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Recupero degli aiuti illegali e incompatibili

Basi giuridiche

Art. 108 del TFUE [file.pdf]
Regolamento 1589/2015 [file.pdf]
Com. CE recupero aiuti illegali e incompatibili(2019) [file.pdf]
Com. CE applicazione norme giudici nazionali [file.pdf]
Sentenza Deggendorf [file.pdf]
Art. 46, c.1 L. n. 234/2012 [file.pdf]
Art. 48, L. n. 234/2012 [file.pdf]
Art. 17 bis LR 13/2010 [file.pdf]


Definizioni

Aiuti illegali: aiuti di Stato non notificati alla Commissione europea ed attuati in violazione dell’obbligo di notifica (art. 108, par. 3, TFUE).
Aiuti incompatibili: aiuti dichiarati non compatibili con il mercato interno con decisione della Commissione europea, a conclusione di un’indagine formale (art. 108, par. 2, TFUE)


Decisione di recupero e sua esecuzione

Quando un aiuto soggetto ad obbligo di notifica non viene notificato alla Commissione europea è considerato un aiuto illegale; la Commissione, in seguito ad un’indagine formale, può inoltre adottare una decisione con la quale dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e disporne il recupero presso il beneficiario allo scopo di ripristinare la libera concorrenza.
In caso di decisione di recupero, l’art. 16 del Reg. 2015/1589 stabilisce che il recupero va effettuato senza indugio, nel rispetto della tempistica imposta dalla decisione stessa.
Le modalità di recupero sono disciplinate dalla legislazione nazionale (autonomia procedurale), a condizione che questo consenta il recupero immediato ed effettivo. Eventuali norme nazionali che impediscano l’esecuzione effettiva ed immediata non dovrebbero essere applicate (Scott C‐232/05).
La finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione degli aiuti.
All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione, che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Il tasso di interesse sugli importi oggetto di recupero si basa sul tasso di riferimento + 100 punti di base (dal luglio 2008) pubblicato sul sito della DG Concorrenza. Il tasso di interesse viene aggiornato annualmente, ed è pubblicato nella seguente pagina web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Qualora uno Stato non si conformi a una sua decisione entro il termine stabilito, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per farne dichiarare l’inadempienza (sentenza di accertamento). In caso di ulteriore inerzia nel recupero da parte delle autorità competenti, la Commissione europea può adire nuovamente la Corte di Giustizia, la quale condanna lo Stato al pagamento di ingenti sanzioni economiche (sentenza di condanna). Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell'inadempimento.
In Italia, la procedura di recupero degli aiuti illegali e incompatibili è disciplinata dall’art. 48 della L. 234/2012, che al comma 3 stabilisce che spetta a ciascuna Regione il compito di determinare, attraverso strumenti legislativi e amministrativi, i soggetti ai quali sono attribuite le competenze relative alle diverse fasi della procedura di recupero e le modalità organizzative attraverso le quali dare esecuzione immediata ed effettiva alle decisioni di recupero.
Per la Regione Sardegna, la procedura di recupero è disciplinata dall’art. 17 bis della LR 13/2010.


Clausola Deggendorf

La giurisprudenza cd. Deggendorf (Causa T‐244/93 e T‐486/93), impone il divieto di erogare nuovi aiuti alle imprese che hanno ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art.46, L. n.234/2012).
All’atto dell’erogazione di aiuti di Stato o aiuti De Minimis, il soggetto responsabile dovrà, ai sensi dell’art. 46 della L. n.234/2012, verificare l’esistenza di procedure di recupero in corso in capo al potenziale beneficiario. A seguito dell’Accordo di partenariato dei Fondi SIE, l’Italia si è obbligata nei confronti della Commissione Europea affinché ciascun soggetto responsabile del recupero degli aiuti illegali e incompatibili pubblicasse sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alle imprese destinatarie di misure di recupero.
Dal 12 Agosto 2017, quest'obbligo si ottempera attraverso l'inserimento delle imprese nell'apposita “sezione Deggendorf” del Registro Nazionale Aiuti (RNA). La verifica della sussistenza di eventuali situazioni di recupero di aiuti illegali e incompatibili si effettua attraverso la consultazione dell’apposita sezione del RNA, che rilascia la cosiddetta “Visura Deggendorf” (art. 15 Regolamento RNA).







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