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Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12

Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO 1
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:
a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;
b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici;
c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
d) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;
e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi Civici.


Art.2
Titolarità degli usi civici
1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nelle cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.

Art.3
Indennità per la perdita del diritto d'uso
1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.
2. I capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.


Art.4
Competenze
1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.
2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata.


CAPO II
(ACCERTAMENTO ED INVENTARIO DEI TERRENI AD USO CIVICO)
Art.5
Accertamento delle terre gravate da uso civico
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, sentiti i Comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento.
2. I crediti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo pretorio per trenta giorni.
3. Contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione.
4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.
5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.
6. Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.


Art.6
Inventario generale delle terre civiche
1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro - pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.
2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.
3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.
4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.


Art.7
Tenuta dell'inventario
1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi, di utilizzazione , recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.
2. L'Assessore regionale all'agricoltura e riforma agro - pastorale provvede ad apportare, nell'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.


Art.8
Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche
1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetto ad uso civico i Comuni singoli o consorziati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico - finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività utenti.
2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora la destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società , cittadini singoli o associati.


Art.9
Adozione e approvazione dei piani
1. I piani di cui all'articolo 8 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali.
2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.


Art.10
Pubblicità dei decreti di approvazione dei piani
1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico è pubblicato per la durata di trenta giorni, per consentire ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunità interessate con idonei mezzi di diffusione.
2. Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sarda.
3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato dopo che il provvedimento di rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo.


Art.11
Gestione degli usi civici
1. La gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al comune o alla frazione nella sui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati.

Art.12
Regolamento comunale di gestione dei terreni civici
. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni della presente legge.
2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.


Art.13
Contenuto del regolamento
1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare:
a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
d) le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.
2. Nel regolamento possono altresì essere disciplinate le modalità di raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l' opportunità e non siano già disciplinate da altre leggi.


Art.14
Sanzione amministrativa
1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Art.15
Atti di disposizione dei terreni civici
1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.
2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permute) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.
3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.16
Riserva di esercizio
1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie si soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici.
2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.


Art.17
Mutamento di destinazione
1. Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.
2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.


Art.18
Permuta e alienazione di terreni civici
1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. L'autorizzazione alla permuta viene consentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.
3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione.
4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione o valorizzazione turistica e deve essere stabilito previa valutazione dell'ufficio tecnico erariale.
5. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.
6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.


Art.19
Pubblicità dei decreti autorizzativi
1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, sono pubblicati per quindici giorni, per consentire ricorsi in opposizione, nell'albo pretorio del Comune interessato e, successivamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.


Art.20
Controllo dei Comuni
1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L' inosservanza di tali prescrizioni può comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.
2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad una azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.


Art.21
Controlli dell'Assessorato regionale
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico.
2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.


Art.22
Recupero dei terreni civici
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono promuovere le azioni necessarie per il recupero dei terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia già avvenuto con decreto dell'organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido.
2. In difetto vi provvede, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.


Art.23
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 50.000.000 per il 1994 e in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e seguenti.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994- 1995- 1996 sono inserite le seguenti variazioni:
In aumento
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06342 - N.I. - 1.1.1.4.1.1.01.01 (08.02)
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di demani comunali (art. 1, comma quinto, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 665 e art. 4 della presente legge)
1994 lire 25.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
Cap. 06343 - N.I. - 1.1.1.4.2.2.10.10 (06.06)
Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche (art. 6 della presente legge)
1994 lire 25.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI
Cap. 02142
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative devolute alla Regione in materia di usi civici e di demani comunali (art. 1, comma quinto, D.P.R. 22 agosto 1972, n.665)
1994 lire 50.000.000
1995 lire 110.000.000
1996 lire 110.000.000
In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire --------------
1995 lire 890.000.000
1996 lire 890.000.000
mediante riduzione del punto 4) della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1994.
3. Alla spesa annua di lire 110.000.000 a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli 06342 e 06343 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994- 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 marzo 1994
Cabras



Data a Cagliari, addì 14 marzo 1994

Cabras