Legge Regionale 7 aprile 1966, n. 2
Provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali con le modifiche di cui all’articolo seguente.
Art.2
Ad essi sono, in ogni caso, applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla non cumulabilità dell’indennità consiliare con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano nel solo caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.
Art.3
Art.4
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 7 aprile 1966.
Dettori