Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Al RPCT regionale possono essere segnalate solo le violazioni afferenti agli uffici della Presidenza e dei vari Assessorati dell'Amministrazione nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.
Cosa NON si può segnalare?
(Art. 2, c. 2 lett. a. del d.lgs. 24/2023)
Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.).
Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.
Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Amministrazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT regionale solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
La segnalazione può essere effettuata:
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.
A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.
Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito.
Le modalità operative per inviare la segnalazione riportate nelle Linee Guida della Regione prevedono differenti canali di trasmissione:
1. Utilizzo della piattaforma informatica
L'amministrazione regionale ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
Accedi alla piattaforma informatica:
Ras.Whistleblowing
Se preferisci, accedi alla piattaforma informatica tramite TOR Browser: TOR.Ras.Whistleblowing
Ricordati di prendere visione dell' Informativa sul trattamento dei dati personali prima dell'accesso in piattaforma.
Per maggiori informazioni sulla piattaforma visita il sito:
whistleblowing.it
2. Trasmissione a mano o tramite servizio postale
Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT - Viale Trento n. 69 - Cagliari specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando uno dei seguenti moduli:
3. Segnalazione verbale al RPCT
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.
4. (non più utilizzabile) Segnalazioni tramite posta elettronica
Benché inizialmente previsto dalle Linee guida regionali, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità superata e non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato e si consiglia l’utilizzo delle altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Whistleblowing.
1. Riservatezza
(Art. 4 del d.lgs. 24/2023 e Art. 12 del d.lgs. 24/2023)
L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
2. Divieto di ritorsioni
(Art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
Altri soggetti tutelati
(Art. 3, c. 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (Art. 16 d.lgs. 24/2023 e Art. 22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
Perdita delle tutele
(Art. 16, c. 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.
Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono pubblicate nella presente sezione ai sensi dell’Art. 5, c. 1 lett e) II e III periodo del d.lgs. 24/2023.