Presidenza

Autorità di bacino regionale della Sardegna

Il comitato istituzionale è così composto:

Presidente: Presidente della Regione

Componenti:

Assessore dei Lavori pubblici

Assessore della Difesa dell'Ambiente

Assessore dell'Agricoltura

Assessore dell'Industria

Rappresentante delle Province

Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti

Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

L'Autorità di bacino è stata istituita per l’insieme dei bacini regionali con la legge regionale n. 19 del 2006 L’Autorità di bacino regionale persegue l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Fra i suoi obiettivi:

  • la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;

  • il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli

usi programmati;

  • la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

  • la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d’interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale. Essa opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

L'Autorità di bacino si avvale dei seguenti organi:

  1. il Comitato istituzionale;

  2. l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.Il Comitato istituzionale

    presieduto dal Presidente della Regione, è composto dai seguenti componenti:

  • quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell’ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;

  • tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali.

I compiti del Comitato:

a) definire i criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino distrettuale e

 lo adotta;

b) approvare i programmi d’intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e

 programmatici e ne controlla l’attuazione;

c) adottare il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;

d) adottare il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le

modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE;

e) proporre e adottare normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle

finalità di cui all'articolo 1;

f) predisporre indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli

interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed

industriali;

g) attivare forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato

coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

Ulteriori Informazioni

Ultima modifica
27/04/2024 11:00