Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di sbarramenti fino a 6 metri di altezza e volume di invaso inferiore a 60 mila metri cubi
La scheda presente è stata predisposta dall'URP Presidenza. Ultimo aggiornamento: 2015-11-26 11:41:44
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sbarramenti, invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione, traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso inferiore a 60mila metri cubi.
Sono escluse dall'autorizzazione:
- tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
- i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.
- domanda, in bollo, di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio;
- dichiarazione giurata, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni,
accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica, dalla quale risulti:
- la conformità delle opere al progetto originario in base al quale è stata autorizzata la loro esecuzione;
- la conformità delle opere alle norme tecniche attualmente vigenti;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel Foglio condizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del documento d'identità;
- attestazione del versamento del contributo.
La documentazione dovrà essere inoltrata al Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio.
- domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio [file .rtf]
- informativa per la tutela della privacy [file .pdf]
- schema foglio condizioni per l'esercizio [file .rtf]
- documento di protezione civile - allegato allo schema di foglio [file .rtf]
- modello per lo studio dell'onda di piena [file.rtf]
- contributo di 100 euro da versare su:
c/c postale n. 60747748 intestato a "TESORERIA REGIONALE – CONTRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007" con causale: "CONTRIBUTO ISTRUTTORIA" (non possono essere effettuati bonifici sul conto corrente postale).
CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60
Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28, 09123 CAGLIARI.
Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"
Versamenti in contanti di somme a favore della Regione possono essere effettuati presso tutti gli sportelli Unicredit Spa. - marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda.
Il Servizio territoriale opere idrauliche effettuata la verifica della completezza documentale, procede al sopralluogo e alla verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta.
Nel caso sia verificata la conformità tra progetto e stato di fatto il Servizio provvede ad effettuare la relazione istruttoria e a compilare il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. L'autorizzazione viene, quindi, rilasciata con determinazione del direttore del Servizio e comunicata all'interessato e al Servizio opere idriche e idrogeologiche.
Per le opere che risultarono in regola con le norme vigenti nel momento in cui fu rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ma che non lo sarebbero più, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di dighe, il Servizio territoriale opere idrauliche decide, caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere adeguati, indicando i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.
Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
- ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Legge Regionale n. 12 del 31/10/2007 - norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna
- Legge Regionale n. 3 del 7/8/2009, art. 1 comma 14 - disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
- Legge Regionale 19 maggio 2014 n. 9 - Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie
- Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 3085/11 del 22 settembre 2015 - Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna": articolo 5-bi
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- la sanzione di 5mila euro;
- la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.
L'applicazione delle sanzioni previste relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è comunque sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza