Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 19
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 19
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 11 agosto 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di prodotti utilizzabili per pasti,
alimenti e bevande
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
Pigliaru
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 11 agosto 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di prodotti utilizzabili per pasti,
alimenti e bevande
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
Pigliaru