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Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2

Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2016, n. 2

Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 6 dell’ 11 febbraio 2016.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Titolo I
Finalità e principi

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna in attuazione dei principi dell'articolo 5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
2. L'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, nonché la loro articolazione territoriale, sono oggetto della presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), e dei principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legislazione statale.
3. I comuni, singoli o associati, e la città metropolitana sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione esercita le sue funzioni tramite gli enti locali.
4. La Regione riconosce il diritto delle comunità locali all'autonomia, all'autodeterminazione, all'associazionismo e alla partecipazione democratica.
5. La Regione tutela e valorizza città e paesi, ai quali riconosce la funzione di presidio e valorizzazione del territorio regionale e promuove politiche di pari opportunità all'accesso ai servizi, evitando la disparità tra i territori, allo scopo di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali.
6. Le cariche degli organi delle unioni di comuni, delle province e della città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito. Per garantire il diritto di accesso a tutti i cittadini alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore, gli enti locali prevedono misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico degli eletti, nei limiti previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "ambito territoriale ottimale" la circoscrizione nella quale i comuni esercitano, attraverso le unioni di comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio;
b) per "città metropolitana di Cagliari" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con il comune capoluogo della Regione;
c) per "città media" il comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
d) per "rete urbana" l'unione di comuni costituita da un comune con più di 30.000 abitanti e almeno un comune contermine, ovvero da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 abitanti;
e) per "rete metropolitana" l'unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno o più comuni contermini tra loro o con le città medie;
f) per "ambiti territoriali strategici" gli ambiti di esercizio delle funzioni di area vasta nei quali la Regione, a seguito della definitiva soppressione delle province, esercita direttamente o per il tramite di propri enti o agenzie, o con delega agli enti locali, le funzioni in materia di sviluppo economico e sociale e di pianificazione strategica;
g) per "zone omogenee" l'ambito operativo dei servizi provinciali e le circoscrizioni per l'elezione dei consigli provinciali, fino alla definitiva soppressione delle province;
h) per "province soppresse" le Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio le cui leggi istitutive sono state abrogate dal referendum del 6 maggio 2012;
i) per "commissari e amministratori straordinari" i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), e dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie).

Art. 3
Politiche regionali

1. La Regione promuove attraverso le proprie politiche le unioni di comuni, con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico e ai piccoli comuni.
2. Gli strumenti della programmazione e le politiche di sviluppo sono ispirati ai valori della coesione e della diffusione equilibrata della crescita economica e sociale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, alle aree interne e rurali e ai territori più deboli e marginali.
3. La Regione:
a) finanzia le gestioni realizzate in forma associata;
b) sostiene con specifiche misure anche finanziarie i territori che presentano indici di svantaggio socio-economico come definiti dalla presente legge;
c) organizza e coordina le strutture territoriali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna ai sensi dell'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sulla base degli ambiti territoriali strategici e delle zone omogenee, individuando tra essi quello ottimale per ciascuna funzione e preferendo le soluzioni che comportano la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la maggior coesione tra i territori con conseguente riduzione della spesa;
d) finanzia, ovvero dispone, sulla base di specifiche intese, altre misure perequative a favore di tutti gli ambiti territoriali esclusi dalla partecipazione a finanziamenti statali o europei destinati allo sviluppo di città o reti metropolitane.
4. L'esercizio delle funzioni regionali è organizzato ai sensi del comma 3. La Regione assicura la continuità delle funzioni e il loro mantenimento nel territorio attraverso il riordino e l'integrazione con altre funzioni regionali e l'organizzazione in forma decentrata di attività e servizi già svolti dalle province non rientranti tra quelli di cui all'articolo 29, comma 1, e incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale. A tal fine sono attribuiti alla Regione, mediante le procedure di cui all'articolo 70, i beni e le risorse destinati a tale attività.

Titolo II
Riordino territoriale e unioni di comuni

Capo I
Ambiti territoriali

Art. 4
Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale

1. Il Piano di riordino territoriale comprende tutti i comuni della Sardegna e circoscrive gli ambiti territoriali al fine di garantire e incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali.
2. Il piano definisce gli ambiti territoriali delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane, tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera c). I distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), sono definiti in coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali e nel rispetto degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali della Sardegna.
3. Per l'approvazione del piano:
a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le città medie, d'intesa con i comuni interessati, propongono alla Regione la costituzione della rete urbana;
b) la Giunta regionale, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui alla lettera a), su iniziativa dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, adotta il Piano di riordino territoriale;
c) il piano è inviato per il parere alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si pronuncia entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole;
d) la proposta di piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS);
e) nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale ottimale diverso, purché confinante con il proprio territorio;
f) la facoltà di cui alla lettera e), nei medesimi termini e modalità, è esercitabile anche dai comuni non confinanti con l'ambito territoriale prescelto, purché essi risultino con questi confinanti in seguito alle scelte deliberate dagli altri comuni ai sensi della lettera e);
g) le richieste di cui alle lettere e) ed f) sono motivate con riguardo al contesto territoriale-organizzativo e socio-economico;
h) la Giunta regionale, entro i successivi venti giorni, approva il piano di riordino.

