PIANO REGIONALE DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO
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La Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere, delle acque sotterranee, che:
- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
L'obiettivo fondamentale della Direttiva 2000/60/CE è quello di raggiungere lo stato buono per tutti i corpi idrici entro il 2015.
La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs 152/2006 che (art. 64) suddivide il territorio nazionale in 8 Distretti Idrografici, tra i quali il distretto idrografico della Sardegna che coincide con l’intero territorio Regionale.
Per ciascun distretto idrografico deve essere predisposto, entro 9 anni dall’entrata in vigore della Direttiva stessa, il “Piano di Gestione del bacino idrografico” che comprende i programmi di misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nonché per l’attuazione della normativa comunitaria sulla protezione delle acque.
Il Piano di gestione del bacino idrografico deve essere riesaminato e aggiornato entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.
La Direttiva 2000/60/CE, all’art. 13, comma 7, prevede che i Piani di Gestione dei bacini idrografici, dopo la prima pubblicazione vengano sottoposti ogni sei anni ad un riesame e aggiornamento.
La Direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (art. 14). In tal senso tre anni prima della pubblicazione del Piano, comprese le revisioni periodiche, deve essere avviata una procedura formale destinata a creare uno spazio di informazione/consultazione/partecipazione attiva dei cittadini attraverso la pubblicazione di documenti propedeutici alla versione definitiva del Piano.
A tal fine devono essere pubblicati i seguenti documenti, e deve essere concesso un periodo minimo di sei mesi per eventuali osservazioni del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.


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