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Definizione di aiuto di Stato

Basi giuridiche

- Art. 107, par. 1, del TFUE
- Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato

L’art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), definisce gli aiuti di Stato come “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri”.
Ai sensi del TFUE e sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno.
La definizione contenuta nel TFUE è stata approfondita in tutti i suoi elementi dalla “Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato” del 2016.


Gli elementi essenziali dell'aiuto di Stato

Un intervento è configurato come aiuto di Stato quando sussistono cumulativamente tutti gli elementi costitutivi: la sussistenza di un’impresa, l’imputabilità della misura allo Stato ovvero il finanziamento mediante risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura, la possibile distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Sussistenza di un’impresa
Per il diritto dell’Unione europea, l’impresa è un soggetto/entità, a prescindere dallo status o inquadramento giuridico pubblico o privato, che svolge un attività economica.
Per attività economica si intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato.
La classificazione di una determinata entità come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività.

Risorse statali
Il finanziamento della misura tramite risorse statali sussiste ogni qualvolta le risorse provengano dal settore pubblico. L'imputabilità della misura allo Stato sussiste quando la misura è concessa da un'autorità pubblica, comprendendo tutti gli enti territoriali della Repubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Associazioni e Unioni di Comuni).
La misura è comunque imputabile allo Stato anche nei casi in cui l'autorità pubblica autorizzi o designi un organismo intermediario, pubblico o privato, alla gestione di una misura che conferisce un vantaggio, con l’impiego di risorse pubbliche (imputabilità indiretta).
Sussiste l’elemento dell’imputabilità allo Stato anche nei casi in cui vi è una rinunzia da parte dello Stato a risorse che avrebbero dovuto essere versate nel bilancio dello Stato (ad esempio agevolazioni fiscali).

Vantaggio economico per il soggetto beneficiario
Il vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza d'intervento dello Stato.
Sussiste vantaggio se il beneficio è concesso al beneficiario a titolo gratuito, mentre non sussiste se il beneficiario riceve un corrispettivo o compensazione per la prestazione di un servizio.

Selettività
L'art. 107 del Trattato riguarda esclusivamente gli aiuti che favoriscono alcune imprese o determinate produzioni.
La selettività può essere materiale o regionale.
La selettività materiale sussiste quando la misura si applica solo a determinate imprese e/o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia in un dato Stato membro. La selettività materiale si distingue inoltre in selettività di diritto (deriva dai criteri giuridici previsti per la concessione) e selettività di fatto (la struttura della misura è tale che i suoi effetti favoriscono in modo significativo un particolare gruppo d'imprese).
La selettività regionale ricorre quando la misura si applica solo a talune parti del territorio di uno Stato membro.
Le misure che hanno un campo di applicazione regionale o locale non sono considerate selettive se soddisfano determinate condizioni.

Possibile distorsione della libera concorrenza
Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Ciò si verifica quando lo Stato concede un vantaggio finanziario ad un'impresa che opera in un settore liberalizzato, dove esiste o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.

Incidenza sugli scambi tra Stati membri
L'incidenza dell'aiuto sugli scambi tra Stati membri sussiste quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi; in tali casi questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto.

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