dighe regionali

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di sbarramenti di altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso fino a un milione di metri cubi

La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-11-26 11:45:29

Dove rivolgersi:

Direzione generale dei lavori pubblici
Assessorato dei lavori pubblici
Settore delle dighe e delle infrastrutture idriche
Per informazioni relative ai procedimenti in corso - Ing. Alessio Murrau
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Tel: 070/6062209 - Fax: 070/6062100
Email:
Indirizzo emailllpp.soi@regione.sardegna.it
Indirizzo emailllpp.soi@pec.regione.sardegna.it

Per informazioni ed accesso agli atti

Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Lavori Pubblici
Viale Trento, 69 - 09123 - Cagliari
Tel: 070/6067036 - Fax: 070/6062385
Email:
Indirizzo emailllpp.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
Il proprietario o il gestore degli invasi aventi i requisiti descritti nella sezione "requisiti"
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Requisiti:
Avere la proprietà o la gestione dei seguenti sbarramenti regolarmente autorizzati:

INVASI E PICCOLE DIGHE
  • Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi;
  • Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi;

INVASI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.

TRAVERSE FLUVIALI
  • Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
  • Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
  • Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.

La presente procedura non si applica a:
  • tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
  • i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
  • i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
Documentazione:
  • Domanda, in bollo, di autorizzazione accompagnata da copia di un documento di identità;
  • dichiarazione giurata, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica, dalla quale risulti:
    • la conformità delle opere al progetto originario in base al quale è stata autorizzata la loro esecuzione;
    • la conformità delle opere alle norme tecniche attualmente vigenti;
    • il rispetto delle prescrizioni contenute nel Foglio condizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • fotocopia del documento d'identità;
  • ricevuta del pagamento del contributo.

La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio del genio civile competetente per territorio:

  • Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) Via Zara, 1 - 09123 Cagliari
  • Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU) Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
  • Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR) Via Donizetti, 15/a - 09170 Oristano
  • Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) V.le Diaz, 23 - 07100 Sassari

Modulistica:

Costo:
  • Marca da bollo da 16,00 euro da apporre nella domanda
  • Versamento di un contributo di:
    • 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
    • 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

Modalità di versamento
CONTO CORRENTE BANCARIO
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60
Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28, 09123 CAGLIARI.

CONTO CORRENTE POSTALE
Numero conto: 60747748
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TESORERIA
Si precisa che su conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun versamento tramite bonifico.

Causale: Contributi e sanzioni amministrative - artt. 4 e 5 legge regionale n. 2/2007 - Contributo istruttoria.

Modalità o descrizione:
L'esercizio degli sbarramenti regolarmente autorizzati è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Servizio opere idriche e idrogeologiche qualora l'opera rientri tra quelle indicate alla voce requisiti.
La domanda e la documentazione presentata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio, viene acquisita dal Servizio opere idriche e idrogeologiche che, verificata la completezza documentale, procede al sopralluogo e alla verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta.
Nel caso sia verificata la conformità tra progetto e stato di fatto il Servizio opere idriche e idrogeologiche provvede ad effettuare la relazione istruttoria e a compilare il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. L'autorizzazione viene quindi rilasciata con determinazione del direttore del servizio infrastrutture e risorse idriche e comunicata all'interessato.

Per le opere che risultarono in regola con le norme vigenti nel momento in cui fu rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ma che non lo sarebbero più, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di dighe, il Servizio opere idriche e idrogeologiche decide, caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere adeguati, indicando i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere.

Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall’autorità regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio opere idriche e idrogeologiche ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:

  • ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
  • ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Normativa di Riferimento:

Note:
Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine del 30 giugno 2015, omettano di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:
  • la sanzione di 5.000 euro;
  • la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

L'applicazione delle sanzioni previste relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è comunque sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.

Informazione a cura dell'Urp della Presidenza

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