Informazioni ambientali
L’amministrazione pubblica le informazioni ambientali, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che detiene ai fini delle proprie attività istituzionali e cioè, quelle concernenti lo stato dell’aria, dell’acqua, del suolo, etc., i fattori che incidono o possono incidere su tali elementi nonché le misure finalizzate a proteggerli. L’amministrazione pubblica inoltre le relazioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. 195/2005.