Art. 5
Procedimento di costituzione degli ambiti territoriali strategici

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, individua i tempi e le modalità per la convocazione di assemblee dei sindaci per la definizione degli ambiti territoriali strategici e delle funzioni ad essi affidate secondo il principio di autodeterminazione delle comunità.
2. Entro il 30 giugno 2016 le assemblee dei sindaci propongono alla Regione la delimitazione degli ambiti territoriali strategici in cui esercitare le funzioni di area vasta, sulla base di principi di adeguatezza e differenziazione.
3. A seguito delle assemblee, i comuni deliberano l'adesione agli ambiti territoriali strategici con deliberazione del consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Entro i sei mesi successivi il Presidente della Regione convoca gli stati generali delle autonomie locali della Sardegna per la presentazione e la discussione dello schema degli ambiti territoriali strategici.
4. Gli ambiti territoriali strategici sono istituiti con successiva legge regionale.
5. La qualificazione di città media, attribuita ai sensi della presente legge, o l'appartenenza alle reti urbane o metropolitane non rileva ai fini della costituzione degli ambiti territoriali strategici.

Art. 6
Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale

1. La Regione, a seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali strategici, aggiorna il Programma regionale di sviluppo e i documenti della programmazione socio-economica e territoriale in base alla delimitazione e alle funzioni degli ambiti territoriali strategici.
2. La Giunta regionale, previa intesa con gli ambiti territoriali strategici e la città metropolitana di Cagliari, approva annualmente un progetto di ripartizione territoriale delle risorse finanziarie di provenienza regionale, statale ed europea, complessivamente destinate a tali territori.
3. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, entro novanta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della maggioranza degli enti interessati, approva il progetto di ripartizione.

Capo II
Unioni di comuni

Art. 7
Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.
2. Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie.
3. Le unioni di comuni sono costituite:
a) da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
b) da una rete urbana;
c) da una rete metropolitana.
4. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. I comuni facenti parte di una unione di comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, costituiscono sub-ambiti territoriali ai sensi e con le modalità stabilite dal comma 4.
6. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di riordino territoriale, i comuni non appartenenti a unioni di comuni costituiscono unioni di comuni ovvero aderiscono ad una unione di comuni già esistente.
7. Qualora, entro novanta giorni dall'approvazione del piano di riordino territoriale, il Comune di Golfo Aranci non proceda alla costituzione di una rete urbana con il Comune di Olbia, in considerazione della sua conformazione geografica, può aderire ad una unione di comuni confinante con il territorio del Comune di Olbia in deroga all'obbligo di contiguità territoriale. L'Assessore competente in materia di enti locali verifica, in contradditorio con i comuni interessati, l'impossibilità alla costituzione o adesione alla unione di comuni con la città media.
8. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono equiparate alle unioni di comuni e adeguano il loro statuto e i regolamenti alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Esse esercitano le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione della montagna e gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. I comuni classificati montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), continuano a beneficiare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali.
9. La Regione riconosce l'importanza strategica e la valenza identitaria, culturale, ambientale ed economica delle comunità insediate nei comuni montani. A tal fine promuove ogni azione necessaria per favorire l'insediamento di imprese e combattere lo spopolamento.
10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), i comuni sperimentatori delle "zone a burocrazia zero" e con apposita deliberazione ne definisce le modalità di attuazione.
11. La Regione promuove ogni azione necessaria per favorire percorsi di sostegno, quali servizi di accompagnamento, incentivi e/o fiscalità di vantaggio alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, per contrastare il fenomeno dello spopolamento e della disoccupazione nel territorio individuato, d'intesa con lo Stato, quale area prototipo per la sperimentazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI).

Art. 8
Rete metropolitana

1. In sede di prima applicazione il territorio delle reti metropolitane coincide con quello della pianificazione strategica intercomunale, ove esistente. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nella rete metropolitana possono esercitare l'iniziativa per il distacco, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il presidente della rete metropolitana è il sindaco della città media partecipante con il maggior numero di abitanti.
3. Le reti metropolitane svolgono le funzioni fondamentali previste dall'articolo 15, le funzioni loro delegate dai comuni che ne fanno parte ed inoltre, in relazione alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo del proprio territorio, le seguenti:
a) adozione del piano strategico intercomunale;
b) gestione in forma associata dei servizi pubblici e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione;
c) coordinamento dei piani della mobilità e viabilità dei comuni che le compongono;
d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione delle reti metropolitane come delineate nel piano strategico intercomunale;
e) stipula di appositi accordi con le unioni di comuni contermini e non, per una migliore organizzazione dei servizi e delle funzioni anche ai fini dell'elaborazione di una pianificazione strategica comune.
4. La Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia, propone all'esame della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, uno schema di decreto legislativo recante norme di coordinamento della disciplina statale con quella regionale in materia di reti metropolitane ed, in particolare, che disciplini i seguenti aspetti:
a) equiparazione delle reti metropolitane, ai fini dell'assegnazione di risorse statali o europee, alla città metropolitana;
b) esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche tramite la cura delle relazioni istituzionali con le città e aree metropolitane anche europee;
c) assunzione anche delle funzioni fondamentali delle province una volta riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione e modificato lo Statuto speciale per la Sardegna.
5. La Regione provvede in ogni caso, con risorse europee e/o nazionali destinate alla sostenibilità urbana, a garantire condizioni equivalenti per le reti metropolitane che eventualmente siano escluse dalla partecipazione a finanziamenti statali o europei, destinati alle città metropolitane, con la sola motivazione della definizione giuridica della forma associativa dei comuni, anche qualora le norme di attuazione di cui al comma 4 non siano approvate nonché nelle more dell'approvazione delle stesse. A tal fine le reti metropolitane presentano alla Giunta regionale appositi progetti di sviluppo il cui finanziamento è deliberato dalla stessa Giunta, a bilancio vigente.

Art. 9
Rete urbana

1. Il sindaco del comune della città media con il maggior numero di abitanti è il presidente della rete urbana.
2. Per la disciplina degli altri organi della rete si applicano le disposizioni previste per le unioni di comuni.

Art. 10
Ordinamento dell'unione di comuni

1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo statuto.
2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.
3. L'unione ha potestà statutaria e, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamentare per le funzioni ad essa attribuite.
4. Lo statuto, nel rispetto delle leggi, individua la sede e la denominazione dell'ente, le norme fondamentali di organizzazione e i rapporti finanziari, la procedura di approvazione dei regolamenti.
5. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti fra i comuni associati.
6. Lo statuto e i regolamenti prevedono i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. È garantita, inoltre, la successione in tutti i contratti e nei rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.
7. Statuto e regolamenti disciplinano inoltre la successione nelle funzioni, nei beni mobili ed immobili, nei rapporti e nei procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni. In caso di disaccordo, al riparto provvede la Regione avvalendosi del potere sostitutivo.

Art. 11
Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.
2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.

Art. 12
Giunta

1. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti della giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della giunta. Essa può inoltre revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti.
2. La giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il presidente nel governo dell'ente.

Art. 13
Presidente
1. Lo statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire la continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di sindaco.
2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 14
Organizzazione e funzionamento

1. L'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.
2. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel determinare la dotazione organica, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il proprio personale, con quello proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 70 e con quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. Sono garantiti, inoltre, i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso e altre tipologie di contratti di lavoro e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva fino alla scadenza per essi prevista.
4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.
5. Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto:
a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
6. Nelle reti urbane e in quelle metropolitane e nelle città medie è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge n. 124 del 2015.

Art. 15
Funzioni esercitate dall'unione

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, anche in riferimento ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, sostiene l'azione dei comuni, in particolare quelli di minore dimensione, e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. Le unioni di comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono individuate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Le modalità di presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabiliti in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.
2. La Giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, individua il contenuto delle funzioni fondamentali con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.
3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo.
4. Previo accordo, le unioni di comuni possono svolgere, anche per i comuni che le compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento approvato dall'unione, quelle di valutazione e controllo. Il presidente dell'unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'unione o dei comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.
5. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.
6. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all'attivazione o implementazione di servizi di prossimità, tenuto conto degli indici di svantaggio socio-economico.

Art. 16
Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni

1. La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni di comuni.
2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. A tal fine, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali:
a) riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni di comuni e della città metropolitana e, fino al loro superamento, alle province;
b) stabilisce le decurtazioni, in misura crescente e non inferiore al 30 per cento per anno, da applicare ai trasferimenti per quei comuni che, pur obbligati, non aderiscono alle unioni e destina le relative economie alla quota di cui alla lettera a);
c) determina la ripartizione fra le categorie di cui alla lettera a).
3. I trasferimenti sono assegnati alle unioni di comuni tenendo conto dell'indice di svantaggio economico-sociale, delle economie di spesa sulla base di costi standard e degli indici di efficacia ed efficienza. La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali indici con la procedura di cui al comma 2, tenendo conto delle eventuali condizioni di svantaggio delle unioni di comuni nel cui territorio sono comprese una o più isole minori che costituiscono sub-ambito territoriale ai sensi dell'articolo 7.
4. La Giunta regionale definisce una graduatoria sulla base del parametro unitario di disagio per la ripartizione delle risorse fra le unioni di comuni. Il parametro unitario di disagio è stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei dati statistici territoriali, previa intesa in sede Conferenza permanente Regione-enti locali, con riferimento ai principali indici socio-economici.
5. La Giunta regionale, nella ripartizione di cui al comma 3, individua la quota aggiuntiva spettante all'unione di comuni comprendente il sub-ambito isolano, destinata al finanziamento delle funzioni e dei servizi del comune compreso nel sub-ambito medesimo in aggiunta alle quote di finanziamento ordinariamente ad esso spettanti per l'appartenenza all'unione di comuni.
6. Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene inoltre conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie.

