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LEGGE REGIONALE n° 30 del 22 luglio 1996
Norme di modifica dell' art. 7 della LR 1 ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell' art. 13 della LR 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 24 del 29 luglio 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell' articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .

ARTICOLO 2
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 luglio 1996Palomba

Note di vigenza