Legge regionale 11 novembre 1949, n. 4
Costituzione di un fondo per le cooperative.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Per favorire lo sviluppo delle cooperative viene costituito un fondo regionale da utilizzarsi per l'assistenza e la consulenza tecnica legale e amministrativa di esse.
Art. 2
Il fondo di cui all'art. 1 verrà stanziato sul bilancio dell'Assessorato al Lavoro, il quale provvederà a reintegrarlo anno per anno.
Art. 3
La utilizzazione e la gestione del fondo sono affidate ad una commissione nominata, su deliberazione della Giunta con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli organi interessati, presso l' Assessorato al Lavoro e composta da:
1) - l'Assessore al Lavoro o un suo delegato, che la presiede;
2) - un delegato dell'Assessorato all'Agricoltura;
3) - un delegato dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
4) - un delegato dell'Assessorato alle Finanze;
5) - quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche designati da queste proporzionalmente al numero delle cooperative aderenti.
Art. 4
La commissione viene convocata ogni tre mesi presso l'Assessorato al Lavoro per deliberare sulle richieste avanzate dalle cooperative.
Art. 5
Ai componenti la commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, spetta un gettone di presenza.
Art. 6
Le spese di funzionamento della commissione gravano sul fondo di cui all'art. 1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, l'11 Novembre 1949
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Per favorire lo sviluppo delle cooperative viene costituito un fondo regionale da utilizzarsi per l'assistenza e la consulenza tecnica legale e amministrativa di esse.
Art. 2
Il fondo di cui all'art. 1 verrà stanziato sul bilancio dell'Assessorato al Lavoro, il quale provvederà a reintegrarlo anno per anno.
Art. 3
La utilizzazione e la gestione del fondo sono affidate ad una commissione nominata, su deliberazione della Giunta con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli organi interessati, presso l' Assessorato al Lavoro e composta da:
1) - l'Assessore al Lavoro o un suo delegato, che la presiede;
2) - un delegato dell'Assessorato all'Agricoltura;
3) - un delegato dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
4) - un delegato dell'Assessorato alle Finanze;
5) - quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche designati da queste proporzionalmente al numero delle cooperative aderenti.
Art. 4
La commissione viene convocata ogni tre mesi presso l'Assessorato al Lavoro per deliberare sulle richieste avanzate dalle cooperative.
Art. 5
Ai componenti la commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, spetta un gettone di presenza.
Art. 6
Le spese di funzionamento della commissione gravano sul fondo di cui all'art. 1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, l'11 Novembre 1949