Titolo III
Città metropolitana di Cagliari, norme transitorie in materia di province e in materia
di polizia locale

Capo I
Norme per l'istituzione della città metropolitana di Cagliari

Art. 17
Istituzione della città metropolitana di Cagliar
i
1. È istituita la città metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.
5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla stessa data assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 24.
6. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano.

Art. 18
Successione e fase transitoria

1. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
2. Ai fini del subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, il commissario della Provincia di Cagliari, entro trentacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:
a) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
c) la situazione di bilancio aggiornata;
d) l'elenco dei procedimenti in corso;
e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;
f) l'elenco del personale impiegato presso la società in house Pro Service.
3. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono trasferiti alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:
a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana e i beni mobili;
b) il personale di cui al comma 2, lettera e), in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana;
c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.
4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
5. In fase di prima applicazione della presente legge, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenente alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico; con il trasferimento del personale alla città metropolitana, le province interessate sopprimono i corrispondenti posti in organico.
6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
7. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative a essa trasferite o delegate.
8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

Art. 19
Statuto e organi della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge e delle norme di grande riforma economica e sociale contenute nella legislazione nazionale, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.
2. Lo statuto inoltre:
a) disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali;
b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) prevede forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali;
d) dispone le modalità attraverso le quali i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e/o delegarle funzioni;
e) dispone le modalità attraverso cui, per l'esercizio di specifiche funzioni, la città metropolitana può avvalersi, mediante convenzione, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei comuni facenti parte della città metropolitana;
f) disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine ad attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.
3. In conformità all'articolo 1, comma 7, della legge n. 56 del 2014 sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Art. 20
Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, indice le elezioni del consiglio metropolitano e, qualora previste, del sindaco metropolitano.
2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, in conformità e nel rispetto delle modalità di applicazione previste dalle norme di grande riforma economica e sociale contenute nella legislazione statale, con il sistema elettorale determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge, e in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari.
3. Il sindaco metropolitano può nominare un vice sindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana e al consiglio metropolitano. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
4. Il sindaco metropolitano, salvo i casi previsti dal comma 2, decade dalla carica per cessazione dell'incarico di sindaco di Cagliari. In tal caso il vice sindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
5. Il sindaco metropolitano può inoltre assegnare deleghe a componenti del consiglio metropolitano secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 21
Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana

1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014.
2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri pari a quelli eletti nel Comune di Cagliari.
3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 28. I riferimenti all'articolo 1, comma 33, della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 28.
6. In sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione con decreto emanato non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dall'indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.
7. La composizione e le funzioni della conferenza metropolitana sono disciplinate dall'articolo 1, commi 8, 9 e 42 della legge n. 56 del 2014. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana.

Art. 22
Funzioni della città metropolitana

1. La città metropolitana svolge le finalità istituzionali e le funzioni fondamentali attribuite dalla legge statale, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4.
2. La Regione, contestualmente alla ripartizione di cui all'articolo 18, assicura la soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Cagliari e i Comuni di Quartucciu, Elmas, Monserrato derivanti dalla mancata attuazione delle corrispondenti disposizioni della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 (Ricostituzione in Comune autonomo con denominazione «Quartucciu» della frazione di Quartucciu del Comune di Cagliari), della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 46 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «ELMAS» della frazione di Elmas del Comune di Cagliari), e della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Monserrato» della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari).

Art. 23
Decentramento e partecipazione

1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale dei cittadini possono costituirsi, in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati "Forum sociali di quartiere", senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d'attuazione stabilite dal regolamento comunale. I Forum:
a) possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio;
b) possono esprimere pareri in materia urbanistica, di pianificazione dei servizi comunali e di gestione del patrimonio pubblico, anche con il coinvolgimento in sedute pubbliche aperte del sindaco e dei componenti della giunta.

Capo II
Riordino, organi e funzioni delle province

Art. 24
Riordino delle circoscrizioni provinciali

1. Fino al loro definitivo superamento, il territorio della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari, è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge statale.
2. Le circoscrizioni territoriali provinciali sono individuate dall'articolo 25.
3. La presente legge disciplina gli organi delle province e la loro composizione quali organi elettivi di secondo grado.
4. Le province e le loro circoscrizioni non costituiscono ambito necessario per l'organizzazione decentrata degli uffici regionali.
5. Il commissario straordinario della Provincia di Cagliari e gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale n. 7 del 2015, la cui nomina è stata prorogata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
6. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino al 31 dicembre 2016 ed esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e alla erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari patrimoniali e liquidatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 15 del 2013. Laddove nelle province siano previste zone omogenee, su proposta dell'amministratore straordinario a supporto della sua attività, sono nominati i sub-commissari, con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. Il numero dei sub-commissari non è superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia.
8. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, nomina un amministratore straordinario che assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'articolo 17, comma 5, e fino e non oltre il 31 dicembre 2016.
9. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. All'amministratore straordinario è corrisposta una indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato.

