l’erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all’utilizzazione di tecnologie.
7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale.

Art. 16
Sistemi bibliotecari
1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.
2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.
3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.
4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle procedure amministrative;
c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
e) svolgere attività di assistenza biblioteconomia e tecnologica alle biblioteche associate;
f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.
5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Art. 17
Osservatorio regionale delle biblioteche
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.
2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:
a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;
c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;
d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell’associazione;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;
h) i dirigenti del Servizio beni librari dell’Assessorato regionale competente e della biblioteca regionale. Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.
3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale competente.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Osservatorio presenta all’Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all’articolo 21.
5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Capo III
Sistema informativo

Art. 18
Sistema informativo del patrimonio culturale
1. La Regione, per l’espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti e soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare la messa in rete dell’offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali; in particolare, la Regione organizza, gestisce e aggiorna:
a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici;
b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;
c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.
2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e la trasparenza dell’intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l’accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con istituti e soggetti pubblici e privati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati catalografici nonché per l’integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.
4. La Regione, per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, istituisce un sistema di identità visiva le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 19
Albo regionale degli istituti e dei
luoghi della cultura

1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto dell’Assessore regionale competente è istituito l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano regionale di cui all’articolo 7. L’Albo, predisposto dall’Assessorato competente, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente.

Capo IV
Enti e istituzioni culturali

Art. 20
Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale.
Ai fini dell’ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali devono:
a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica;
b) essere costituiti e svolgere un’attività continuativa da almeno cinque anni;
c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività;
d) non avere fini di lucro;
e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore culturale e scientifico;
f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività di ricerca;
g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica;
h) predisporre e attuare programmi triennali di attività;
i) documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati dagli organi statutari competenti.
2. Gli enti e le istituzioni che operano sulle medesime tematiche devono coordinare tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell’Assessore regionale competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, ed incaricata dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e della valutazione delle attività programmate e realizzate. La commissione dura in carica per l’intera legislatura; ai componenti della commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.
4. In sede di prima applicazione gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche già finanziati con leggi regionali devono conseguire i requisiti di cui al comma 1 entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bilancio, può concorrere con contributi annuali all’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.

Titolo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21
Finanziamenti regionali
1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:
a) la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici, nonché la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo e la promozione del patrimonio culturale della Sardegna;
b) il funzionamento dei musei regionali, dell’Istituto superiore regionale etnografico di cui all’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;
c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
e) l’acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione;
f) l’acquisizione di opere d’arte contemporanea da destinare ai musei regionali e di ente locale; l’organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;
g) le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 4;
h) la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei;
i) l’istituzione e il consolidamento di distretti culturali;
l) la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione di materiale documentario moderno ed antico; la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari;
m) progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale;
n) l’esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari;
o) il funzionamento della Biblioteca e dell’Archivio storico dell’Amministrazione regionale;
p) il funzionamento del centro per i servizi culturali Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;
q) la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle biblioteche e degli archivi storici;
r) il sostegno alle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale;
s) l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura
della Sardegna;
t) il sostegno alla promozione di elaborati in lingua sarda, da parte di singoli studenti o di classi nelle scuole isolane di ogni ordine e grado, sulle materie di cui alla presente legge;
u) ogni altro intervento di livello regionale rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, per:
a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;
c) il funzionamento dei sistemi museali;
d) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale;
e) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
f) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d’interesse locale;
g) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.

Art. 22
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 28.297.000 per l’anno 2006, in euro 29.996.000 per l’anno 2007 e in euro 29.036.000 per l’anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:
a) quanto a euro 28.297.000 per l’anno 2006, a euro 24.996.000 per l’anno 2007 e a euro 24.036.000 per l’anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali di cui si dispone l’abrogazione con l’articolo 23, iscritte in conto delle UPB S11.025, S11.027, S11.033, S11.034, S11.042 e S11.052;
b) quanto a euro 5.000.000 per gli anni 2007 e successivi, con la variazione di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro -------
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006).
in aumento
04 - Enti Locali
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2006 euro -------
2007 euro 2.370.000
2008 euro 2.370.000
11 - Pubblica Istruzione
UPB S11.025
Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
2006 euro -------
2007 euro 1.660.000
2008 euro 1.660.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
2006 euro -------
2007 euro 350.000
2008 euro 350.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro -------
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2006 euro -------
2007 euro 360.000
2008 euro 360.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulle citate UPB, di cui ai commi 1 e 2, del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23
Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali);
b) articoli 1, 2 e 3 e commi 1, 2, 7 e 8 dell’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);
c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);
d) lettere e) ed f) del comma 6 dell’articolo 92, comma 7 dell’articolo 110 e articolo 113 della legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988);
e) articolo 81 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);
f) comma 1 dell’articolo 20 e commi 2 e 6 dell’articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1990);
g) comma 2 dell’articolo 29 e articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);
h) articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);
i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna);
l) comma 5 dell’articolo 50 e articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria) 1995);
m) articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
n) comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);
o) articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);
p) articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000);
q) commi 14, 15 e 16 dell’articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001);
r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell’articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);
s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

Art. 24
Norma transitoria
1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento.

Art. 25
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2006

Soru