ARTICOLO 1 2.
I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al
comma 1
possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell'
articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 luglio 1996Palomba