Art. 25
Circoscrizioni provinciali

1. Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999, con le seguenti variazioni:
a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari;
b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta;
c) sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
d) sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia, i Comuni di Budoni e San Teodoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di assetto delle province che, secondo quanto previsto nel comma 1, articola il territorio della Regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema è pubblicato nel BURAS.
3. Lo statuto della provincia la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevede la costituzione di zone omogenee per l'esercizio, su quel territorio, delle funzioni spettanti alle province.

Art. 26
Presidente

1. Il presidente assegna deleghe a consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto, assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovraintendere alle funzioni di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60, 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 28.

Art. 27
Consiglio provinciale

1. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da quattordici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
3. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le zone omogenee costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali; a ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto; ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui all'articolo 28. Tutte le operazioni elettorali sono svolte dall'unico ufficio elettorale. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi ad essa assegnati, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale. Si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse.
5. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 28.
6. Ciascun elettore esprime un solo voto, che è ponderato ai sensi dell'articolo 28, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 28.
7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione con decreto emanato non oltre il 15 novembre 2016 per una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla indizione.

Art. 28
Voto ponderato

1. Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana, ai fini delle elezioni, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendosi il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) del citato allegato, effettuato alla ripartizione nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Art. 29
Funzioni

1. Le province, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel proprio territorio, continuano a esercitare le funzioni a esse attribuite dalle leggi regionali vigenti secondo modalità dalle stesse previste.
3. Le province, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento ai bacini idrografici di interesse provinciale, coordinano in stretto raccordo con le unioni di comuni e con l'Autorità di bacino idrografico della Sardegna, la programmazione delle attività di manutenzione del reticolo idrografico principale e secondario, naturale o artificiale, finalizzata al buon governo idraulico del territorio e alla prevenzione dei rischi per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, mediante la stipula di convenzioni di gestione pluriennale con i consorzi di bonifica e con l'Ente foreste della Sardegna.
4. In applicazione dell'articolo 40, senza nuovi o maggiori oneri e in attesa della ridefinizione degli ambiti territoriali di cui alla presente legge, la Regione, alla data di effettivo trasferimento dei beni, del personale e delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, subentra agli enti consorziati nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta", che conserva le finalità determinate nei propri atti istitutivi. Le risorse, il personale, i beni mobili e immobili conferiti dagli enti consorziati, nonché i termini di decorrenza dell'effettivo subentro della Regione, sono individuati ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2.
5. La Regione, alla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Provincia di Nuoro in qualità di fondatore promotore della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale.
6. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri e in attesa della complessiva riforma del settore, subentra alla Provincia di Nuoro nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituzione denominata "MAN - Museo d'arte della Provincia di Nuoro" che conserva le finalità determinate nei propri atti istitutivi. I termini di decorrenza dell'effettivo subentro della Regione e la data di effettivo trasferimento dei beni, del personale e delle risorse facenti capo all'istituzione MAN sono individuati ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2.
7. La Regione promuove, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo di coordinamento tra la città metropolitana, la Provincia del Sud Sardegna, i comuni aderenti e le unioni di comuni per ridefinire l'assetto giuridico e finanziario dell'Associazione enti locali per lo spettacolo - Circuito pubblico della Provincia di Cagliari.
8. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo le province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le stesse province alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30
Mobilità del personale delle province

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al personale delle province soppresse e delle altre province si applicano le procedure di mobilità verso altre amministrazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016) e della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di inquadramento del personale in posizione di comando o distacco, nonché per le posizioni di domanda e offerta di mobilità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di mobilità del personale di cui al comma 1.

Art. 31
Polizia locale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), permane nella dotazione organica delle province e della città metropolitana di Cagliari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni degli enti di area vasta.
2. Le province e la città metropolitana di Cagliari rideterminano in aumento la propria dotazione organica in misura corrispondente al personale facente parte della polizia provinciale e garantiscono il permanere delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana sul territorio di propria competenza.
3. In ragione degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1, ai comuni della Sardegna non si applica l'articolo 5, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali).

Titolo IV
Norme in materia di controlli. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Capo I
Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Art. 32
Abolizione del controllo eventuale

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono abrogati.

Art. 33
Potere sostitutivo regionale

1. In caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori previsti dalla presente legge, si applica la disciplina sul potere sostitutivo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 34
Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei consigli comunali

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie), le parole "arrotondato aritmeticamente" sono sostituite dalle parole "arrotondato all'unità superiore".
2. La modifica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2012, introdotta dal comma 1, si applica nei comuni della Sardegna a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I consigli comunali, se previsto dallo statuto, possono essere presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri, senza oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.

