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Legge Regionale 23 marzo 1961, n. 5
Norme interpretative dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l’esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono da considerarsi edifici di culto, agli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, coadiutorie, i santuari e le chiese nei centri abitati nei quali manchi altra chiesa officiante.
Sono inoltre da considerarsi edifici di culto, agli effetti sopraddetti, i campanili e gli episcopi nonchè i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese di cui al comma precedente purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.


Art.2
Sono da considerare edifici da destinare ad opere di beneficenza o assistenza, agli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza che siano, sia gli uni che gli altri, vincolati ai fini della beneficenza o dell’assistenza per non meno di trenta anni dall’ultimazione dei lavori.
Il predetto vincolo sarà effettuato con atto notarile da rendersi pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari o del beneficiario.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




Data a Cagliari, addì 17 aprile 1961

Corrias