dighe regionali

Dighe Regionali

Le Dighe Regionali che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi sono disciplinate dalla Legge Regionale 12/2007.

Sono escluse:
  1. tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria;
  2. i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
  3. i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

La Legge Regionale 12/2007 รจ finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere.

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