Art. 35
Pari opportunità tra uomini e donne negli organi collegiali non elettivi

1. Gli organi assembleari degli enti locali che ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 267 del 2000, definiscono gli indirizzi per la nomina e la designazione di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, nonché in caso di nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, ad essi espressamente riservata dalla legge, garantiscono almeno una presenza per genere; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Art. 36
Organo di revisione legale dei conti

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.
2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.
4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.
5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.
8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.
9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.
10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.
11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.
12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

Art. 37
Pubblicazione di deliberazioni

1. Al fine di dare notizia ai cittadini e garantirne la partecipazione alla funzione di controllo mediante proposizione di opposizione ai competenti organi, gli statuti disciplinano le modalità di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione ai gruppi consiliari delle deliberazioni degli organi degli enti locali.
2. Gli statuti, salvo specifiche disposizioni di legge, si adeguano al principio secondo il quale le deliberazioni sono pubblicate non oltre dieci giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 38
Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni), è abrogato.
2. Per il limite demografico relativo all'istituzione di nuovi comuni si applica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 39
Personale delle soppresse comunità montane

1. Il personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha trovato collocazione è assegnato alle unioni di comuni.
2. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni di comuni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

Art. 40
Consorzi

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale.
2. Qualora il territorio del consorzio disciolto ricada in quello di più unioni di comuni, o comunque in caso di contestazioni, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica promuove l'accordo fra gli enti interessati e, in mancanza, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'assegnazione di rapporti, beni e personale con proprio decreto.
3. I consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni e la gestione dei servizi comunali sono sciolti limitatamente all'esercizio delle funzioni, continuando ad operare esclusivamente per la gestione dei servizi, con le forme e le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 41
Proroga del termine per l'organizzazione della centrale di committenza

1. Al fine di consentire l'organizzazione delle centrali di committenza in coerenza con il piano di riordino territoriale, anche attraverso le unioni di comuni, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2015, n. 29 (Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza), relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 20 giugno 2016.

Art. 42
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1998 (Indennizzi)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis (Termine di presentazione della domanda e determinazione dell'indennizzo)
1. Il termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza contiene, oltre agli elementi previsti dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente.
2. L'intervento dell'amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale che stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia del bene danneggiato. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.
3. L'Amministrazione regionale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla presente legge, se trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza e le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.
4. La Giunta regionale disciplina il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiario dell'anticipazione prevista dal comma 3 sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione.
5. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) sono abrogati.".

Titolo V
Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regione-enti locali

Capo I
Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regione-enti locali

Art. 43
Consiglio delle autonomie locali - proroga della durata in carica

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) c), d) ed e) della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a restare in carica fino allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative indette per l'anno 2016.

Art. 44
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005
(Conferenza permanente Regione-enti locali)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Conferenza è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide se partecipano almeno tre dei componenti in rappresentanza degli enti locali.";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. La Conferenza può istituire gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all'attività della Conferenza stessa.".
2. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Compiti)
1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale, la Conferenza permanente Regione-enti locali:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 13;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 14;
c) promuove il coordinamento della programmazione regionale e locale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza locale;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione e gli enti locali;
e) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
f) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi della Regione, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
g) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte della Regione e degli enti locali;
h) approva gli schemi tipo di statuti e regolamenti degli enti locali.
2. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse locale che il Presidente della Regione ritiene opportuno sottoporre al suo esame.
3. La Conferenza valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.".
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la composizione della Conferenza Regione-enti locali è rideterminata secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera a) del presente articolo.
4. La Regione stipula accordi e convenzioni con le associazioni delle autonomie locali della Sardegna maggiormente rappresentative per sviluppare adeguate forme di relazione e informazione, al fine di realizzare il confronto delle esperienze delle amministrazioni, il supporto di studi, l'approfondimento di problemi tecnici finanziari, organizzativi e giuridici di interesse degli enti locali della Sardegna.

Art. 45
Rappresentanza istituzionale degli enti locali

1. L'ANCI Sardegna, in conformità allo statuto della Unione province sarde (UPS) e agli accordi tra ANCI e Unione province italiane (UPI), succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'UPS, per svolgerne le funzioni istituzionali e per proseguire l'attività di rappresentanza degli enti locali.

Titolo VI
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Funzioni delle unioni di comuni)

Art. 46
Attribuzione di funzioni alle unioni di comuni

1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alle unioni di comuni di funzioni già conferite alle province nei seguenti settori: industria, energia, fiere e commercio, turismo, agricoltura, risorse idriche, istruzione, spettacolo e attività culturali, sport, cultura e lingua sarda, beni culturali.
2. I comuni e le unioni di comuni, al fine di valorizzare l'esercizio associato di funzioni, possono avvalersi della collaborazione delle autonomie funzionali attraverso la stipula di appositi accordi.

Art. 47
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 (Industria)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 48
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia
)
1. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "Le province" sono sostituite dalle parole "Le unioni di comuni";
b) le lettere a), c), d), e) ed f) del comma 3 sono abrogate;
c) dopo la lettera f) del comma 3 è inserita la seguente:
"f bis) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla realizzazione di linee elettriche con tensione superiore a 150 kilovolt";
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
d) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
e) provvedimenti che interessano una sola unione di comuni relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.".

Art. 49
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2006 (Fiere e commercio)

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 50
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Sono attribuite alle unioni di comuni le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime.".

Art. 51
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo
)
1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole "all'amministrazione provinciale" sono sostitute dalle seguenti: "all'unione di comuni";
b) alla lettera b) le parole "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unione di comuni".

Art. 52
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2006 (Agricoltura)

1. Nell'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: "Agricoltura - conferimenti agli enti locali";
b) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono abrogate;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
d) interventi per l'educazione alimentare.".

Art. 53
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 54
Modifiche all'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione)

1. Nell'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere b) ed e) del comma 1 sono abrogate;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
b) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate).";
c) la lettera c) del comma 3 è abrogata;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i compiti e funzioni amministrative relativi all'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 55
Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 (Spettacolo e attività culturali)

1. All'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è così sostituito: "Attività culturali. Conferimenti agli enti locali";
b) il comma 1 è così sostituito:
"1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono attribuiti alle unioni di comuni, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali, i seguenti compiti e funzioni:
a) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio anche attraverso la erogazione di contributi;
b) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica.".

Art. 56
Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006 (Sport)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 57
Abrogazione dell'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006 (Cultura e lingua sarda)

1. L'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogato.

Art. 58
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 (Tipologia di esercizi commerciali)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), dopo le parole "50.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "o facenti parte di città metropolitana".

Art. 59
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 (Beni culturali)

1. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 5 è così sostituito:
"Art. 5 (Funzioni e compiti delle unioni di comuni)
1. Alle unioni dei comuni è affidata la gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura e dei relativi servizi; ad esse spetta garantire il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui sono titolari o loro affidati.
2. Le unioni di comuni concorrono alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali, nel rispetto degli indirizzi regionali, in particolare mediante:
a) la istituzione e la gestione di sistemi museali e bibliotecari di istituti e luoghi della cultura del territorio;
b) la promozione della didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
c) la promozione del patrimonio culturale anche a fini turistici;
d) il coordinamento e la pubblicazione, in raccordo con la Regione, sui siti telematici istituzionali di un calendario trimestrale e annuale delle attività.";
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 è abrogata;
c) l'articolo 8 è abrogato.
2. Con il decreto di cui all'articolo 70 sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura già di titolarità delle province o ad esse affidati, che sono attribuiti alle unioni dei comuni per essere gestiti obbligatoriamente in forma associata, salvo quanto previsto dall'articolo 29, commi 4, 5 e 6 per beni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità, sono affidati alla Regione.

Art. 60
Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2006 (Spettacolo e attività culturali)

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo ed i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
"Art. 4 (Funzioni e compiti dei comuni)
1. La Regione e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi.
2. Le unioni di comuni, in attuazione della presente legge:
a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;
b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;
c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole;
e) promuovono manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti.";
b) il comma 3 è abrogato.

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Funzioni della Regione)

Art. 61
Attribuzioni di funzioni di programmazione alla Regione

1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle province nei seguenti settori: artigianato, industria, miniere e risorse geotermiche, fiere e commercio, turismo, trasporti, formazione professionale e sport.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunto il seguente:
"3. bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione, può delegare ai comuni in forma singola o associata, l'esercizio di proprie funzioni o specifiche attività al fine di garantire la piena attuazione del principio di sussidiarietà verticale. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta apposita deliberazione riguardante gli indirizzi, i criteri e le linee guida di attuazione.".
3. La Regione, al fine di garantire l'esercizio efficace delle funzioni ad essa attribuite, può stipulare appositi accordi con le autonomie funzionali anche al fine di una piena valorizzazione delle stesse.

Art. 62
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2006 (Artigianato)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"d bis) formazione per gli imprenditori artigiani.".

Art. 63
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2006 (Industria)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.".

Art. 64
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 2006 (Miniere e risorse geotermiche)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"e bis) controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori.".

Art. 65
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 2006 (Fiere e commercio)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"i bis) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.".

Art. 66
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo)

1. Nell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere d) ed e) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo, anche attraverso gli uffici di informazione turistica di livello regionale;
e) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione all'ISTAT;";
b) dopo la lettera p) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
"p bis) lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), compresa la tenuta e l'aggiornamento dei registri in materia di professioni turistiche;
p ter) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite alle province dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22), e nell'ambito del procedimento disciplinato dalle norme in materia di sportello unico, la Regione verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classifica vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi, anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22).".

Art. 67
Modifiche all'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 2006 (Trasporti)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"g bis) le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g).".

Art. 68
Modifiche all'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006 (Formazione professionale)

1. Nell'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera d) le parole "che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale" sono soppresse;
b) nella lettera f) le parole "in accordo con le province," sono soppresse.

Art. 69
Modifiche all'articolo 80 della legge regionale n. 9 del 2006 (Sport)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"l bis) contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999.".

Art. 70
Trasferimento di funzioni, beni e personale

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato delle province il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e in corso per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla presente legge.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce i termini di decorrenza per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.
3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite dalla Regione agli enti subentranti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale.
5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle sedi delle province soppresse e al personale che opera nelle stesse per le funzioni che permangono in capo alle province fino alla loro definitiva soppressione.
7. Il personale di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), già appartenente al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, è trasferito, a domanda, alla Regione. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con la contestuale riduzione del contributo annuo previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005.
8. Il personale di cui al comma 7 è inquadrato nel ruolo unico regionale nel medesimo livello retributivo della categoria di provenienza. Al medesimo personale è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata presso gli enti del comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e presso l'ente di provenienza. Al personale che ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è assicurata la continuità d'iscrizione al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ).

Art. 71
Garanzia dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali

1. Gli enti locali, al fine di assicurare la continuità dei compiti e delle funzioni a essi attribuiti a seguito del riordino di cui alla presente legge e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a termine, sono autorizzati a:
a) avviare procedure di reclutamento speciale transitorio, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente a coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni); il personale in possesso dei requisiti può partecipare alla procedura di reclutamento indetta da una amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando;
b) in alternativa alla procedura di cui alla lettera a), avviare le procedure di reclutamento mediante concorso pubblico previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la previsione di premialità a favore del personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
c) attivare le procedure di stabilizzazione a domanda del personale assunto con procedura di evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. La città metropolitana, le città medie e le province ove siano già istituiti uffici stampa, applicano ai loro componenti, fatte salve condizioni più favorevoli, il contratto nazionale giornalistico nella sua interezza.

Titolo VII
Norme finali e attuative

Capo I
Norme finali e attuative

Art. 72
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della legge n. 56 del 2014.

Art. 73
Oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive – Regolamento
1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale su iniziativa della Giunta regionale, sono definite le misure ammesse per l'attuazione dell'articolo 1, comma 6; il Consiglio regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali analogamente a quanto previsto per i progetti di legge regionale dalla legge regionale n. 1 del 2005.
2. Il regolamento stabilisce limiti e modalità delle misure a favore degli eletti e criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili. Gli enti locali fanno fronte alle relative spese a valere sui trasferimenti ad essi destinati sul fondo unico regionale, compensandole con risparmi nell'esercizio delle funzioni.
3. In sede di prima applicazione il regolamento disciplina il periodo successivo alla data di approvazione della presente legge.

Art. 74
Monitoraggio sullo stato di attuazione

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali finanze e urbanistica è istituito l'Osservatorio per il riordino degli enti locali.
2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, che lo presiede, dall'Assessore regionale competente a seconda della materia trattata, dal presidente del Consiglio delle autonomie locali e da un rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni degli enti locali.
3. L'Osservatorio si avvale di un gruppo di lavoro tecnico con funzioni di supporto e assistenza, il quale fornisce i dati statistici del sistema delle autonomie locali, e di esperti di comprovata esperienza in materia di statistica.
4. L'Osservatorio, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione con particolare riferimento:
a) alla gestione associata delle funzioni di cui al titolo II, capo II;
b) all'istituzione della città metropolitana di Cagliari;
c) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore del sistema delle autonomie locali della Sardegna per la gestione delle funzioni loro conferite;
d) all'analisi statistica sull'andamento demografico dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle zone interne;
e) al personale trasferito e ai procedimenti di trasferimento in corso ai sensi della presente legge;
f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 33;
g) alle iniziative legislative adottate o da adottare ai sensi della presente legge.


Art. 75
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, le parole "le province" al comma 1 dell'articolo 4, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
b) la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali);
c) la legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
d) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche);
e) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (Riduzione dei controlli sugli atti degli Enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
f) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);
g) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione));
h) la legge regionale n. 12 del 2005;
i) l'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane));
j) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2006;
k) nella legge regionale n. 9 del 2006:
1) gli articoli 5 e 6;
2) il comma 1 dell'articolo 15;
3) il comma 18 dell'articolo 18;
4) i commi 1 e 3 dell'articolo 19;
5) il comma 1 dell'articolo 24;
6) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 27;
7) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68;
8) l'articolo 75;
9) i commi 1 e 3 dell'articolo 77;
l) nella legge regionale n. 2 del 2007:
1) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, in fine, le parole da "è ripartito per" fino alla fine del periodo;
2) il comma 13 dell'articolo 12;
m) il comma 32 dell'articolo 1 e il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
n) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2011;
o) nel comma 18 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), le parole "di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006)";
p) la legge regionale n. 18 del 2011;
q) il comma 3 dell'articolo 1 e i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2012;
r) il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012);
s) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4);
t) il comma 30 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014).

Art. 76
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 77
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 febbraio 2016

Pigliaru